TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-09-06, n. 202102512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-09-06, n. 202102512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102512
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2021

N. 02512/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02153/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla RE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Gaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonino Calabrò in Palermo, corso Tukory n. 240;



per l’annullamento

quanto al ricorso principale :

- dell’ordinanza n. 343 del 11 luglio 2019, notificata in data 12 luglio 2019, con la quale il Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Gela ha ingiunto alla Società odierna ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere edilizie indicate nel provvedimento, in quanto realizzate in difformità dalla Concessione edilizia n. 41 del 21 giugno 2006 anche sotto l'aspetto urbanistico, stante il mutamento di destinazione d'uso operato con la realizzazione delle suddette opere;

- della relazione tecnica del 18 giugno 2014 descrittiva del sopralluogo effettuato in data 3 giugno 2014 dal Comune di Gela sull'immobile in questione;

- della relazione di sopralluogo del 26 giugno 2019 effettuata dal Comune sull'immobile in questione;

- della relazione di sopralluogo del 4 luglio 2019 effettuata dal Comune sull'immobile in questione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale,

quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- dell’accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 343 del 11.07.2019 – ex art. 31 DPR 380/2001, notificato in data 12.05.2020, con il quale il Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Gela ha accertato l'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 343 del 11.07.2019 emessa contro i sig.ri RE VA EM e RE ES, dalla quale rileva che gli stessi non hanno provveduto a demolire tutte le opere abusive, disponendo nei confronti della RE s.r.l. la sanzione di cui l’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001;

nonché degli atti impugnati con il ricorso principale:

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020;

Relatore il dott. ES Mulieri nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 08/10/2019 e depositato in data1 9/10/2019, la società ricorrente - premesso di avere acquistato l’immobile sito c.da Cocuzza in data 10.06.2016 dal sig. RE VA e che di tale immobile non è mai venuta in possesso, essendo occupato senza titolo dalla sig.ra AB Vita IA TA RR, unitamente al marito e ai figli - ha impugnato l’ordinanza n. 343 del 11 luglio 2019, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Gela ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie indicate nel provvedimento, in quanto realizzate in difformità dalla Concessione edilizia n. 41 del 21 giugno 2006 anche sotto l’aspetto urbanistico, stante il mutamento di destinazione d’uso operato con la realizzazione delle suddette opere.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. e dell’art. 10 bis della L. 241/90 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento - Difetto di istruttoria - Grave travisamento dei fatti - Difetto di motivazione.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 34 del D.P.R. n. 380/2001 - Grave difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Erroneità della motivazione e dei presupposti.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale il Comune di Gela, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 343 del 11.07.2019 emessa contro i sig.ri RE VA EM e RE ES, ha rilevato che “i medesimi non hanno provveduto a demolire tutte le opere abusive riportare nella suddetta ordinanza” e disponendo l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 con conseguente immissione nel possesso dell’immobile da parte dell’Amministrazione e la trascrizione ai registri immobiliari delle opere realizzate abusivamente. A tal fine ha articolato censure di:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 689/1981 - Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento - Difetto di legittimazione passiva - Grave difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Erroneità della motivazione e dei presupposti – Mancato contemperamento dell’interesse pubblico e privato.

II. Illegittimità derivata - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. e dell’art. 10 bis della L. 241/90 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost.

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