TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-05-24, n. 201700514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-05-24, n. 201700514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700514
Data del deposito : 24 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2017

N. 00514/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M C, rappresentata e difesa dall'avvocato A C V C.F. VMBNCH80M69G751J, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele, n. 52;

contro

Ufficio Scolastico Regionale e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;

nei confronti di

R R R, M R non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti:

-nota prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente recante la pubblicazione dei candidati ammessi ai PAS nell’ambito della procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale (4° Serie speciale-Concorsi) n. 60 del 30 luglio 2013, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI nella parte relativa all’elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti, di competenza degli Atenei (elenco a) e dei candidati esclusi dai percorsi speciali abilitanti, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI (elenco d) contenente l’indicazione dei motivi dell’esclusione;

-elenco a) allegato alla nota prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui non include la dott.ssa Chiego;

elenco d) allegato alla nota prot. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente nella parte in cui non include la dott.ssa Chiego;

e sui motivi aggiunti depositati in data 23.4.2014

per l’annullamento

degli atti nella relativa epigrafe specificamente indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe, parte ricorrente impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, con i quali era stata esclusa dalle graduatorie relative ai corsi attivati per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (PAS), giusta decreto del M.I.U.R. n. 58 del 25.7.2013, contestando in particolare le modalità di valutazione del requisito del servizio triennale.

L’esclusione era stata invero disposta sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “mancanza di 3 anni scolastici di servizio valido, riconducibile ad una classe di concorso o a posto di scuola dell’infanzia o primaria, per almeno 180 giorni per ciascun anno, a decorrere dall’a.s. 1999 – 2000 all’a.s. 2012-13, con prescritto titolo di studio. I servizi resi nei centri di formazione professionale sono validi limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008-09”.

In sede cautelare, otteneva l’ammissione con riserva e, nelle more dello svolgimento del giudizio, come comprovato dal deposito di apposita documentazione, conseguiva il relativo titolo abilitativo attraverso il superamento dell’esame conclusivo.

All’udienza del 16 maggio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In ordine al ricorso in esame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la decisione n. 5440 della sesta Sezione del Consiglio di Stato, intervenuta nel 2015, e in applicazione del principio di portata generale desumibile dall'art. 4, comma 2- bis , del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005(cfr. sul punto T.A.R. Lazio, Sez. III- bis , n. 3885/2017 che, a sua volta, rinvia ad altri precedenti della Sezione).

La sentenza del Giudice di appello appena richiamata ha invero disposto l’annullamento del D.M. del M.I.U.R. n. 58/2013 di indizione delle procedure di cui si tratta, proprio nella parte in cui aveva circoscritto l’ammissione ai P.A.S. ai soli docenti che avessero prestato almeno tre anni di servizio dall’a.s.1999/2000 all’a.s. 2011-2012, suddivisi in tre anni scolastici da almeno 180 giorni ciascuno, di fatto cancellando il requisito il cui possesso era stato in concreto contestato nella fattispecie.

L’intervenuto annullamento del D.M. impugnato, atto generale, non può che operare erga omnes .

L’art.4 su richiamato, dal canto suo, così recita al comma 2- bis : “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
e da tale disposizione la citata giurisprudenza del T.A.R. Lazio, cui il Collegio ritiene di aderire, ricava un principio generale, immanente all'ordinamento e ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo.

Di tale principio deve farsi applicazione alla fattispecie in esame proprio in ragione dell’avvenuto annullamento in parte qua del D.M. n. 58 del 25.7.2013 che –si ribadisce- precludeva la partecipazione ai corsi dell’odierna ricorrente. Oggi la medesima risulta invero in possesso di tutti i requisiti prescritti sicché l’abilitazione all’insegnamento, medio tempore conseguita in virtù della predetta ammissione con riserva, può dirsi acquisita “a pieno titolo”.

Da qui la cessazione della materia del contendere, apparendo pienamente soddisfatto il bene della vita cui aspirava.

Alla luce dell’esito del gravame e considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

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