TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-08-04, n. 202301156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-08-04, n. 202301156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301156
Data del deposito : 4 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2023

N. 01156/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01421/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II 54;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 21 R.G. prot. 4694 del 15 novembre 2018;

- della dichiarazione di inagibilità prot. 4773 del 20 novembre 2018;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 febbraio 2019:

- dell’art. 87 del regolamento edilizio comunale, laddove confliggente con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e, segnatamente, il suo art. 7, comma 6.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente espone di essere proprietario di due distinti immobili nel Comune di -OMISSIS-, il primo in via -OMISSIS-, il secondo in via -OMISSIS-.

A seguito della presentazione di un esposto da parte dei vicini che segnalavano una situazione di degrado dell’immobile di via -OMISSIS-, perché lasciato in uno stato di sostanziale abbandono con la presenza di un numero elevato di cani e gatti, in data 23 ottobre 2018 è stato svolto un sopralluogo congiunto tra i Carabinieri di -OMISSIS- ed un veterinario dell’Ulss. -OMISSIS-.

Il veterinario, per la parte di sua esclusiva competenza, ha attestato una condizione di buon mantenimento degli animali presenti (6 cani di razza Corso e 14 gatti).

I Carabinieri con l’occasione hanno svolto un sopralluogo anche nell’immobile di via -OMISSIS- riscontrando la presenza di 6 cani di razza Corso e 11 gatti, controllando anche le condizioni dell’edificio.

Il Comune di -OMISSIS-, recependo le proposte e le indicazioni dei Carabinieri e dell’Ulss -OMISSIS-, ha emesso due diversi provvedimenti.

Con provvedimento del responsabile dell’ufficio edilizia privata ed urbanistica prot. n. 4773 del 20 novembre 2018, ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile sito in via -OMISSIS- in quanto privo delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità sia delle strutture che degli impianti installati.

In particolare il Comune, richiamando gli atti di accertamento svolti dall’Ulss -OMISSIS-, ha evidenziato i seguenti profili di criticità:

- l’alloggio è disabitato ma viene utilizzato per detenere cani e gatti;

- manca il servizio igienico;

- l’impianto elettrico è potenzialmente pericoloso per l’assenza di interruttore differenziale (salvavita) e di impianto di messa a terra;

- non vi sono impianti di riscaldamento, tranne stufe/caminetti a legna in cattivo stato di conservazione e manutenzione;

- anche l’impianto idraulico è vetusto, benché funzionante;

- davanzali e parapetto delle scale non rispettano le regole di sicurezza dell’altezza di 100 cm dal pavimento, né le regole dell’attraversamento di una sfera di diametro di 10 cm tra gli elementi strutturali, per cui i dislivelli sono potenzialmente pericolosi per le cadute accidentali;

- l’altezza media dei locali si aggira attorno a 2,35 – 2,40 m;

- all’interno dello stabile si sentiva un forte odore di escrementi di gatti derivante dalle deiezioni diffuse e dalle lettiere collocate ovunque;

- si nutrono dubbi anche sui potenziali rischi di incendio in quanto i cavi elettrici volanti spesso si trovano anche a contatto con le strutture in legno, inoltre la presenza di stufe/caminetti, qualora utilizzati, può costituire pericolo d’incendio e intossicazione da monossido di carbonio, fintantoché non venga realizzata una regolare installazione conforme alle norme UNI e CEI specifiche;

- il tetto è costituito da strutture di travi e tavole in legno con sovrapposto manto di copertura in coppi alla vicentina che mostra evidenti segni di vetustà oltre che essere privo di adeguato isolamento termico .

L’Amministrazione comunale ha inoltre ritenuto sussistente un’attività irregolare di allevamento di cani e gatti, in quanto l’art. 1, punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 2007, definisce come allevamenti di cani e gatti per attività commerciali “ la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno ”, e l’esito delle indagini comunicato dai Carabinieri con nota prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2018, ha evidenziato, attraverso la consultazione del portale internet Subito.it ” utilizzato dal ricorrente per la pubblicazione degli annunci, la messa in vendita dal mese di maggio 2017 al mese di ottobre 2018, di oltre 100 esemplari di razze pregiate con un valore che varia da 1500 euro a 400 euro per ogni singolo cucciolo.

Il Sindaco ha quindi adottato un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale, in ragione del rischio di un pericolo immediato per la salute pubblica derivante dalle condizioni igienico sanitarie degli edifici, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di allevamento di cani e gatti detenuti nell’immobile di via -OMISSIS- con divieto di trasferirli nell’immobile di via -OMISSIS-, ordinando di provvedere entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento, alla completa pulizia, bonifica e sanificazione di entrambi gli edifici.

Con riguardo al solo edificio di via -OMISSIS-, il Sindaco ha altresì disposto di provvedere:

- all’immediata messa in sicurezza delle due stufe a legna e della caldaia a gas come indicato nelle norme UNI – CIG;

- alla presentazione, entro 30 giorni, delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37 del 2008;

- all’adeguamento dei parapetti delle scale e delle finestre portando le quote a 100 cm e realizzando elementi strutturali che li rendano non scalabili e non attraversabili da una sfera di 100 cm di diametro, esibendo apposita certificazione da parte di un tecnico abilitato da depositare entro 20 giorni;

- alla presentazione di un’idonea certificazione degli impianti redatta da un tecnico abilitato, provvedendo alle pulizie di fondo e all’allontanamento di tutte le attrezzature e i materiali che impediscono l’ordinaria pulizia e manutenzione, con l’eventuale disinfestazione e tinteggiatura.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna sia il provvedimento che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile di via -OMISSIS-, sia l’ordinanza contingibile ed urgente.

I primi tre motivi hanno ad oggetto il provvedimento dichiarativo dell’inagibilità dell’immobile di via -OMISSIS-.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’incompetenza del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ad adottare il provvedimento di dichiarazione di inagibilità dell’immobile per la violazione dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934, che riserva al Sindaco tale tipologia dei provvedimenti.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934, il difetto di istruttoria ed il travisamento, perché le verifiche svolte dal medico veterinario trasfuse nel verbale di sopralluogo, attestano un generalizzato stato di benessere degli animali, da cui dovrebbe desumersi l’assenza di ragioni sanitarie idonee a giustificare l’intervento del Comune.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, in ragione dell’inapplicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame, il difetto di istruttoria ed il travisamento, in quanto la disposizione citata dovrebbe intendersi operante solo al momento in cui l’immobile sia stato appena costruito o abbia subito degli interventi di carattere strutturale, senza poterla riferire ad un potere permanente da esercitare anche rispetto agli immobili già muniti di certificato di agibilità.

Con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente.

In particolare, con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 23 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che il Comune, per fronteggiare la situazione asseritamente critica che ritiene di aver riscontrato, avrebbe dovuto adottare il provvedimento tipico di carattere ordinario di cui all’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934, e non il provvedimento atipico e residuale dell’ordinanza contingibile ed urgente, tenuto conto dell’insussistenza di effettivi pericoli per la salute e l’incolumità.

Con riguardo alle singole prescrizioni impartite, il ricorrente lamenta la mancanza di rischi, atteso che:

- i cavi elettrici volanti sono dotati di guaina isolante e non presentano sfilacciamenti;

- non è esplicitata quale sia la presunta connessione diretta tra le deiezioni animali rinvenute negli immobili di proprietà del ricorrente e i pericoli per la salute;

- non sono effettivamente ravvisabili rischi di incendio;

- risulta erroneo l’ordine di sospendere l’attività di allevamento, perché difettano i requisiti normativi necessari a qualificare tecnicamente come allevamento il numero di animali rinvenuti al momento del sopralluogo;

- è contraddittorio disporre il divieto di spostamento degli animali da un immobile all’altro;

- è del tutto arbitrario imporre la tinteggiatura, che è un intervento per il quale non sono ravvisabili esigenze di tipo sanitario;

- lo stesso profilo di illegittimità è riscontrabile nella prescrizione impartita per l’immobile di via -OMISSIS-, di provvedere alla pulizia di fondo allontanando le attrezzature che impediscono l’ordinaria manutenzione, l’eventuale disinfestazione e la tinteggiatura della casa.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, perché non sussistono nella realtà le ragioni di urgenza poste a fondamento della decisione di soprassedere dall’acquisire l’apporto procedimentale dell’interessato mediante la comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 17 del 18 gennaio 2019, è stata respinta la domanda cautelare.

Successivamente il ricorrente, deducendo che sono sopraggiunti alcuni elementi che evidenzierebbero ulteriori profili di illegittimità, ha proposto dei motivi aggiunti.

Il ricorrente premette di aver rimosso le stufe a legna e le canne fumarie dell’immobile di via -OMISSIS-, e che un tecnico di una ditta termoidraulica ha dichiarato la rispondenza dell’impianto termo idraulico ivi presente, alla normativa vigente al momento della costruzione dell’edificio, e l’efficienza termica della caldaia.

Il ricorrente rileva che il tecnico ha altresì dichiarato l’impossibilità di rendere la dichiarazione di conformità disposta dall’ordinanza contingibile ed urgente, perché la stessa viene rilasciata solo al termine della costruzione dell’edificio o al momento del rinnovo degli impianti, e non rispetto a quelli già presenti risalenti nel tempo, e che per l’impianto elettrico può solo rilasciare una dichiarazione di conformità.

Alla luce di tali circostanze, con il sesto motivo, che è il primo motivo dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7, comma 6, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, perché l’ordinanza contingibile ed urgente, laddove impone il rilascio di una dichiarazione di conformità, prevede un adempimento di fatto inesigibile, dato che potrebbe essere rilasciata solamente una dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte rispetto alla normativa vigente al tempo della sua realizzazione.

Il ricorrente, qualora si dovesse ritenere che il fondamento della prescrizione debba rinvenirsi nell’art. 87 del regolamento edilizio comunale il quale prescrive che l’impianto interno deve rispettare le norme di legge vigenti, lamenta l’illegittimità della previsione regolamentare.

Con il settimo motivo, che è il secondo motivo dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’irragionevolezza e la violazione dell’art. 76 del regolamento edilizio comunale, perché l’ordinanza sindacale impone l’adeguamento dei parapetti e delle finestre portando le quote a 100 cm e la realizzazione di elementi strutturali che li rendano non scalabili e non attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.

Il ricorrente deduce l’illegittimità di tali prescrizioni perché contrastanti con l’art. 76 del regolamento edilizio comunale il quale prescrive che “ le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a m 2,00 dal piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di m 0,90;
eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo da non consentire il passaggio di una sfera di 14 cm di diametro
”.

Con l’ottavo motivo, che è il terzo motivo dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000, il difetto delle condizioni per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 23 della Costituzione e la contraddittorietà, perché è accaduto che il figlio del ricorrente abbia chiesto lo spostamento della residenza nell’immobile di via -OMISSIS- e che la Polizia Locale di -OMISSIS- e l’Azienda sanitaria abbiano svolto un sopralluogo appena tre giorni prima di quelle eseguito dalla Polizia Locale di -OMISSIS- che ha dato origine all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, senza rilevare particolari problematiche, e ciò denoerebbe una contraddittorietà tra gli atti dell’Amministrazione.

Con il nono motivo, che è il quinto dei motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, perché l’ordinanza contingibile ed urgente laddove dispone la sospensione dell’attività di allevamento di cani e gatti, non è accompagnata da un termine di durata temporale predefinito, e viene pertanto a sostanziarsi in un provvedimento con effetti definitivi e permanenti, anziché come un atto temporaneo extra ordinem .

Con ordinanza -OMISSIS-4 del 1° marzo 2019, è stata respinta la domanda proposta con i motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 15 giugno 2023, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Le censure proposte con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere in parte respinte, in parte dichiarate inammissibili per carenza di interesse o improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto precisato nel prosieguo.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’inagibilità dell’immobile di via -OMISSIS-, sarebbe illegittimo per incompetenza del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934, tale atto avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco.

La censura è infondata.

Sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ la competenza in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 222 del r.d. n. 1265/1934 è da ricondursi al personale dirigente, come risulta indirettamente confermato dal testo dell'art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il quale, sostituendo gli artt. 220 e 221 del r.d. n. 1265/1934, prevede che ‘il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente Ufficio comunale’: dal che deve ritenersi che anche un'eventuale dichiarazione di inagibilità non possa che essere adottata da tali organi (cfr. T.A.R. Milano, Sez, I, 29 dicembre 2016, n. 2486;
TAR Campania-Salerno, Sez. II, n. 1513/2005)
” (in questi termini T.A.R. Piemonte, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 1154)

Nei casi in cui la revoca dell’agibilità sia da ricondurre all’esercizio di poteri di gestione, la competenza è pertanto da ricondurre ai dirigenti (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 16 maggio 2017, n. 699;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 maggio 2019).

Diversamente, solamente qualora l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità sia da ricondurre a presupposti di contingibilità ed urgenza, con conseguente necessità di disporre l’immediato sgombero, la competenza è del Sindaco ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934 e dell’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Nel caso in esame il provvedimento con il quale è stata revocata l’agibilità è motivato con riferimento, in modo prevalente, a carenze di carattere strutturale e funzionale dell’immobile, e non con riferimento a rischi imminenti per la salute e l’incolumità pubblica, e pertanto l’atto risulta correttamente adottato dal responsabile dell’ufficio tecnico anziché dal Sindaco.

Il primo motivo è pertanto infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che sarebbero insussistenti le condizioni che hanno giustificato la revoca dell’agibilità, e che tale circostanza sarebbe attestata dal verbale redatto dai medici veterinari che hanno svolto un sopralluogo negli immobili, accertando le buone condizioni degli animali presenti.

La censura è priva di fondamento, perché confonde due profili tra loro diversi, ovvero quello relativo alle condizioni di salute e benessere dei numerosi cani e gatti presenti, e quello delle carenze strutturali e funzionali dell’immobile ai fini dell’agibilità, che implica l’accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che consentono l’abitazione di persone.

Nel caso in esame le carenze dell’immobile risultano ampiamente documentate dalle note dei Carabinieri, dell’Ulss -OMISSIS- e dal materiale fotografico acquisito nel corso del sopralluogo (cfr. gli allegati 3, 4, 6, 7, e da 12 a 16 depositati in giudizio dal Comune).

Il secondo motivo è pertanto infondato.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l’agibilità di un immobile potrebbe essere accertata solamente al momento in cui sia stato appena costruito o abbia subito degli interventi di carattere strutturale, e non successivamente.

La censura non è condivisibile.

Come sopra ricordato, è lo stesso art. 26 del D.P.R. n. 380 del 2001 ad ammettere espressamente che l’inagibilità possa essere dichiarata successivamente, al venir meno dei presupposti che avevano giustificato il suo rilascio e nel caso in esame l’intervento dell’Amministrazione risulta giustificato dall’avvenuto cambio di destinazione d’uso dell’immobile operato dal ricorrente.

Infatti l’immobile, anziché essere utilizzato come abitazione per la quale difettano i requisiti strutturale e funzionali, è stato adibito di fatto in modo stabile al ricovero ed allevamento di cani e gatti.

Il terzo motivo è pertanto infondato.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta che il Comune abbia adottato un’ordinanza contingibile ed urgente, in luogo di un’ordinanza di dichiarazione dell’inagibilità e di sgombero ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934.

La censura è infondata, perché il Comune non si è limitato a disporre i contenuti tipizzati nel citato art. 222, consistenti nella dichiarazione di inagibilità e nello sgombero, ma ha imposto una serie di adempimenti ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità, e pertanto si è correttamente avvalso del potere contingibile ed urgente, di carattere atipico, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, finalizzato a “ prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.

Nell’ambito di questo motivo il ricorrente sostiene inoltre che non sussisterebbero in concreto le criticità evidenziate nel provvedimento impugnato.

Rispetto a questo motivo deve essere dichiarata l’improcedibilità delle censure proposte avverso ad alcune delle prescrizioni impartite, perché il ricorrente, nelle more della definizione del merito del ricorso, si è adeguato spontaneamente.

In particolare deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure proposte avverso:

- la prescrizione con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività di allevamento nell’immobile di via -OMISSIS-, perché i Carabinieri nel corso di un sopralluogo eseguito il 16 febbraio 2019, hanno accertato l’assenza di animali (cfr. doc. 42 depositato in giudizio dal ricorrente);

- la prescrizione volta ad ottenere una dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico e della caldaia;

- la prescrizione volta ad ottenere la pulizia e la sanificazione dell’immobile;

- la prescrizione relativa all’adeguamento dei parapetti.

Alla luce dei chiarimenti del Comune, deve invece essere dichiarata l’inammissibilità per originaria carenza di interesse delle censure con le quali il ricorrente lamenta l’illegittimità della prescrizione relativa all’obbligo di tinteggiatura, in quanto in realtà si tratta di una previsione di carattere facoltativo e non obbligatorio, come emerge da un’attenta lettura dell’ordinanza, che sul punto precisa che la prescrizione relativa alla tinteggiatura ha carattere solo “ eventuale ” (il provvedimento dispone di “ provvedere alle pulizie di fondo e allontanamento di tutte le attrezzature e i materiali che impediscono la ordinaria pulizia manutenzione della casa ed eventuale disinfestazione nonché tinteggiatura ”).

Permane invece l’interesse all’esame delle censure con le quali il ricorrente contesta la prescrizione relativa all’acquisizione di una dichiarazione di rispondenza dell’impianto idraulico, perché è stata depositata in giudizio un’attestazione proveniente da un tecnico non abilitato e non iscritto nell’apposito elenco dei periti industriali idonei a rendere questo tipo di certificazioni, e la relativa prescrizione non può pertanto ritenersi adempiuta.

Anche le prescrizioni relative alle stufe non risultano adempiute, perché al riguardo il ricorrente si è limitato a depositare in giudizio una fotografia che rappresenta il caminetto (cfr. doc. 22 depositato in giudizio dal ricorrente).

Deve invece essere ritenuto inconferente il documento depositato in giudizio dal ricorrente relativo al certificato di abitabilità, rilasciato ad un inquilino, cittadino extracomunitario (cfr. doc. 50 depositato in giudizio dal ricorrente il 4 maggio 2023), per ottenere il ricongiungimento familiare, perché riguarda l’immobile di via -OMISSIS-, e non quello di Via -OMISSIS-, al quale è stata revocata l’agibilità.

Svolte tali premesse, va osservato che le prescrizioni impartite dal Sindaco riguardanti la messa in sicurezza dei locali resistono alle censure proposte, perché, come sopra evidenziato, è documentata la presenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’inidoneità degli impianti e la mancata esecuzione di interventi manutentivi, con pericoli di innesco e propagazione di incendi riconducibili alla presenza cavi elettrici a contatto con strutture in legno e di stufe e caminetti in cattivo stato di conservazione e manutenzione.

Le censure di cui al quarto motivo devono essere pertanto essere dichiarate in parte inammissibili per carenza di interesse, in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte respinte.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione del suo apporto procedimentale mediante la previa comunicazione di avvio del procedimento.

La censura non può trovare riscontro favorevole.

Il provvedimento con cui è stata revocata l’agibilità dell’immobile di via -OMISSIS-, è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento del 29 ottobre 2018.

Per quanto concerne l’ordinanza contingibile ed urgente, va ricordato che, come osservato in giurisprudenza, questo tipo di ordinanze extra ordinem sono emanate sul presupposto dell’urgenza, perché sono finalisticamente orientate a tutelare in via cautelativa l’incolumità e la salute, ed in genere hanno carattere ripristinatorio.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, alla comunicazione di avvio del procedimento l’Amministrazione è tenuta solo “ ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

Nel caso in esame l’ordinanza impugnata indica espressamente, con una motivazione che risulta priva di vizi logici alla luce dei molteplici profili di criticità sopra evidenziati, quali siano le ragioni di urgenza che hanno giustificato l’omissione dell’adempimento, laddove afferma che “ nella fattispecie concreta sussistono evidenti esigenze di celerità del procedimento amministrativo che impediscono l’attuazione della procedura disciplinata dagli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, in quanto ogni ulteriore indugio potrebbe produrre pregiudizi gravi e difficilmente riparabili ove si manifestassero ulteriori incidenti ” .

Il quinto motivo è pertanto infondato.

Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che il Comune, nel chiedere delle “ dichiarazioni di conformità ” degli impianti, avrebbe preteso un adempimento impossibile, perché tale documentazione può essere rilasciata solo per impianti nuovi o oggetto di interventi manutentivi, e non per impianti già realizzati.

Si tratta di una censura inammissibile per carenza di interesse alla luce di chiarimenti del Comune, in quanto il provvedimento impugnato in realtà si limita a richiedere il deposito di “ idonea certificazione impianti redatta da un tecnico a ciò abilitato ”, utilizzando una formula volutamente generica, che ammette anche la presentazione di una mera “ dichiarazione di rispondenza ” la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del DM n. 37 del 2008, viene rilasciata in tutti in quei casi in cui non possa essere prodotta la dichiarazione di conformità.

Le censure proposte con il sesto motivo sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.

Le censure proposte con il settimo motivo, con le quali il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui detta le prescrizioni per l’adeguamento dei parapetti, come sopra evidenziato, sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha spontaneamente provveduto ad eseguire gli interventi richiesti.

Con l’ottavo motivo il ricorrente ravvisa una contraddittorietà nell’azione amministrativa, perché pochi giorni prima del sopralluogo dei Carabinieri e dell’Ulss -OMISSIS-, la polizia locale aveva svolto una verifica nell’immobile di via -OMISSIS-, nel quale il figlio del ricorrente aveva spostato la propria residenza anagrafica, senza rilevare anomalie o problematicità.

La censura è infondata perché, come sopra già rilevato, nel caso in esame risultano ampiamente documentate dalle note dei Carabinieri, dell’Ulss -OMISSIS- e dal materiale fotografico acquisito nel corso del sopralluogo (cfr. gli allegati 3, 4, 6, 7, e da 12 a 16 depositati in giudizio dal Comune) la mancanza delle condizioni di igiene e salubrità dei due immobili, con i correlati rischi per l’incolumità pubblica.

Inoltre va osservato che la contraddittorietà dedotta, in realtà ha una valenza solamente apparente, tenuto conto che, quando si chiede un cambio di residenza, vengono disposti dei controlli volti verificare principalmente se l’interessato viva effettivamente presso il nuovo indirizzo, e non le condizioni di agibilità, sicurezza e salubrità dell’immobile.

Verosimilmente i controlli effettuati in occasione del cambio di residenza, sono stati svolti senza l’accuratezza ed il grado di approfondimento che hanno caratterizzato invece il sopralluogo svolto dall’Ulss -OMISSIS- e dai Carabinieri a seguito degli esposti dei vicini, che denunciavano la sussistenza delle problematiche in seguito effettivamente riscontrate.

Pertanto, non essendo prospettabile un’effettiva contraddittorietà nell’azione amministrativa, l’ottavo motivo si rivela infondato.

Con il nono motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente perché avrebbe disposto, nel sospendere l’attività di allevamento, delle prescrizioni a tempo indeterminato, in contrasto con la natura necessariamente temporanea di tale tipologia di provvedimenti.

La censura è infondata, in quanto dal tenore letterale dell’atto impugnato si evince che, trattandosi di una mera “ sospensione ” dell’attività di allevamento, la stessa produce effetti sino al momento in cui venga accertato l’eventuale integrale ripristino di tutti i requisiti di conformità sotto l’aspetto igienico sanitario e di sicurezza, e deve ritenersi logico e connaturato a tale tipologia di provvedimenti che permangano efficaci sino a quando vi sia il ritorno alla conformità dell’immobile alle previsioni tecniche vigenti.

Ne discende che nel caso in esame il termine di efficacia del provvedimento coincide con la cessazione della situazione di pericolo, la quale a sua volta dipende dall'esecuzione degli interventi ad opera del ricorrente, e pertanto risultano sussistere i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per considerare legittima l’ordinanza contingibile ed urgente ( ex pluribus cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 luglio 2022, n. 4653;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 aprile 2019, n. 549;
Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2016, n. 617).

In definitiva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

L’istanza formulata dal Comune di condanna del ricorrente alle spese giudiziali per responsabilità aggravata per lite temeraria, non può essere accolta, in quanto il ricorrente non risulta aver agito in mala fede (ovvero nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o con colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), non essendo chiaramente prospettabile la manifesta inconsistenza giuridica di tutte censure proposte ovvero la loro palese e strumentale infondatezza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in aggiunta a quanto già disposto nelle due ordinanze cautelari, nella misura indicata nel dispositivo.

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