TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-12-15, n. 201602679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-12-15, n. 201602679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201602679
Data del deposito : 15 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2016

N. 02679/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2016, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato E V (C.F. VLNNRC61C28A509K), con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;

contro

A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V C (C.F. CSLVLR57D28H703S), W M R (C.F. RMNWTR50T08H703O), con domicilio eletto presso V C Avv. in Salerno, via Nizza N.146;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.106/09 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania - sezione lavoro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente ha lamentato l’inottemperanza al decreto ingiuntivo, meglio distinto in epigrafe, reso inter partes dal Tribunale di Salerno e divenuti definitivi in difetto di rituale e tempestiva opposizione, per un residuo e complessivo ammontare, meglio descritto in ricorso;

RITENUTO che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 147 l. 23 dicembre 2000, n. 388 e, da ultimo, dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003 (cfr. Cons. Stato, 22 maggio 2014 n. 2654);

CONSIDERATO che, nel costituirsi in giudizio per resistere all’avverso ricorso, l’intimata Azienda sanitaria non ha contestato, nel merito, la complessiva posizione debitoria azionata, ma ha, preliminarmente e pregiudizialmente, eccepito l’inammissibilità in rito della iniziativa esecutiva evidenziando la circostanza sopravvenuta preclusiva alla definizione del presente giudizio, legata all’adesione dell’avv.to Esposito all'avviso pubblico dell'A.S.L. SA, resistente, del 25/11/2015 per la progressiva soddisfazione dei crediti accertati giudizialmente ed oggetto dei giudizi di ottemperanza proposti avanti questo Tribunale Amministrativo Regionale con conseguente improcedibilità del ricorso in discussione per sopravvenuta carenza di interesse


RITENUTO che l’adozione di tale procedura sopra descritta con cui si dà concreta attuazione al disposto dell’art. 13 del D.L. 27/06/2015, n. 83, in materia di “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” non è di immediata applicazione al giudizio di ottemperanza attivato, stante il contenuto letterale della norma sopra richiamata (“Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.”);

RITENUTO, pertanto, che l’adesione all’avviso ai creditori comporta, per assenza di una dichiarazione pienamente liberatoria del debitore, né presunta dalla legge, né desumibile da alcuna dichiarazione del ricorrente, lo stato di inadempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, con accettazione soltanto del diverso e più lungo termine per l’adempimento;

RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza

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