TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202302278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202302278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302278
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 02278/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00494/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2019, proposto da
F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M F in Salerno, via SS Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Dogana Regia 15;

per l'annullamento

a - del provvedimento prot. n. 22704 del 04.02.2019 (diniego n. 2) con il quale il Direttore dell'Ufficio Permessi di Costruire – Settore Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno ha respinto l'istanza di permesso di costruire depositata dalla ricorrente in data 10.11.2014 (prot. n. 176760) avente ad oggetto la riqualificazione con cambio di destinazione d'uso dell'immobile ex Stabilimento Vitologatti sito alla Via C. Gatti e Via L. Di Marino del Comune di Salerno;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 230319 del 27.12.2018, recante il parere dirigenziale n. 165, con il quale sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

c – ove e per quanto occorra, di tutti gli atti del procedimento che subordinano il rilascio del richiesto p.d.c. alla previa approvazione del Consiglio Comunale;

d – di ogni altro atto, anche non conosciuto, connesso, collegato e conseguenziale comunque ostativo al rilascio del richiesto titolo edilizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugna il provvedimento n. 22704 del 04.02.2019, con cui il Comune di Salerno ha respinto l’istanza di permesso di costruire in data 10.11.2014 (prot. n. 176760), avente ad oggetto la riqualificazione ed il cambio di destinazione d’uso dell’immobile già sede dello Stabilimento Vitologatti, sito alle vie C. Gatti e L. Di Marino, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della l.r. n. 19/2009, sul presupposto che “ l’intervento, in mancanza dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del relativo planovolumetrico, non può ritenersi assentito con titolo abilitante diretto, in quanto esso prevede un edificio avente un’altezza che supera quella degli edifici preesistenti e circostanti, tanto in contrasto con l’art. 8 dello stesso d.m. 1444/68 ”.

Resiste il Comune di Salerno, che ha eccepito l’improcedibilità del gravame.

All’udienza di smaltimento del 13 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione controversa riguarda la derogabilità, mediante Piano casa, delle altezze massime previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444.

In proposito, occorre osservare che quest’ultima normativa, dacché emanata su delega dell’art. 41- quinquies , l. 17 agosto 1942 n. 1150, inserito dall’art. 17, l. 6 agosto 1967 n. 765, in base a pacifica giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2019, n. 4553 e 31 marzo 2021, n. 2712), “ ha efficacia e valore di legge, sicché sono comunque inderogabili le sue disposizioni in tema di limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5732). Le relative disposizioni in tema di distanze tra costruzioni non vincolano solo i Comuni, tenuti ad adeguarvisi nell’approvazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti, ma sono immediatamente operanti nei confronti dei proprietari frontisti;
tale conclusione vale, analogamente, per le altezze, poiché scopo delle norme regolamentari concernenti l’altezza degli edifici non è soltanto la tutela dell’igiene pubblica, ma, insieme, quella del decoro e dell’indirizzo urbanistico dell'abitato (cfr. in termini ad es. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3931). Analogamente la giurisprudenza è da tempo orientata in modo univoco ad affermare che il decreto ministeriale in questione (ascrivibile secondo una preminente teoria all’atipica categoria dei regolamenti delegati o liberi) ha efficacia di legge, cosicché le sue disposizioni, anche in tema di limiti inderogabili di altezza dei fabbricati, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati (cfr. a partire da Cass. SS.UU. 1 luglio 1997 n. 5889, nonché ad es. Cass., sez. II, 14 marzo 2012, n. 4076 e Cass., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14953). A fronte della riconosciuta valenza del d.m. 1444, confermata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze 114/2012, 282/2016, 185/2016, 178/2016, 41/2017), gli spazi di derogabilità appaiono ammissibili, in capo al legislatore regionale, nei limiti dettati dal legislatore statale, dotato di competenza in tema appunto di principi fondamentali in materia di governo del territorio
”.

Nel caso concreto, tuttavia, va rilevato come, nelle more del giudizio, la società ricorrente abbia presentato una nuova istanza di permesso di costruire (prot. n. 229920 del 17.12.2019), ai sensi dell’art. 7- bis della l.r. 28 dicembre 2009 n. 19, stavolta corredata da una richiesta di approvazione di P.U.A., dichiarando che ciò non costituisce comunque acquiescenza al diniego sulla precedente richiesta.

Il successivo provvedimento reiettivo è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 3658 del 27 dicembre 2022, avverso la quale pende appello.

Tali sopravvenienze, di natura sia sostanziale che giudiziale, determinano, ad avviso del collegio, un nuovo assetto ordinamentale di interessi tra privato ed amministrazione, che rende il presente ricorso improcedibile per carenza d’interesse.

Va disposta la compensazione delle spese di lite, stante la natura formale della presente decisione.

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