TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202400452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202400452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400452
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 00452/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00660/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del Decreto -OMISSIS-del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che ha comminato la sanzione della pena pecuniaria nella misura dei 5/30 ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett f), n) e r) del d. lgs. n. 449 del 1992, notificato in data 4 agosto 2020;

- del Decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che ha comminato la sanzione della deplorazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett c) del d.lgs. n. 449 del 1992, notificato in data 4 agosto 2020;

nonché di tutti gli atti connessi e presupposti e per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

All’odierno ricorrente è stato contestato che, in data 25 gennaio 2020, egli avrebbe dato disposizioni a un proprio collaboratore affinché contattasse telefonicamente il reparto femminile e si facesse passare al telefono una detenuta, per consentirgli di conferire con lei allo scopo di fornirle un’informazione che ella attendeva e che non avrebbe potuto fornirle personalmente, non avendo tempo di recarsi presso il suddetto reparto. Nel fare ciò egli avrebbe violato l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 449 del 1992, lettera f), che sanziona “ la grave negligenza in servizio ” e lettera n) che sanziona “ l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignità professionale ” e lettera r), che punisce le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi.

In esito al procedimento disciplinare egli è stato condannato per violazione delle norme generali di condotta di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 82 del 1999, avendo tenuto un comportamento atto ad indurre in errore un sottoposto e a originare dubbi di parzialità. Ciò nonostante la condotta apprezzabile in sede disciplinare e il curriculum del dipendente, valutato con giudizio pienamente ottimo, tranne che per due sanzioni disciplinari, tutt’altro che recenti, che non gli

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