TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-12-17, n. 201501034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-12-17, n. 201501034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201501034
Data del deposito : 17 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01155/2014 REG.RIC.

N. 01034/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:
Enel Distribuzione s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti C T, M Y e B B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A in Genova, via Corsica, 21/20;



contro

Comune di Rapallo, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;



nei confronti di

I.C.A. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M M, Alessio Foligno ed Enrico Bocchino, con domicilio eletto in via V. Ricci 5, presso lo studio Michieli;



per l'annullamento

- della deliberazione del commissario straordinario 8.4.2014, n. 23, assunta con i poteri del consiglio comunale, che ha istituito ed approvato il regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio ex art. 27 commi 5, 7 ed 8 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada); - della deliberazione del commissario straordinario 10.4.2014, n. 141, assunta con i poteri della giunta municipale, di approvazione delle relative tariffe per l’anno 2014; della nota 28.7.2014 della società ICA – Imposte comunali affini s.r.l., concessionaria della riscossione per il comune di Rapallo, di richiesta della corresponsione del relativo canone concessorio per l’anno 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo e di I.C.A. s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.11.2014 Enel Distribuzione s.p.a. espone di essere titolare, nel comune di Rapallo, delle concessioni per l’occupazione a carattere permanente del demanio stradale comunale, funzionali alla posa ed al mantenimento delle infrastrutture necessarie alla propria attività di distribuzione dell’energia elettrica, svolta in regime di monopolio legale ex art. 9 comma 3 del D. Lgs. n. 79/1999, per le quali ha sempre corrisposto al comune la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Impugna la deliberazione del commissario straordinario 8.4.2014, n. 23, assunta con i poteri del consiglio comunale, che ha istituito ed approvato il regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio ex art. 27 commi 5, 7 ed 8 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), la deliberazione del commissario straordinario 10.4.2014, n. 141, assunta con i poteri della giunta municipale, di approvazione delle relative tariffe per l’anno 2014, nonché la nota 28.7.2014 della società ICA – Imposte comunali affini s.r.l., concessionaria della riscossione per il comune di Rapallo, di richiesta della corresponsione del relativo canone concessorio per l’anno 2014.

A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, con i quali sostanzialmente lamenta che il canone ex art. 27 del codice della strada andrebbe determinato – volta a volta – con specifico provvedimento all’atto del rilascio della singola concessione, non già retroattivamente con un provvedimento regolamentare destinato ad incidere in modo indifferenziato su tutte le fattispecie; che esso dovrebbe riguardare le sole occupazioni relative alla sede stradale e relative pertinenze; che, per le occupazioni riferibili ad aziende erogatrici di servizi pubblici a rete, il legislatore (art. 63 comma 2 lett. f del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) ha previsto

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