TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-02-27, n. 202300259
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00259/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2022, proposto da
Commissione Albo Odontoiatri di Rovigo (Cao), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Badia Polesine, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ipab Casa del Sorriso e Ruthinium Dental Manufacturing S.p.A., ognuno in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Badia Polesine n. 115 del 31.12.2021, pubblicata dal 14.1.2022 al 29.1.2022, recante approvazione del Protocollo d’Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro” sottoscritto dal Comune di Badia Polesine, dall’I.P.A.B. Casa del Sorriso di Badia Polesine e da Ruthinium Dental Manufacturing spa di Badia Polesine, quale allegato A della predetta deliberazione di G.C. n. 115 del 31.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Badia Polesine e di Ipab Casa del Sorriso e di Ruthinium Dental Manufacturing S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Commissione Albo Odontoiatri (di seguito CAO), è un organo collegiale, istituito in seno all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo, che rappresenta gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale.
Il legale rappresentante della stessa ha impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento con cui il Comune di Badia Polesine ha approvato il Protocollo d’intesa relativo al progetto denominato “Sorriso sicuro” e volto a garantire, tramite la sottoscrizione dello stesso anche da parte dell’I.P.A.B. Casa del Sorriso di Badia Polesine e della società Ruthinium Dental Manufacturing spa di Badia Polesine, la fornitura a tutti gli ospiti residenti presso la Casa del Sorriso di Badia Polesine, in caso di smarrimento o di rottura accidentale delle apparecchiature protesiche mobili, la realizzazione di una copia delle stesse a titolo gratuito.
Tutto ciò, secondo quanto sostenuto dalla CAO, senza la preventiva acquisizione dell’indicazione dell’odontoiatra o di un medico chirurgo abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, previsto dall’art. 11 del R.D. 31.5.1928 n. 1334.
Dunque, il ricorso in esame è stato presentato al fine di verificare il rispetto della normativa dettata per l’esercizio delle professioni sanitarie ed al fine di tutelare la categoria rappresentata dalla CAO, nonché la salute dei cittadini ed è stato affidato alle seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della Legge 24.7.1985 n. 409, dell'art. 11 del R.D. 31.5.1928 n. 1334, dell’art. 1, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 46/1997 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/745;eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Secondo la calendata normativa, l’odontotecnico potrebbe costruire apparecchi di protesi dentaria solo su prescrizione di un medico chirurgo o abilitato: prescrizione resa necessaria per accertare le caratteristiche della protesi più adatta al paziente in quel momento;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 ter , comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 19.06.1999 n. 229;eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sotto altro profilo. Secondo parte ricorrente, l’attività oggetto della convenzione sarebbe svolta senza la necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività odontoiatrica all’interno della Casa di Riposo e in assenza di un ambulatorio medico debitamente allestito ed autorizzato per lo svolgimento dell’attività dell’odontoiatra;
3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46/1997 e dei relativi allegati numeri I, VI e VIII nonché dell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2017/745, per mancanza della necessaria dichiarazione di conformità del dispositivo su misura fabbricato.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune, che la Ruthinium e l’IPAB, con l’assistenza dello stesso legale e oneri a carico della Ruthinium (come stigmatizzato da parte ricorrente), producendo copia di un precedente Protocollo d’Intesa per il progetto “Ruthinium solidale” sottoscritto nel 2017 che, però, al contrario di quello oggetto del ricorso in esame, era stato redatto coinvolgendo la CAO e alcuni studi dentistici della zona che si erano impegnati a svolgere gratuitamente visite specialistiche, realizzazione di impronte, prova delle protesi, consegna e controlli. È stata altresì prodotta in giudizio la copia di un accordo con un medico, nel quale, però, parte ricorrente lamenta, non sarebbe indicata né la data dell’accordo stesso, né la qualificazione del medico sottoscrittore che, peraltro, si sarebbe impegnato a procedere esclusivamente alla valutazione dell’idoneità della protesi in uso al paziente ospite delle RSA nel momento della sostituzione e ad emettere, ove tali condizioni lo consentano, la prescrizione prevista dall’art. 3, n. 3 e dall’allegato XIII, p.to 1 del Regolamento (UE) 2017/745.
Con apposita memoria, il Comune ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di un atto solo formalmente amministrativo, ma di natura prettamente privatistica, che non avrebbe alcuna attinenza con la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri e non rientrerebbe nemmeno nella previsione dell’art. 133 c.p.a., non sussistendo alcun procedimento amministrativo o provvedimento conclusivo delle stesso potenzialmente sostituito dall’accordo censurato.
In ogni caso il ricorso sarebbe inammissibile per genericità dei motivi proposti, in quanto esso si limiterebbe a prospettare future possibili violazioni di legge.
Comunque, la CAO ricorrente non avrebbe alcun interesse concreto e attuale alle doglianze, dal momento che la censurata convenzione non prevede altro che l’impegno alla diffusione della notizia della sottoscrizione della stessa presso la cittadinanza, ma nulla dispone in ordine alle norme la cui violazione è invocata dalla ricorrente.
Nella propria replica parte ricorrente ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ragione del fatto che il Protocollo sottoscritto rientrerebbe nella categoria degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/1990, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 cpa.
Inoltre, il Protocollo d’Intesa per il progetto “Sorriso Sicuro” dovrebbe essere considerato una vera e propria convenzione, vincolante ed operativa tra le parti.
Dopo ampia discussione, all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, la controversia è stata trattenuta in decisione, su conforme richiesta delle parti.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la CAO impugna la deliberazione con cui il Comune di Badia Polesine ha manifestato la volontà di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa che coinvolge l’