TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-09, n. 201402687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-09, n. 201402687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402687
Data del deposito : 9 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02203/2013 REG.RIC.

N. 02687/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02203/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2013, proposto da:
G D L, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via V. Giuffrida, 23;

contro

Comune di Siracusa;

Ufficio Centrale Elettorale per l'elezione diretta del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale del Comune di Siracusa – Circoscrizione Neapolis, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

C G, rappresentato e difeso dall’avv. B T, e domiciliato presso il suo studio, a Catania, in via Francesco Riso 26.

per l'annullamento

del verbale del 06.07.2013, con cui è stato proclamato eletto Presidente della Circoscrizione Neapolis del Comune di Siracusa, in esito alle elezioni del 9 e 10 giugno 2013, il sig. Giuseppe C, con voti 1332, anziché il ricorrente, con voti 1476.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale elettorale per l'elezione del Presidente e dei Consigli di Circoscrizione del Comune di Siracusa e del controinteressato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la memoria difensiva del controinteressato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il verbale con cui è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Circoscrizione Neapolis del Comune di Siracusa, in esito alle elezioni del 9 e 10 giugno 2013, il controinteressato Giuseppe C, con voti 1332, anziché il ricorrente, con voti 1476.

Alla pubblica udienza del 09.10.2014 la causa è stata posta in decisione.

1) Va innanzitutto estromesso dal giudizio l’Ufficio elettorale centrale, perché nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune, e non già l’Amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni;
pertanto, la Commissione e la Sottocommissione elettorale circondariali, organi per loro natura neutrali, non sono parti necessarie del giudizio relativo al verbale di proclamazione degli eletti, e la legittimazione passiva è riconducibile, in tal caso, solo all’Ente locale interessato, il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex multis, CGA, 22 gennaio 2013 n. 28).

2) Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente sostiene che l’Ufficio centrale sarebbe incorso in un errore, perché per la sezione n. 72 avrebbe computato in favore dei candidati alla Presidenza i soli voti (riportati nella 2^ colonna dei vari verbali di sezione – mod. n. 39-Q) risultanti dalle schede nelle quali l’elettore aveva espresso la propria preferenza esclusivamente per il candidato alla carica di Presidente di Circoscrizione, e non anche, come invece fatto per tutte le altre sezioni, il totale dei voti manifestati nei suoi confronti, comprensivi cioè dei voti espressi, oltre che per il candidato Presidente, anche a favore di una lista (collegata o meno) o di un candidato consigliere. Cioè il totale dei voti indicati nella 1^ colonna dei verbali delle operazioni delle varie sezioni.

Secondo il ricorrente, la correzione di tale errore comporterebbe l’elezione del ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere proclamato eletto con 1.476 voti, al posto del sig. C, che avrebbe raggiunto 1.424 voti.

L’art. 9, comma 1. lett. a), della L.R. 5 aprile 2011 n. 6, ha introdotto nella l.r. 15 settembre 1997 n. 35 – recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale” – sotto la rubrica «elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente» il nuovo art. 4 bis, il quale ha previsto, ai commi 1, 4 e 5, quanto segue:

“il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio”;

“la scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate: il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”;

“è proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età”.

Di conseguenza, la scheda elettorale prevede che l’elettore possa esprimere la propria preferenza:

a) soltanto per un candidato Presidente;

b) per un candidato Presidente e per una lista (collegata o meno al candidato Presidente), eventualmente manifestando in tal caso la propria preferenza per uno o due candidati alla carica di Consigliere di Circoscrizione (alternativamente, uomo e donna);

c) soltanto per una lista, eventualmente indicando uno o due candidati Consiglieri.

In base a quanto chiarito dal citato art. 4 bis l.r. n. 35/1997, il voto espresso per il candidato Presidente non si estende alla lista ad esso collegata, così come, viceversa, il voto manifestato per una delle liste di candidati al Consiglio non si estende al candidato Presidente collegato.

Pertanto, il complesso dei voti da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente di Circoscrizione è costituito dal totale dei voti per esso manifestati, sia che si tratti di voti espressi esclusivamente in favore del candidato Presidente, sia che si tratti di voti manifestati in suo favore ed “accompagnati” dall’ulteriore voto espresso per una lista (collegata o meno), ed eventualmente per uno o due candidati al Consiglio circoscrizionale.

Coerentemente, nei moduli pre-stampati, Mod. n. 39-Q, dei verbali delle operazioni elettorali delle singole Sezioni per l’elezione del Presidente di Circoscrizione, sono state inserite due colonne accanto allo spazio contenente i nominativi dei vari candidati Presidente: la colonna n. 1, nella quale indicare il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, e la colonna n. 2, nella quale trascrivere i voti espressi soltanto nei confronti del candidato alla Presidenza (e non anche in favore di liste e candidati consiglieri).

In particolare, la colonna n. 1 riporta l’indicazione “Voti validi”, e la colonna n. 2 la specificazione “di cui espressi in favore del solo presidente”.

Il ricorrente sostiene che l’Ufficio Centrale avrebbe effettuato il conteggio finale dei voti ottenuti dai candidati alla Presidenza della Circoscrizione “Neapolis”, operando nel senso appena descritto, e cioè sommando i voti riportati nella colonna n. 1 dei Verbali di Sezione, in relazione a tutte le Sezioni elettorali ad eccezione della sola Sezione n. 72.

In particolare, dal raffronto tra l’allegato n. 1 al mod. n. 41 Q/1 del verbale finale dell’Ufficio Centrale, ed il Verbale Mod. n. 39-Q della Sezione n. 72, si evincerebbe che l’Ufficio Centrale ha erroneamente computato i soli voti riportati nella colonna n. 2 del predetto Verbale di sezione, ossia i voti ricavati dalle schede nelle quali l’elettore ha manifestato la propria preferenza soltanto per il candidato Presidente, e non anche per una lista ed eventualmente per uno o due candidati al Consiglio.

In sostanza, secondo il ricorrente, qualora l’Ufficio avesse computato anche per la Sezione n. 72 il totale dei voti manifestati per i vari candidati alla carica di Presidente, riportati nella colonna n. 1 del Verbale di Sezione, al ricorrente avrebbero dovuto esseri attribuiti n. 292 voti, anziché solo 102, mentre al candidato eletto, sig. C, avrebbero dovuto essere assegnati n. 152 voti, anziché soltanto n. 60. Cosicchè il ricorrente avrebbe guadagnato ben 190 voti in più, mentre il sig. C solo 92.

In realtà, dagli atti causa, e in particolare dal verbale della sezione n. 72 (pag. 7 e 21), risulta che gli elettori iscritti in quella sezione erano in totale 796, e che non sono state utilizzate n. 269 schede, per cui sono stati espressi 527 voti.

Inoltre, 52 schede sono state dichiarate nulle (pag. 25 del verbale), per cui i voti validi espressi non possono essere superiori a 475.

Invece, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, con esclusivo riferimento alla pag. 33 del verbale, i voti validi espressi, come risultante della somma dei voti riportati nella colonna 1, ammonterebbero a 571. Conclusione ovviamente erronea, sulla base dei dati ufficiali sopra riportati.

Il fatto è, invece, che a pag. 34 del verbale, prodotta solo dal controinteressato e non anche dal ricorrente, sono riportati, come “voti validi compresi quelli espressi solo in favore del candidato presidente nonché quelli contestati ed attribuiti”, gli stessi voti che a pag. 33 sono invece riportati (a questo punto, è da ritenere, erroneamente) nella colonna 1, tra i “voti validi”.

In definitiva, il Collegio ritiene che l’errore sia stato in realtà commesso nella compilazione della pag. 33 del verbale, e che i dati corretti siano quindi quelli riportati nella pag. 34, dove vengono attribuiti al ricorrente 102 voti, corrispondenti a quelli contabilizzati dall’Ufficio centrale elettorale.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio vengono compensate nei confronti dell’Ufficio centrale elettorale, mentre seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, nei confronti del controinteressato.

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