TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-04, n. 201512464

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-11-04, n. 201512464
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512464
Data del deposito : 4 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05241/2015 REG.RIC.

N. 12464/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05241/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5241 del 2015, proposto da:
Icv Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G V, S A e G G, presso lo studio dei quali in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11, è elettivamente domiciliata;

contro

La Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dagli avv.ti T C e F F, dell’Avvocatura dell’Ente, presso la quale domicilia in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Magnanelli, dell’Avvocatura dell’Ente, presso la quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della nota prot. n. 65880/15 di mancata revoca della sospensione della validità del parere idrogeologico e sismico prot. n. 389073/11 - silenzio rifiuto sulla richiesta di revoca della suindicata sospensione - programma di recupero urbano “Magliana"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il 6 settembre 2011 la Regione Lazio, nell’ambito di un procedimento di approvazione del piano di recupero urbano (PRU) Magliana, esprimeva parere favorevole con prescrizioni in relazione all’intervento privato proposto dalla ricorrente;

Considerato che, con successivo provvedimento del 21 ottobre 2011, la Regione Lazio area difesa del suolo e concessioni demaniali, disponeva, con riferimento al suddetto parere favorevole, che “ qualsiasi intervento di carattere urbanistico potrà essere intrapreso solo dopo la mitigazione e/o abbattimento del rischio presente nella zona di Via Giannetto Valli ” e che pertanto “ il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio … sul progetto presentato del raccordo tra via Prospero Colonna e via a Mancini potrà ancora essere ritenuto valido ma solo in caso di assenze di modifiche progettuali e solo dopo che sarà avvenuta la sistemazione dell’area in dissesto idrogeologico nella zona” ;

Rilevato che in relazione a tale provvedimento, non impugnato a suo tempo dalla ricorrente, quest’ultima presentava, in data 19 marzo 2014, un’istanza di diffida e messa in mora, con la quale chiedeva alla Regione Lazio di “ rettificare ” la nota prot. 453827 dell’11 ottobre 2011, “ escludendo la condizione con cui l’intervento era stato subordinato alla preventiva eliminazione e/o mitigazione del rischio idrogeologico ” e confermando il contenuto dell’originario parere positivo;

Considerato che, in data 7 novembre 2014, veniva inoltrato un nuovo atto di significazione e diffida con il quale la ricorrente, richiamata la precedente istanza di “ rettifica ”, chiedeva nuovamente alla Regione Lazio di “ riesaminare ” la situazione anche sulla base di una relazione geologica di parte, nella quale si affermava che l’area di realizzazione dell’intervento era esclusa dall’area di dissesto;

Considerato che con l’impugnato provvedimento prot. n. 65880/15 la Regione Lazio – Direzione Regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative – area difesa del suolo e bonifiche – ricostruita la vicenda e rilevato il mancato inverarsi delle condizioni poste nel provvedimento del 2011, ha rappresentato come la nuova relazione geologica, benché ad essa trasmessa dal Comune, non fosse in alcun modo stata fatta propria da Roma Capitale;

Rilevato che tale provvedimento, qualificato dalla ricorrente come atto di diniego delle due istanze di significazione e diffida del 19 marzo e del 7 novembre 2014, è stato impugnato con il rito di cui all’art. 31 c.p.a., con contestuale domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Lazio in ordine alla richiesta di “ revoca ” della precedente sospensione del parere idrogeologico (così a pag. 2 del ricorso);

Ritenuto che, come rappresentato dalla Regione nei suoi scritti difensivi, il ricorso è inammissibile in considerazione del fatto che la ricorrente, che non aveva impugnato, a suo tempo, l’atto che sospendeva l’efficacia del parere positivo, mira, attraverso lo strumento dell’impugnativa del silenzio, ad ottenere l’emanazione di un atto di autotutela a mezzo del quale rimettere in discussione un provvedimento inoppugnabile;

Ritenuto che non ricorra alcuna delle ipotesi di autotutela doverosa individuate dalla giurisprudenza, né che vi sia spazio per un’applicazione, alla fattispecie de qua, dei principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2237 del 4 maggio 2015, pronunciata con riferimento ad un caso in cui i provvedimenti dei quali era chiesto l’annullamento in autotutela avevano formato oggetto di cognizione e di valutazione da parte del giudice penale;

Considerato infatti che è assolutamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ i poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale e, pertanto, ad eventuali istanze volte a sollecitare l'esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l'obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio - inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall'art. 117 c.p.a. (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 09 giugno 2015, n. 8108, e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 luglio 2015, n. 1679);

Ritenuto che la complessità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite;

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