TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-10-05, n. 200905318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-10-05, n. 200905318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200905318
Data del deposito : 5 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00829/2007 REG.RIC.

N. 05318/2009 REG.SEN.

N. 00829/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 829 del 2007, proposto da:
P A, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall'avv. M I, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, c.so Garibaldi, 143;

contro

Comune di Fisciano, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di costituzione e delibera giuntale n. 74 del 7.6.2007, dall'avv. G M M, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Velia,15;

per l’accertamento del diritto alla restituzione :

della somma di euro 2.593,13 corrispondente agli interessi moratori percepiti dall’amministrazione comunale in riferimento all’istanza di concessione in sanatoria – (condono edilizio prat. n. 313 del 4.3.1995) relativa ad una porzione immobiliare sita in Fisciano, alla via Pozzillo-loc. Nocellato, n.c.t. f.lo 14, part. 1292, sub. 2;

della somma di euro 1.294,30, corrispondente agli interessi moratori percepiti dall’amministrazione comunale in riferimento all’istanza di concessione in sanatoria – (condono edilizio prat. n. 315 del 4.2.1995) relativa ad una porzione immobiliare sita in Fisciano, alla via Pozzillo, n.c.t. f.lo 14, part. 1292, sub. 3;

oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell’indebito versamento e fino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fisciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.- Con l’atto notificato il 12 maggio 2007, depositato il 23 maggio 2007, il sig. P A, premesso di aver presentato istanza di condono edilizio (prat. N. 313 del 4.3.1995) relativamente ad una porzione immobiliare in Fisciano, località Pozzillo, e di aver versato la somma di lire 1.700.000 (euro 1.217,52), chiede la restituzione degli interessi legali pari ad euro 2.593,12, richiesti dal Comune in data 20.1.2000, sulla maggiore somma di euro 3.599,19, dovuti per la sanatoria dell’abuso.

Parimenti invoca la restituzione della somma versata a titolo di interessi legali relativamente al condono edilizio presentato dal proprio genitore e dante causa, P V, pari ad euro 1.249,30.

Deduce al riguardo che nulla era dovuto all’amministrazione comunale a titolo di interessi legali sulle somme dalla stessa liquidate soltanto nell’anno 2000, atteso che la corresponsione degli interessi non potrebbe retroagire ad un periodo anteriore alla quantificazione del relativo credito, suffragando detto assunto con diversi riferimenti giurisprudenziali.

2.- Resiste in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Non risultano provvedimenti cautelari.

4.- All’udienza dell’11 giugno 2006, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

1.- Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa azionata dal sig. P A, anche quale erede del sig. P V, intesa ad ottenere la restituzione delle somme richieste ed ottenute dal Comune di Fisciano, a titolo di interessi legali sulle somme dovute per gli oneri concessori di due distinte pratiche di condono edilizio, senza che dette somme fossero dovute in quanto alcun ritardo era imputabile alla parte bensì all’inerzia dell’amministrazione che, a fronte di istanze di sanatoria presentate nel 1995, soltanto nell’anno 2000 quantificava il conguaglio degli importi degli oneri concessori dovuti, includendovi anche gli interessi nella misura del 10% a decorrere dall’anno di presentazione delle istanze.

Parte ricorrente, avendo tempestivamente assolto alla richiesta inviata dall’ente, chiede la restituzione degli interessi legali corrisposti al Comune, ritenendo sussistente l’ipotesi dell’indebito oggettivo.

2.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata dalla resistente amministrazione comunale con la memoria depositata il 25 maggio 2009, laddove si afferma che l’invocata restituzione non risulta preceduta dalla necessaria impugnazione del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha quantificato gli importi dovuti, inclusi gli interessi di mora, per cui l’omessa impugnazione renderebbe il ricorso inammissibile.

L’eccezione è infondata alla stregua delle considerazioni che seguono.

2.a.- E’ principio assolutamente consolidato ed indiscusso che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio termine di prescrizione del diritto.

In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, appunto, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1471;
id., 16 dicembre 1993, n. 1317;
id., 31 ottobre 1992, n. 1145).

E nella presente controversia, appunto, il ricorrente fa valere il suo diritto soggettivo alla restituzione di somme indebitamente percepite dall’amministrazione comunale e quindi alla precisa ed esatta quantificazione del contributo dovuto, in base alla legge ed alle determinazioni generali di carattere amministrativo dalla stessa legge previste e consentite, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

Per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Cons. St. Sez. V 21 aprile 2006 n. 2258;
Cons. St. Sez. V 18 dicembre 2003 n. 8345 ).

3.- Nel merito, il ricorso è infondato atteso che il ricorrente non ha titolo per ripetere gli interessi legali sulle somme liquidate dall’amministrazione nell’anno 2000 per la favorevole definizione delle istanze di condono presentate dallo stesso e dal defunto genitore, non configurandosi la fattispecie dell’indebito oggettivo.

La stessa giurisprudenza alla quale parte ricorrente radica la propria pretesa non risulta conferente alla specificità della questione trattata.

Per una migliore comprensione della questione oggetto di delibazione occorre ricordare che le istanze di condono edilizio prot. n. 313 del 4.3.1995 e n. 312 del 4.2.1995 presentate al Comune resistente per la sanatoria di opere abusive realizzate in Fisciano, alla via Pozzillo-loc. Nocellato, n.c.t. f.lo 14, part. 1292, sub. 2 e n.c.t. f.lo 14, part. 1292, sub. 3, risultano governate, ratione temporis, dalle previsioni dell’art. 39 l. n. 724/94 cioè dal c.d. “secondo condono”.

Orbene, in sede di definizione delle istanze, risalente all’anno 2000, il Comune di Fisciano ha chiesto al ricorrente non solo le somme dovute a conguaglio degli oneri concessori ma anche gli interessi legali al 10% decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, che il ricorrente ed il proprio genitore hanno tempestivamente versato, salvo a proporre, con il gravame in esame, istanza di restituzione degli interessi legali, asseritamente dovuti non dal giorno della presentazione dell’istanza (come, al contrario, ritenuto dall’amministrazione comunale) bensì dal giorno della notifica dell’istanza di pagamento quale ritardato adempimento della somma richiesta.

Così sinteticamente ricostruito il divisato contrasto, il Collegio reputa insussistente nella specie la ricorrenza dell’indebito oggettivo per cui il ricorrente non ha titolo alla ripetizione degli interessi legali, corrisposti ex art. 39, commi 9 e 10, l. n. 724/94, per quanto di seguito si dirà.

3.a.- I commi 9 e 10 dell’art. 39 l. n. 47/85 così recitano :

“Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.”

Orbene, è pacifico che l’art. 39 l. n. 724/94 relativo, tra l’altro, alle modalità di presentazione delle istanze di condono edilizio, si discosta, in diversi punti, dalla falsariga del combinato disposto degli artt. 31 e 35 l. n. 47/85, relativa al c.d. “primo condono”, sulla cui impostazione il legislatore ha inteso disciplinare anche le successive previsioni di sanatoria degli abusi edilizi commessi alla data del 31 dicembre 1993.

All’uopo basterà ricordare che:

- per gli abusi governati dall’art. 31 l. n. 47/85, giusta indicazione emergente dal primo comma dell’art. 35 “La domanda è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata”, statuendosi al successivo art. 37 che “il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui all’art. 31, commi 1 e 3, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall’art. 3 della l. 28 gennaio 1977 n. 10, ove dovuto” ;

- per gli abusi edilizi governati dall’art. 39 l. n. 724 del 1994, invece, il comma 4, ha stabilito che “La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995”, aggiungendo al successivo comma 9, che “Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge” precisando, infine, al successivo comma 10, che “Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute”.

La prima delle due citate disposizioni statuisce che all’istanza debba essere allegata la prova documentale relativa all’avvenuto versamento della sola oblazione o di frazione della stessa, ma non contempla anche l’obbligo di dare la prova dell’avvenuto pagamento degli oneri concessori o di parte di essi;
al contrario, la seconda disposizione onera il richiedente la sanatoria degli abusi edilizi ad allegare all’istanza, non solo la ricevuta del pagamento dell’oblazione (o di una somma pari ad un terzo quale prima rata), ma anche la ricevuta comprovante il pagamento al comune di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori.

Orbene, la differente formulazione delle richiamate previsioni non può ritenersi senza conseguenze ai fini della questione oggetto di delibazione.

Ed infatti, la diversità delle norme in esame, autorizza il Collegio a ritenere che nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 l. n. 724/94, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l’oblazione) non possa che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell’istante l’assunzione di un’obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l’abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell’obbligazione, nella relativa disposizione.

In definitiva, mentre con il c.d. “primo condono” ex art. 31 l. n. 47/85, il richiedente non è tenuto all’autoliquidazione degli oneri concessori e, quindi, è onerato alla corresponsione degli interessi legali soltanto dal momento della quantificazione e notificazione degli stessi da parte del Comune;
invece, con il c.d. “secondo condono” ex art 39 l. n. 724/94, per effetto della diversa previsione normativa descritta dai commi 9 e 10 dell’art. 39, risulta configurata a carico della parte l’assunzione dell’obbligazione pecuniaria, per cui l’interessato è tenuto all’ autoliquidazione degli oneri concessori e, quindi, in caso di mancata versamento nei termini innanzi descritti, è soggetto all’onere di corrispondere gli interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, nella misura del 10%, preventivamente quantificata dal legislatore, quale liquidazione anticipata e forfettaria del danno derivante dal ritardo nel pagamento degli oneri concessori dovuti.

Per tutte le suesposte considerazioni, può concludersi per la reiezione del ricorso in esame.

4.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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