TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201500836

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201500836
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500836
Data del deposito : 19 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00491/2015 REG.RIC.

N. 00836/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2015, proposto da:
Unipolsai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. P Maria Cape', con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche. in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

- della sentenza n. 75/2015 del 26/1/2015, munita di formula esecutiva, con cui il Tribunale di Pesaro ha condannato l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino a rimborsare alla Unipolsai Assicurazioni S.p.A. la somma di euro 30.310,00 oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.768,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., il giudice relatore ha manifestato l’indisponibilità a redigere la presente sentenza e che di conseguenza è stato designato estensore il giudice terzo componente del collegio, Cons. Tommaso Capitanio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

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