TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2015-07-15, n. 201500228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2015-07-15, n. 201500228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201500228
Data del deposito : 15 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00274/2014 REG.RIC.

N. 00228/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00274/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2014, proposto da:


Crif S.p.a., in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. U F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A V W in Bolzano, Via della Rena, 14;


contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R v G, S B, D A e C B, domiciliata preso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Piazza Silvius Magnago, 1;

per l'annullamento

a) del provvedimento, non noto negli estremi, con il quale è stato disposto di cessare il regime di pubblicità del Giornale Tavolare recante gli estremi delle iscrizioni (relative alle partite tavolari, ai relativi comuni catastali ed ai nominativi dei richiedenti) richieste in un giorno;
b) della Circolare n. 3/2010 del 26 marzo 2010, conosciuta in data successiva, con la quale sono state rese note agli uffici ed al pubblico le nuove modalità di consultazione del Libro fondiario che non prevedono più il libero accesso al Giornale Tavolare;
c) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai precedenti.


Visti l’atto di riassunzione e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori U. Fantigrossi per la parte ricorrente e C. Bernardi per la Provincia Autonoma di Bolzano


Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in considerazione della natura meramente esplicativa e illustrativa dell’impugnata circolare in relazione al tema oggetto di lite, circoscritto - nella presente fase processuale conseguente alla rimessione del giudizio al Giudice di prime cure, disposta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2299/2014, nel senso e nei limiti in essa indicati - alla dedotta illegittimità del portale openkat e più in particolare del servizio di marcatura da esso reso disponibile per gli abbonati, prospettandosi l’atto impugnato privo di quella autonoma lesività, che ne giustifica la possibilità di immediata e autonoma impugnazione. Ciò in quanto le circolari pure, ossia prive di natura regolamentare o provvedimentale, non sono in grado di produrre alcuna lesione concreta ed attuale nei riguardi dei terzi estranei agli uffici destinatari delle stesse. In proposito il Collegio rileva che la consultazione a distanza del libro maestro è stata prevista dall’art. 4 della L.R. n. 4 del 1999 sull’informatizzazione del libro fondiario, secondo cui “ 1. La Giunta regionale può concedere con provvedimento amministrativo l’accesso alle iscrizioni del libro maestro e agli elenchi sussidiari della banca dati delle iscrizioni stesse con un sistema di elaborazione dati informatico.

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