TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-27, n. 201103621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-27, n. 201103621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103621
Data del deposito : 27 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05393/2006 REG.RIC.

N. 03621/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05393/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2006, proposto dalla Prof.ssa L S, elettivamente domiciliata in Via Flavio Domiziano, 9 presso lo studio dell'Avv. G L dal quale è rappresentata e difesa;

contro

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, il Conservatorio Statale di Musica "Gioacchino Rossigni” , in persona del Direttore p.t e la Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in persona del Direttore p.t , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota Prot. n. 1486 del 04.03.2006, successivamente inviata dal Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Gioacchino Rossigni” di trasmissione del Decreto n. 275 del 20.02.2006 e successivamente notificato, con il quale viene disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura valutativa di cui al OM 16.062005 concernente la formazione delle graduatorie nazionali di cui all'art.2 bis del D.L. 07.04.2004 n. 97 convertito dalla L 4.06.2004 N. 143, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

per l'annullamento

(motivi aggiunti)

della graduatoria definitiva pubblicata in data 02/08/2006 e relativa alla disciplina di "pianoforte", della procedura valutativa di cui al DM 16.06.2005 concernente la formazione delle graduatorie nazionali di cui all'art.2 bis del DL 07.04.2004 n. 97 convertito dalla L. 04.06.2004 n. 143 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 il Consigliere F B ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in persona del Direttore con decreto 16.06.2005 indiceva un concorso riservato alle graduatorie nazionali previste dall'art.2 bis del D.L. 07.04.2004 n. 97 convertito dalla L 4.06.2004 N. 143, per l’insegnamento di pianoforte (G.U.28 giugno 2005 n. 51).

La ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal decreto ministeriale sopra citato, ha inoltrato, nei modi e nei termini di legge, domanda di partecipazione al concorso de quo, indicando tra le altre, di aver prestato servizio di insegnamento sia nel corso di sperimentazione musicale funzionante presso il Liceo Classico "Petrarca" di Arezzo per oltre 360 giorni e precisamente negli anni 2004 e 2005, sia negli Istituti Musicali Pareggiati per un periodo di circa 200 giorni.

Tuttavia, la prof.ssa L è stata esclusa dalla procedura valutativa con i provvedimenti qui impugnati, per mancata prestazione di servizio per un periodo di almeno 360 giorni presso un Istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del DM 16 giugno 2005.

Con tale provvedimento, l'Amministrazione resistente non ha valutato il servizio prestato dalla ricorrente presso il Liceo Classico di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo, ritenendolo non equivalente al servizio prestato nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe:a tale riguardo deduce i seguenti motivi di gravame:

1.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il servizio prestato presso il Liceo di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo deve essere valutato a tutti gli effetti stante la effettiva analogia esistente tra il Liceo in questione e i Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati.

Nel caso in esame l'Amministrazione ha, invece, adottato l'impugnato provvedimento violando sotto ogni profilo i suesposti principi e travisando in modo assoluto le circostanze di fatto ex l. 241/90 sia sotto il profilo del difetto di motivazione che per mancanza di comunicazione dell'avvio di un procedimento amministrativo,

Non c'è dubbio, pertanto, che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, e successive modifiche oltre che per difetto di istruttoria .

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 BIS

DELLA LEGGE

143 DEL 2004-

ERRONEA E FALSA APPUCAZIONE DEL DM

16.06.2005 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI OLTRE CHE CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

L'art. 2 bis della Legge 143 del 2004 di conversione del DL n. 97 del 2004 stabilisce espressamente: " ... 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca."

Ai sensi del predetto articolo, quindi, proprio al fine di determinare le modalità per la valutazione dei titoli artistico culturali e professionali, il Ministero dell'Istruzione ha adottato il OM del 16.06.2005.

L'art. 2, comma 1. del suddetto decreto, prevede testualmente che "alla procedura .... sono ammessi i candidati che ... hanno prestato dall'anno accademico 1995-1996, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati".

L'interpretazione letterale della normativa sopra richiamata, è stata più volte sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Tar del Lazio che, ha deciso di adottare una interpretazione estensiva della normativa che disciplina la subjecta materia, ritenendo che "il riferimento della legge all'insegnamento nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali pareggiati, deve essere adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo, quale deve ritenersi il Liceo Classico Sperimentale ad indirizzo musicale "Petrarca" di Arezzo." (vedi sent. .n.10762/05 Tar Lazio)

Con nota prot. n. 222 del 30.07.84, il Ministro P.

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