TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-09, n. 202307785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-09, n. 202307785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307785
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2023

N. 07785/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08384/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8384 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 17.1.2019, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza intesa alla concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/92;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 marzo 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Il Ministero dell’interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza. In particolare, il diniego è la conseguenza dell’accertata sussistenza di una precedente violazione amministrativa per esposizione di contrassegno assicurativo contraffatto con ritiro del documento di guida a carico del richiedente e di illeciti riconducibili ai familiari, quali:

- 05.06.2006, sospensione della patente di guida per infrazioni a norme comportamentali (omicidio colposo art. 589 c.p.) a carico del padre;

- 21.02.2013, violazione amministrativa da parte dei Carabinieri di -OMISSIS- (BG) per ubriachezza art. 688 c. 1 c.p., a carico del fratello.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo il vizio di Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione di legge ed eccesso di potere , tenuto conto che nessun precedente di rilevanza penale è ravvisabile a carico dell’esponente né avrebbero potuto assumere rilevanza ostativa alla concessione della cittadinanza presunti precedenti a carico dei familiari non conviventi.

Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.

All’udienza smaltimenti del 10 marzo 2023, celebrata nelle forme previste per lo smaltimento dell’arretrato, ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.

II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr.

TAR

Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022;
n. 2945/2022;
3018/2022, 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino;
si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104;
cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999;
sez. IV n. 798/1999;
n. 4460/2000;
n. 195/2005;
sez, I, n. 1796/2008;
sez. VI, n. 3006/2011;
Sez. III, n. 6374/2018;
n. 1390/2019, n. 4121/2021;

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