TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-01, n. 202207208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-01, n. 202207208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207208
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 07208/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08933/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento M_D GMIL REG -OMISSIS- del 26.05.2021 notificato in data 03.06.2021 con cui l'Amministrazione della Difesa decretava che il ricorrente “ai sensi del combinato disposto degli articoli 861 comma 1 lett. d), 865, 923 comma 1 lett. i) e 1357 lett. d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, c.d. Codice dell'Ordinamento Militare, incorre nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l'effetto, cessa dal servizio permanente”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente in epigrafe, al momento di subire la sanzione della perdita del grado irrogatagli dal Ministero della Difesa con il provvedimento in epigrafe impugnato, era Caporal Maggiore Capo dell’Esercito in servizio presso l’8^ Reggimento Trasporti “Casilina”.

Con sentenza n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2018 (data di rigetto per inammissibilità del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione), la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza n. -OMISSIS-del 23 luglio 2015 del Tribunale Penale di Nocera Inferiore che aveva condannato il graduato alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all’art. 612 - bis cod. pen.

L’Amministrazione, prima del deposito della citata sentenza di appello, con D.M. M_D GMIL REG 2017 -OMISSIS- in data 17 agosto 2017, aveva disposto la sospensione precauzionale del militare dall’impiego con decorrenza dal 31 agosto 2017.

La sentenza della Corte di Appello di Salerno, munita dell’attestato di irrevocabilità, veniva acquisita dal Comando di appartenenza del ricorrente soltanto il 23.9.2020.

Successivamente, in data 28.10.2020, il Comandante Logistico dell’Esercito con foglio n. M_D E 24363 REG 2020 -OMISSIS- del 28.10.2020, sulla base di quanto accertato dalla menzionata sentenza, ordinava nei confronti del ricorrente l’inchiesta formale per il seguente addebito “ …con condotte reiterate, minacciava e molestava [OMISSIS], contattandola con numerose telefonate anche nelle ore notturne, inviandole sms, seguendola sotto la sua abitazione, citofonandole, insistentemente anche di notte, presentandosi reiteratamente presso gli uffici del Comune dove la stessa lavorava quale assistente sociale, nonché inviandole n.18 lettere…nonché tentando di baciarla dietro la nuca, così cagionando nella stessa un grave stato di ansia e paura e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, a modificare il proprio numero di cellulare, nonché a farsi sostituire sul lavoro. In San Valentino Torio dall’aprile 2012 al settembre 2014, con condotta perdurante”.

Per i fatti suddetti veniva contestata al ricorrente, ai fini disciplinari, la violazione degli artt. 713 co.2 e co. 3 del D.P.R. 90 /2010 oltre che dell’art. 732 co.1 e co. 2.

L’atto di contestazione degli addebiti veniva notificato all’inquisito in data 26.11.2020, con il foglio n. prot. -OMISSIS- del 18.11.2020.

All’esito dell’inchiesta formale l’Ufficiale Inquirente redigeva apposita “relazione finale” datata 18.1.2021 nella quale concludeva ritenendo fondato, sotto più profili disciplinari, l’addebito contestato.

In esito alle risultanze dell’inchiesta formale il Comandante Logistico dell’Esercito avvalendosi delle facoltà concessegli dall’art. 1377, secondo comma, lett. b) del Codice dell’Ordinamento Militare disponeva che il ricorrente fosse deferito ad una Commissione di Disciplina ai sensi dell’art. 1380 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).

La citata Commissione di Disciplina si riuniva il 3 maggio 2021 (vedi il relativo verbale, doc. 10 ric.).

La seduta si svolgeva con la presenza dell’incolpato, che veniva sentito, ma senza il difensore di ufficio nominato (e convocato per la riunione).

All’esito dell’adunanza disciplinare e dopo avere sentito le giustificazioni del militare, la Commissione di Disciplina, all’unanimità, lo riteneva “non meritevole” di conservare il grado e, successivamente, preso atto di quanto precede, la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa, con provvedimento M_D GMIL REG -OMISSIS- del 26.05.2021 (impugnato), notificato in data 03.06.2021, ha dichiarato il medesimo decaduto dall’impiego per rimozione dal grado.

Con ricorso notificato entro il termine di rito e depositato in data 15.9.2021, il decreto predetto è stato impugnato dall’interessato, per i seguenti motivi:

1) “Violazione di legge; mancato rispetto dei termini perentori di apertura del procedimento disciplinare di stato ai sensi dell’art. 1392 del dlgs. 66/2010; eccesso di potere per difetto dei presupposti e per ingiustizia manifesta in ordine alla “posticipazione” del dies a quo di decorrenza dei termini di apertura del procedimento disciplinare, in ordine alle linee guida dettate dalla Guida Tecnica delle “ Procedure disciplinari” del Ministero della Difesa ed. 2019.”

Sostiene il ricorrente che, ai sensi del comma 3 dell’art. 1392 cit., “il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito del giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha

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