TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202300756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202300756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300756
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 00756/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da
BA IS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via del Bollo, 4;



contro

Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'esecuzione

1) del decreto ingiuntivo n. 27322/2015 emesso dal Tribunale ordinario di Milano;

2) sentenza n. 7564/2017 resa da Tribunale di Milano in data 5.7.2017 che ha deciso il giudizio di opposizione confermando il predetto decreto, con condanna del Comune opponente alla rifusione delle spese del giudizio. Provvedimento non impugnato e passato in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano, Sezione XII, con la sentenza in epigrafe ha respinto l’opposizione proposta dal Comune di Carini (PA) al decreto ingiuntivo n. 27322/2015 emesso dallo stesso Tribunale in data 5.9.2015, notificato al Comune di Carini il 7.9.2015, munito di formula esecutiva il 18.4.2016 e notificato in forma esecutiva a mezzo PEC il 16.6.2022.

Nella sentenza di rigetto dell’opposizione il Tribunale ha confermato il decreto, ne ha dichiarato l’esecutorietà ed ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di giudizio.

La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., è stata munita di formula esecutiva il 31.7.2017 e notificata in data 16.6.2022 (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 3 della parte ricorrente).

L’Amministrazione Comunale non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:

a) ordinare al Comune di Carini di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione XII n. 7564/2017, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a BA IS Spa la somma risultante dal decreto ingiuntivo n. 27322/2015 oltre a quelle ulteriori risultanti dalla sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione ed interessi maturati e maturandi;

b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Comune, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;

c) fissare la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge.

Il Comune di Carini si è costituito in giudizio, depositando articolate memorie ed insistendo per il rigetto del presente gravame.

All’udienza camerale del 21.3.2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

2.1 Risulta per tabulas che il Comune di Carini dichiarava con

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