TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-02-20, n. 202002258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-02-20, n. 202002258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002258
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2020

N. 02258/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09421/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9421 del 2018, proposto da R D M, rappresentato e difeso dagli avvocati O M, E D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio O M in Roma, via Arno, 6;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C P non costituito in giudizio;

per l'annullamento del Decreto Ministeriale del 15.06.2018 n. 333 – C/546/ 3/ prot. u. 19823/2018, notificato in data 20.06.2018, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla promozione alla qualifica di vicequestore;
della presupposta nota n. 333 – C/546-3/ di prot. u. 13205/2018 del 4.05.2018, notificata il 5.05.2018, con la quale il Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla esclusione del ricorrente dalla promozione alla qualifica di vice questore della Polizia di Stato;
del presupposto parere sfavorevole espresso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C del 8.02.2018;
della graduatoria pubblicata in data 5.04.2018 nella parte in cui non include il proprio nominativo;
altresì, di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso, con ogni effetto ed onere conseguente e con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso ritualmente notificato, R D M impugnava, chiedendone l’annullamento, il Decreto Ministeriale del 15.6.2018 n. 333, con il quale veniva escluso dalla promozione alla qualifica di vicequestore della Polizia di Stato, la presupposta nota n. 333 del 4. 5.2018, con la quale il Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori ha comunicato l’avvio del procedimento, il presupposto parere sfavorevole espresso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C dell’8.2.2018, la graduatoria pubblicata in data 5.4.2018.

Il ricorrente – premesso di essere vice Questore aggiunto della Polizia di Stato – deduceva che: ha rivestito il ruolo di dirigente di Commissariato per quasi 15 anni ed ha espletato tale funzione direttiva in tre comuni differenti (Scanzano Jonico, Pisticci e Rossano);
nello svolgimento di tale ruolo ha sempre conseguito valutazioni eccellenti dai propri superiori;
in data 2.10.2017, è stato trasferito d’autorità presso la Questura di Cosenza, per esigenze d’ufficio;
con il d.lgs. n. 95 del 2017 è stato disposto che i vice Questori aggiunti in servizio al 1 gennaio 2018 con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo di commissari, erano promossi alla qualifica di vice Questore mediante scrutinio per merito assoluto;
con circolare n. 333 – C/9017, prot. 1015/2018 è stato, inoltre, disposto lo scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente;
il 5.4.2018, a seguito della seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, venivano pubblicati entrambi gli scrutini di ammissione;
nello scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, il ricorrente risultava collocato al 652° posto su 1449 dirigenti, con un punteggio di 79,3, mentre risultava escluso dallo scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di vice Questore;
il 5.5.2018, il Ministero gli notificava la comunicazione di avvio del procedimento;
con Decreto Ministeriale del 15.6.2018 n. 333 – C/546/ 3/ prot. u.19823/2018, è stato escluso dalla promozione alla qualifica di vice Questore, a causa del parere sfavorevole reso dal Procuratore della Repubblica di C.

A fondamento del proprio gravame, parte ricorrente deduceva violazione degli art. 12 e 15 del d.lgs. n. 271 del 1989, della circolare n. 333 – C/9017, prot. 1015/2018 e della circolare del 10.01.2018 n. 333-C/9017.1/P.U. 1017/2018, in quanto la Questura di Cosenza ha richiesto al Procuratore della Repubblica del Tribunale di C e al Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro di esprimere il proprio parere sulla sua promozione. Tuttavia, il ricorrente non è un ufficiale che dirige servizi di P.G. o articolazioni di questi. Infatti, egli ha rivestito il ruolo di dirigente di Commissariato di P.S. per quasi 15 anni (sedi di Scanzano Jonico, Pistcci e Rossano) e poi è stato trasferito all’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico presso la Questura di Cosenza, dove non ha mai diretto servizi di polizia giudiziaria. È vero che il ruolo di dirigente di Commissariato di P.S. comprende una serie di funzioni e di servizi, tra cui quelli di polizia giudiziaria, ma deve escludersi che questi ultimi siano stati svolti dal ricorrente in maniera prioritaria e continuativa. Il ricorrente, insomma, non rientra in alcuna delle tre ipotesi previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 271 del 1989: egli non è attualmente in servizio presso la sezione di P.G., non è stato mai segnalato all’A.G. quale responsabile di servizio di P.G. o articolazioni di queste, non è stato in servizio né trasferito da meno di due anni da un servizio o da una sezione di P.G.

In conclusione, il De Marco, non espletando e non avendo mai espletato in via prioritaria e continuativa il servizio di P.G. e non essendo stato neppure segnalato presso le Procure di competenza quale responsabile di servizio di P.G., non era soggetto alla disciplina del parere ex art. 15, comma 2, del d.lgs 271 del 1989, sicché la Questura di Cosenza ha proceduto alla richiesta di parere in maniera illegittima.

Parte ricorrente ha poi lamentato violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto il provvedimento gravato richiama totalmente il parere espresso dal Procuratore, privo di motivazione;
è quindi anch’esso immotivato.

Il provvedimento sarebbe comunque inficiato da contraddittorietà, in quanto: tutti i pareri espressi per il ricorrente dal Procuratore Generale della Corte d’Appello e dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C, sin dal 2015, risultano essere favorevoli;
fino al 18.1.2017, lo stesso Procuratore della Repubblica di C dott. F esprimeva parere favorevole all’avanzamento al grado superiore del ricorrente, con riferimento all’annualità 2016;
il parere sfavorevole espresso in data 8.2.2018 fa riferimento alla sola annualità precedente (2017) di circa 8 mensilità, atteso che dal 1.10.2017 il ricorrente non ha rivestito più la carica di dirigente di Commissariato, essendo stato trasferito presso altro ufficio della Questura di Cosenza;
durante questo periodo, il ricorrente non è stato oggetto di alcun provvedimento negativo di alcun genere;
i rapporti informativi redatti per il ricorrente riportano tutti il massimo punteggio ed eccellenti valutazioni.

Con ulteriore motivo di gravame, il ricorrente deduceva eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in quanto, da un lato, l’unico presupposto individuato dal legislatore ai fini della promozione in argomento risulta quello del possesso alla data del 1 gennaio 2018 del requisito dei tredici anni di effettivo servizio in un determinato ruolo. Dall’altro, il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione a vice Questore, mentre è stato ammesso nello scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente. Inoltre, collide sia con i rapporti informativi redatti per il ricorrente, sia con il provvedimento di trasferimento adottato dallo stesso Questore, sia soprattutto con il parere espresso dal Procuratore Generale della Repubblica della Corte d’Appello, il quale, contrariamente al Procuratore della Repubblica di C, si è espresso favorevolmente alla promozione. D’altro lato ancora, altre Questure d’Italia non hanno richiesto il parere ai Procuratori in merito alla promozione dei vice Questori aggiunti, anche facenti funzione di dirigenti di, così derivandone una evidente disparità di trattamento tra i concorrenti.

Con un altro motivo di ricorso, il De Marco ha lamentato violazione del diritto di accesso agli atti, del contraddittorio endoprocedimentale e del principio di trasparenza e correttezza, nonché dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, avendo conseguito tardivamente gli atti procedimentali e non avendo l’Amministrazione valutato le memorie e i documenti da lui presentati.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, insistendo per l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 496 del 2019, il Collegio – dopo aver disposto incombenti istruttori – disponeva il riesame della posizione del ricorrente, “tenuto conto dell’accertata circostanza che il ricorrente non rientra tra “i funzionari in servizio presso del sezioni di PG o segnalato all’A.G. ovvero segnalato o trasferito da almeno due anni”, ai sensi di legge”.

Con successiva ordinanza n. 4634 del 2019, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, sospendendo “l’atto impugnato, in quanto sussiste il fumus boni juris in relazione al dedotto difetto di motivazione e alla violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 271/1989, alla luce anche della circolare interpretativa n.1017/2018, tenuto conto dell’accertato mancato presupposto dell’obbligo di acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica in relazione alla posizione del ricorrente per il mancato espletamento di funzioni di PG da parte dello stesso”.

Con provvedimento depositato in atti il 22.1.2020, il Ministero dell’Interno promuoveva, con riserva, il ricorrente alla qualifica di vice Questore della Polizia di Stato a decorrere dal 1.1.2018.

Alla pubblica udienza del 4.2.2020, la causa veniva trattenuta in decisione.

2.Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Oggetto di gravame è il decreto ministeriale n. 333 del 15.6.2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla promozione alla qualifica di vice Questore della Polizia di Stato, nella procedura attivata ai sensi del d.lgs. n. 95 del 2017, che prevede appunto la promozione alla qualifica di vice Questore, mediante scrutinio per merito assoluto, dei vice Questori aggiunti in servizio al 1 gennaio 2018 con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo di commissari. Il ricorrente ha impugnato, congiuntamente, la nota n. 333 del 4. 5.2018, con la quale il Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori gli ha comunicato l’avvio del procedimento e il parere sfavorevole espresso, l’8.2.2018, dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C, su cui si fonda la sua esclusione, ed infine la graduatoria pubblicata in data 5.4.2018.

Il decreto n. 333 non ha disposto la promozione del ricorrente alla qualifica di vice Questore, esclusivamente a causa del suddetto parere sfavorevole, trattandosi di attività vincolata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 271 del 1989 (disp. att. c.p.p.).

Con un primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli art. 12 e 15 del d.lgs. n. 271 del 1989, della circolare n. 333 – C/9017, prot. 1015/2018 e della circolare n. 333-C/9017.1/P.U. 1017/2018.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la Questura di Cosenza non avrebbe dovuto chiedere al Procuratore della Repubblica del Tribunale di C e al Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro di esprimere il proprio parere sulla promozione del ricorrente in forza dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 271 del 1989, in quanto egli non è un ufficiale che dirige servizi di polizia giudiziaria o articolazioni di questi.

Il quesito giuridico che pone il ricorso in esame è, dunque, quello di verificare l’ambito applicativo dell’art. 15 disp. att. c.p.p., il cui comma 2 stabilisce che “Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale”. Si tratta allora di stabilire chi sono gli “ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi”, a cui si riferisce la suindicata disposizione, e se tra questi rientri anche il ricorrente.

Ed invero, è pacifico tra le parti che il ricorrente possedesse i requisiti richiesti dall’art. 2, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 95 del 2017 per la promozione alla qualifica di vice Questore, ossia la qualifica di vice Questore aggiunto e la direzione di un Commissariato di P.S. con un’anzianità di servizio di 13 anni. L’unico elemento ostativo alla promozione stessa è stato proprio il parere sfavorevole espresso, l’8.2.2018, dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C, richiestogli dalla Questura di Cosenza, sul presupposto dell’applicabilità, alla fattispecie in esame, del citato art. 15 disp. att. c.p.p.

L’art. 15 citato fa riferimento agli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria o specifici settori o articolazioni di questi, senza ulteriore specificazione. Tuttavia, l’art. 12 disp. att. c.p.p., nel definire i servizi di polizia giudiziaria, stabilisce che sono tali “gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice”. Peraltro, “le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 [ossia i servizi di polizia giudiziaria] comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi”.

Sembra quindi che gli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria siano coloro che dirigono gli uffici e le unità che svolgono in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'art. 55 c.p.p., ovvero i cui nominativi sono stati comunicati al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Anche la circolare del 10.01.2018 n. 333-C/9017.1/P.U. 1017/2018, nel dettare disposizioni in ordine alla procedura in esame ai fini dell’acquisizione del parere di cui al citato art. 15, ha invitato gli uffici competenti a “voler provvedere direttamente all’acquisizione del citato parere per tutti i funzionari interessati agli scrutini e destinatari della circolare n. 333 c/9017.1/ di prot. 1015/2018 del 10.01.2018, attualmente in servizio presso le sezioni di p.g. o segnalato all’A.G. ovvero già in servizio o segnalato e trasferito da meno di due anni” (nello stesso senso nota del 13.11.2018 n. 333 c/9017.1/ di prot. 36723/2018).

Come chiarito dal ricorrente, egli non si trovava in nessuna di queste tre situazioni: non era in servizio presso la sezione di P.G., non è stato mai segnalato all’A.G. quale responsabile di servizio di P.G. o

articolazioni di queste, non è stato in servizio né trasferito da meno di due anni da un servizio o da una sezione di P.G.

In conclusione, il De Marco, non espletando e non avendo mai espletato in via prioritaria e continuativa il servizio di P.G. e non essendo stato neppure segnalato presso le Procure di competenza quale responsabile di servizi di P.G., non era soggetto, ai fini della promuovibilità, alla disciplina del parere ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 271 del 1989, sicché la Questura di Cosenza non avrebbe dovuto procedere alla sua acquisizione.

Alla luce di ciò, il parere sfavorevole espresso l’8.2.2018 dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di C, lungi dal vincolare l’azione amministrativa e, quindi, imporre il diniego di promozione del ricorrente, era privo di rilievo nell’iter procedurale in esame.

Non trovando applicazione, per le ragioni suindicate, l’art. 15 del d.lgs. n. 271 del 1989, i pareri favorevoli del Procuratore generale della Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica del Tribunale non costituivano un ulteriore requisito, rispetto a quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 95 del 2017 e, come detto, posseduti dal ricorrente, per la sua promuovibilità a vice Questore. Ne consegue che il diniego di promozione, fondato esclusivamente sul parere sfavorevole Procuratore della Repubblica del Tribunale di C, è illegittimo, perché violativo degli artt. 12 e 15 disp. att. c.p.p., laddove indicano i casi in cui il suddetto parere è condizione per la promuovibilità, e del d.lgs. n. 95 del 2017, laddove indica i requisiti di promuovibilità a vice Questore.

Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei motivi, e i provvedimenti impugnati annullati.

Atteso però il contrasto esistente in ordine al quadro normativo di riferimento, possono compensarsi le spese di lite.

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