TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-14, n. 202310190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-14, n. 202310190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310190
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 10190/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in OM, corso del Rinascimento n.11;



contro

Regione Lazio, in persona del TE pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

LE AV, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Mario Cioffi, Patrizio Leozappa e Domenico Marzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Arturo Cancrini in OM, piazza di San Bernardo, 101;
IT CC, RA NI e NT RN, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in parte qua:

- con riferimento alle elezioni per il rinnovo del TE della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio svolte in data 12-13.2.2023, del verbali dell'Ufficio centrale regionale del 2.03.2023 che dopo aver correttamente assegnato alla lista OR LI - circoscrizione OM - uno dei 7 seggi, in particolare il sesto, da assegnarsi alle liste collegate al presidente eletto in secondo riparto (previsto dalla LR 2/05 art. 6 commi 2 e 3), ha erroneamente ritenuto che fossero rimasti carenti di rappresentanza delle liste di maggioranza le circoscrizioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, così compiendo le operazioni di slittamento territoriale di cui al comma 4 dell'art. 6 cit. e al §12 dello stesso verbale, sottraendo il seggio come innanzi assegnato a OR LI SC OM (in danno quindi del ricorrente), per assegnarlo alla circoscrizione di Frosinone in favore della lista RA di LI e del relativo controinteressato, unitamente allo slittamento di altri tre seggi assegnati secondo i voti conseguiti e al riparto di cui ai citati commi 2 e 3, alle liste Civica per CC TE , Lega Salvini Premier e OR LO RA d'LI nella circoscrizione di OM per assegnarli alle circoscrizioni di Frosinone, Rieti e Viterbo sempre alla lista di RA di LI e ai relativi candidati; e, per la conseguente correzione:

dei richiamati verbali con annullamento dell'applicazione della deroga di cui al comma 4 dell'art. 6 cit. e §12 del verbale e conseguente proclamazione del ricorrente in virtù dell'assegnazione di cui al precedente §11 alla carica di consigliere regionale con ogni pronuncia connessa e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AV RI il 27/3/2023:

annullamento per quanto occorra in uno con gli atti già gravati del verbale 16.03.2023 con cui l'Ufficio Centrale Regionale dando atto che non vi sarebbe stata incisione sulle conclusioni relative all'assegnazioni dei 10 seggi di cui al secondo riparto, ha corretto l'errore consistente nell'aver individuato quale quarto seggio dei dieci (e dei sette spettanti alle liste di maggioranza) di RA d'LI un seggio nella circoscrizione di OM e non invece nella circoscrizione di Latina

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di LE AV, IT CC, RA NI e NT RN;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con un primo atto di ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. RI AV impugnava il verbale dell’ufficio centrale regionale del Lazio del 2.3.2023, deducendo quanto segue.

Esponeva egli di essere stato candidato nella lista “ OR LI ” della circoscrizione di OM alle elezioni per la carica di consigliere della Regione Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023 e che, in tale veste, conseguiva 6.209 voti che lo collocavano al terzo posto della graduatoria dei candidati della predetta lista, in ordine di preferenze ottenute.

La lista in questione, a seguito delle operazioni di riparto dei seggi su base circoscrizionale e di un primo riparto su base regionale conseguiva, nell’ambito della circoscrizione capitolina, il diritto ad eleggere due consiglieri, nella persona dei sigg.ri Capolei e Simeoni, i quali avevano ottenuto le cifre elettorali individuali più elevate immediatamente precedenti a quella del ricorrente.

Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall’articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. n. 108/1968 e proceduto alla proclamazione del candidato eletto alla carica di TE della Regione, proseguiva il ricorrente nell’esporre che l’Ufficio centrale regionale, appurato che i gruppi di liste circoscrizionali collegati al candidato eletto TE della Regione avevano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (e, in particolare, un numero di seggi pari a 23), verificava che, per il raggiungimento di detta soglia, occorreva procedere ad assegnare tra il suddetto gruppo di liste un numero di 7 seggi ancora necessario a raggiungere tale consistenza e procedeva, così, a dar corso alle ulteriori operazioni di riparto stabilite dall’art. 6, comma 2, lett. b ) e comma 3 della L.R. n. 2/2005 e ss.mm.ii., descritte ai § 8 e 11 del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale.

In tal modo si perveniva, in un primo momento, all’assegnazione, nella circoscrizione di OM, di un ulteriore seggio alla lista “ OR LI ” il quale, in virtù della cifra elettorale individuale conseguita, sarebbe spettato proprio all’odierno ricorrente.

Tuttavia l’Ufficio centrale, avvedutosi che, sulla base delle operazioni di riparto sin lì avvenute, non si era determinata l’elezione di almeno un consigliere per ciascuna circoscrizione, procedeva ad un ‘secondo riparto’ su base regionale in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, della citata legge regionale.

In particolare, giacché nessun consigliere risultava eletto, sulla scorta del precedente riparto, nelle circoscrizioni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, procedeva a sottrarre, dai 7 seggi assegnati ai gruppi di liste collegati al candidato TE risultato eletto e precedentemente collocati tutti nella circoscrizione di OM, i 4 seggi della circoscrizione capitolina con le cifre elettorali minori attribuendoli, così, uno ciascuno ad ognuna delle circoscrizioni rimaste prive di rappresentanza all’esito della prima ripartizione e, nel far ciò, sottraeva i suddetti 4 seggi, tra le altre, anche alla lista circoscrizionale capitolina “ OR LI ”, così privando definitivamente il ricorrente della possibilità di conseguire la carica elettiva ambita.

Contro la decisione assunta dall’Ufficio centrale regionale proponeva gravame il sig. AV, affidandosi ad un unico, articolato, motivo con il quale contestava la violazione dell’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005 e denunciandone, in subordine, l’illegittimità costituzionale.

Nella sostanza, a parere del ricorrente, l’Ufficio centrale regionale, in sede di riequilibrio territoriale del numero di seggi occorrente a far raggiungere al gruppo di liste collegato al candidato eletto alla carica di TE della Regione la consistenza minima del 60 percento dei seggi assegnati al Consiglio, avrebbe, innanzitutto, errato nel sostenere che, all’esito delle operazioni di riparto dei seggi, sussistesse un difetto nella rappresentanza minima di tutti i territori circoscrizionali imposta dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005.

In altri termini, a parere del ricorrente, giacché la ripartizione dei seggi attribuiti alle liste facenti parte del gruppo collegato al candidato TE risultato aveva comunque condotto ad individuare, per ciascuna circoscrizione nell’ambito della medesima maggioranza politica, almeno un candidato eletto alla carica di consigliere, l’Ufficio centrale elettorale non avrebbe neppure dovuto procedere ad un nuovo riparto della quota di seggi spettante per consentire al predetto gruppo di ottenere almeno il 60 percento dei seggi in Consiglio Regionale, coerentemente del resto con la stessa dichiarazione resa dall’ufficio centrale in sede di verbale delle proprie operazioni (pag. 65), secondo cui “ l’ufficio, sulla base dei dati riportati nella precedente tabella, accerta che, tra i seggi assegnati ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 2/2005, è stato assegnato almeno un seggio per circoscrizione ”.

Diversamente, il principio di rappresentanza politica che informa di sé la legislazione elettorale regionale subirebbe, a parere del ricorrente, una deroga in favore dell’opposto principio della rappresentanza territoriale che non troverebbe fondamento razionale ove, come nel caso di specie, ciascun territorio avesse comunque conseguito un rappresentante nella compagine politica di maggioranza espresso attraverso il voto degli elettori

In secondo luogo, ove si fosse reso comunque necessario soddisfare la menzionata esigenza di riequilibrio territoriale della rappresentanza, l’Ufficio centrale avrebbe comunque errato nell’individuare tutti nella circoscrizione di OM i seggi mancanti da attribuire in favore delle altre province.

Infatti, a suo avviso, l’organismo elettorale non avrebbe dovuto procedere a sottrarre i 4 seggi mancanti ai 7 risultanti dalla ripartizione prevista dal comma 2, lett. b ) dell’art. 6 della citata legge regionale, piuttosto dovendosi provvedere attraverso la sottrazione dei 4 seggi mancanti ai 23 già assegnati alle liste facenti parte del gruppo a sostegno del candidato TE eletto alla carica a seguito

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