TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-07, n. 201100286
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N. 00286/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00681/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2011, proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M Avv. in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, 30/8;
contro
Questura di Reggio Calabria;Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria del 27.06.2011, cat. 6F/III/10n. 6318 di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia;
2) di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto, precedente, collegato e
consequenziale in quanto lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i profili di danno prospettati non appaiono suscettibili di favorevole considerazione in sede cautelare