TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2024-03-07, n. 202400651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2024-03-07, n. 202400651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400651
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00651/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, proposto da
Stryker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P F, C L e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Principe Amedeo, 3;



contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- degli atti della gara per la “Fornitura, nella formula dell’accordo quadro, di protesi d’anca e di ginocchio, per un periodo di diciotto mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi”, bandita dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con determina dirigenziale n. 772 del 19 maggio 2023, con riferimento ai Lotti nn. 6 e 7, e, in particolare (i) del Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento della “Fornitura, nella formula dell’accordo quadro, di protesi d’anca e di ginocchio, per un periodo di diciotto mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi”, (ii) della determinazione dirigenziale n. 1314 del 19 settembre 2023, ancorché non conosciuta, (iii) della comunicazione del 19 settembre 2023, (iv) se ed in quanto occorrer possa, della comunicazione del 4 ottobre 2023, della comunicazione del 31 agosto 2023 e della comunicazione del 15 settembre 2023 e, se adottato, (v) sempre con riferimento ai Lotti nn. 6 e 7, del provvedimento di aggiudicazione, che è, comunque, un atto non conosciuto;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni;

- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto relativo alla procedura in oggetto, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, fosse stato aggiudicato e sottoscritto (in ogni caso, si tratta di atto non conosciuto).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda

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