TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202302367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202302367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302367
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 02367/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02405/2015 REG.RIC.

N. 01514/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2405 del 2015, proposto da
impresa Vismaya di S S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A G e A G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Agrigento n. 51;



contro

l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;



sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2016, proposto da
impresa Vismaya di S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A G e A G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Agrigento n. 51;



contro

l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;



nei confronti

di Costa degli Ulivi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via G. Abela n. 10;





quanto al ricorso R.G. n. 2405/2015

per la declaratoria di illegittimità del silenzio

delle Amministrazioni successivamente alla presentazione, in data 31 gennaio 2014, della richiesta di concessione demaniale marittima dell’area sita nel Comune di Altavilla Milicia, foglio 14 particella 336;

nonché per l’accertamento

del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e/o mancata emanazione di un provvedimento finale espresso e conseguentemente

per la condanna

dell’Assessorato regionale al risarcimento dei danni;

quanto al ricorso R.G. n. 1514/2016

per l’annullamento

- della nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente - Servizio 5 "Demanio Marittimo, Prot. 19447 del 23 marzo 2016, conosciuta in data 30 marzo 2016, avente ad oggetto il provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di concessione demaniale della Vismaya;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali,

per la condanna dell’Assessorato regionale al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso R.G. n. 2405/2015 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, con le relative deduzioni difensive;

Viste la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;

Vista la sentenza parziale n. 279, pubblicata il 28 gennaio 2016;

Viste la documentazione e la memoria depositate da entrambe le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso R.G. n. 1514/2016 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Costa degli Ulivi s.p.a., con le relative deduzioni difensive e la documentazione;

Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;

Viste le memorie prodotte da tutte le parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere M C all’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 – nella quale le due cause sono state chiamate congiuntamente – e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

A. - Con il ricorso R.G. n. 2405/2015 in esame, notificato il 17 luglio 2015 e depositato il 30 luglio, la ditta odierna istante ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, presentata dalla predetta in data 31 gennaio 2014 corredata da tutta la documentazione, al fine di ottenere la concessione demaniale marittima di un’area di mq. 200, nel Comune di Altavilla Milicia, identificata al Catasto al Foglio 14, part. 336, per la realizzazione di un’area attrezzata alla balneazione comprensiva di chiosco con le relative pertinenze.

Espone che, avviato l’ iter e acquisiti tutti i pareri favorevoli, il procedimento non è stato concluso nonostante la formale diffida inoltrata dalla ricorrente in data 30 aprile 2015.

Ha, quindi, chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, oltre al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo e/o dalla mancata emanazione di un provvedimento finale espresso, quantificato nella somma di € 5.854,77 quali danni subiti a titolo di danno emergente, oltre a quelli a titolo di lucro cessante; con vittoria di spese.

- Si è costituito in giudizio l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.

- Con sentenza di questa Sezione n. 279/2016 è stata accolta l’azione avverso il silenzio, con rinvio al merito per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno.

- Il resistente Assessorato ha depositato documentazione e, con memoria conclusiva, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria; con replica di parte ricorrente, la quale ha depositato documentazione ed ha chiesto la riunione del ricorso al connesso ricorso R.G. n. 1514/2016.

B. - Con il ricorso R.G. n. 1514/2016 in esame, notificato nelle date 26-27 maggio 2016 e depositato il 13 giugno, la ditta odierna istante ha impugnato la nota dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, prot. 19447 del 23 marzo 2016, conosciuta in data 30 marzo 2016, con la

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