TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-08-04, n. 202301156
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 01156/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II 54;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 21 R.G. prot. 4694 del 15 novembre 2018;
- della dichiarazione di inagibilità prot. 4773 del 20 novembre 2018;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 febbraio 2019:
- dell’art. 87 del regolamento edilizio comunale, laddove confliggente con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e, segnatamente, il suo art. 7, comma 6.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere proprietario di due distinti immobili nel Comune di -OMISSIS-, il primo in via -OMISSIS-, il secondo in via -OMISSIS-.
A seguito della presentazione di un esposto da parte dei vicini che segnalavano una situazione di degrado dell’immobile di via -OMISSIS-, perché lasciato in uno stato di sostanziale abbandono con la presenza di un numero elevato di cani e gatti, in data 23 ottobre 2018 è stato svolto un sopralluogo congiunto tra i Carabinieri di -OMISSIS- ed un veterinario dell’Ulss. -OMISSIS-.
Il veterinario, per la parte di sua esclusiva competenza, ha attestato una condizione di buon mantenimento degli animali presenti (6 cani di razza Corso e 14 gatti).
I Carabinieri con l’occasione hanno svolto un sopralluogo anche nell’immobile di via -OMISSIS- riscontrando la presenza di 6 cani di razza Corso e 11 gatti, controllando anche le condizioni dell’edificio.
Il Comune di -OMISSIS-, recependo le proposte e le indicazioni dei Carabinieri e dell’Ulss -OMISSIS-, ha emesso due diversi provvedimenti.
Con provvedimento del responsabile dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica prot. n. 4773 del 20 novembre 2018, ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile sito in via -OMISSIS- in quanto privo delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità sia delle strutture che degli impianti installati.
In particolare il Comune, richiamando gli atti di accertamento svolti dall’Ulss -OMISSIS-, ha evidenziato i seguenti profili di criticità:
“ - l’alloggio è disabitato ma viene utilizzato per detenere cani e gatti;
- manca il servizio igienico;
- l’impianto elettrico è potenzialmente pericoloso per l’assenza di interruttore differenziale (salvavita) e di impianto di messa a terra;
- non vi sono impianti di riscaldamento, tranne stufe/caminetti a legna in cattivo stato di conservazione e manutenzione;
- anche l’impianto idraulico è vetusto, benché funzionante;
- davanzali e parapetto delle scale non rispettano le regole di sicurezza dell’altezza di 100 cm dal pavimento, né le regole dell’attraversamento di una sfera di diametro di 10 cm tra gli elementi strutturali, per cui i dislivelli sono potenzialmente pericolosi per le cadute accidentali;
- l’altezza media dei locali si aggira attorno a 2,35 – 2,40 m;
- all’interno dello stabile si sentiva un forte odore di escrementi di gatti derivante dalle deiezioni diffuse e dalle lettiere collocate ovunque;
- si nutrono dubbi anche sui potenziali rischi di incendio in quanto i cavi elettrici volanti spesso si trovano anche a contatto con le strutture in legno, inoltre la presenza di stufe/caminetti, qualora utilizzati, può costituire pericolo d’incendio e intossicazione da monossido di carbonio, fintantoché non venga realizzata una regolare installazione conforme alle norme UNI e CEI specifiche;
- il tetto è costituito da strutture di travi e tavole in legno con sovrapposto manto di copertura in coppi alla vicentina che mostra evidenti segni di vetustà oltre che essere privo di adeguato isolamento termico .
L’Amministrazione comunale ha inoltre ritenuto sussistente un’attività irregolare di allevamento di cani e gatti, in quanto l’art. 1, punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 2007, definisce come allevamenti di cani e gatti per attività commerciali “ la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno ”, e l’esito delle indagini comunicato dai Carabinieri con nota prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2018, ha evidenziato, attraverso la consultazione del portale internet “ Subito.it ” utilizzato dal ricorrente per la pubblicazione degli annunci, la messa in vendita dal mese di maggio 2017 al mese di ottobre 2018, di oltre 100 esemplari di razze pregiate con un valore che varia da 1500 euro a 400 euro per ogni singolo cucciolo.
Il Sindaco ha quindi adottato un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale, in ragione del rischio di un pericolo immediato per la salute pubblica derivante dalle condizioni igienico sanitarie degli edifici, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di allevamento di cani e gatti detenuti nell’immobile di via -OMISSIS- con divieto di trasferirli nell’immobile di via -OMISSIS-, ordinando di provvedere entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento, alla completa pulizia, bonifica e sanificazione di entrambi gli edifici.
Con riguardo al solo edificio di via -OMISSIS-, il Sindaco ha altresì disposto di provvedere:
- all’immediata messa in sicurezza delle due stufe a legna e della caldaia a gas come indicato nelle norme UNI – CIG;
- alla presentazione, entro 30 giorni, delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37 del 2008;
- all’adeguamento dei parapetti delle scale e delle finestre portando le quote a 100 cm e realizzando elementi strutturali che li rendano non scalabili e non attraversabili da una sfera di 100 cm di diametro, esibendo apposita certificazione da parte di un tecnico abilitato da depositare entro 20 giorni;
- alla presentazione di un’idonea certificazione degli impianti redatta da un tecnico abilitato, provvedendo alle pulizie di fondo e all’allontanamento di tutte le attrezzature e i materiali che impediscono l’ordinaria pulizia e manutenzione, con l’eventuale disinfestazione e tinteggiatura.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna sia il provvedimento che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile di via -OMISSIS-, sia l’ordinanza contingibile ed urgente.
I primi tre motivi hanno ad oggetto il provvedimento dichiarativo dell’inagibilità dell’immobile di via -OMISSIS-.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’incompetenza del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ad adottare il provvedimento di dichiarazione di inagibilità dell’immobile per la violazione dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934, che riserva al Sindaco tale tipologia dei provvedimenti.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934, il difetto di istruttoria ed il travisamento, perché le verifiche svolte dal medico veterinario trasfuse nel verbale di sopralluogo, attestano un generalizzato stato di benessere degli animali, da cui dovrebbe desumersi l’assenza di ragioni sanitarie idonee a giustificare l’intervento del Comune.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, in ragione dell’inapplicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame, il difetto di istruttoria ed il travisamento, in quanto la disposizione citata dovrebbe intendersi operante solo al momento in cui l’immobile sia stato appena costruito o abbia subito degli interventi di carattere strutturale, senza poterla riferire ad un potere permanente da esercitare anche rispetto agli immobili già muniti di certificato di agibilità.
Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente.
In particolare, con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 23 della Costituzione.
Il ricorrente sostiene che il Comune, per fronteggiare la situazione asseritamente critica che ritiene di aver riscontrato, avrebbe dovuto adottare il provvedimento tipico di carattere ordinario di cui all’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934, e non il provvedimento atipico e residuale dell’ordinanza contingibile ed urgente, tenuto conto dell’insussistenza di effettivi pericoli per la salute e l’incolumità.
Con riguardo alle singole prescrizioni impartite, il ricorrente lamenta la mancanza di rischi, atteso che:
- i cavi elettrici volanti sono dotati di guaina isolante e non presentano sfilacciamenti;
- non è esplicitata quale sia la presunta connessione diretta tra le