TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-10-29, n. 202101413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-10-29, n. 202101413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101413
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2021

N. 01413/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02268/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2268 del 2010, proposto da
AO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la condanna

dell’amministrazione comunale intimata al risarcimento in favore del ricorrente dei danni patiti dal ricorrente per effetto del ritardo colposo nel provvedere sull’istanza d’autorizzazione paesaggistica prot. n. 66242, prot. E.P. n. 2321 e sulla d.i.a. prot. n. 66265, prot. E.P. n. 2322, entrambe presentate in data 18.10.2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza straordinaria del giorno 29 settembre 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., introdotto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor AO AN è proprietario in Viareggio, alla via Mazzini 36 – 38, di un fabbricato che nel 2005 era costituito da un’unica unità a uso residenziale, distribuita su due piani fuori terra e corredata da resede sul retro, dove erano ubicate alcune superfetazioni. Sull’immobile, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, erano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con vincoli e limitazioni, ai sensi dell’art. 12.4 delle norme di attuazione del P.R.G. allora vigente.

Il ricorrente espone di aver depositato, in data 18 ottobre 2005, la denuncia di inizio di attività prot. n. 66265 per la ristrutturazione dell’immobile. Il progetto prevedeva l’aumento dei piani da due a tre e il frazionamento del medesimo in due unità, una a uso commerciale ai piani terra e primo e l’altra a uso residenziale ai piani primo e secondo.

Contestualmente alla d.i.a. edilizia, egli domandava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004.

Con atto del 16 febbraio 2006, il Comune chiedeva documentazione integrativa, che veniva depositata dal signor AN il successivo 21 febbraio 2006. Seguiva la nota dell’11 aprile 2006, con cui l’Ufficio Edilizia privata comunicava all’interessato che il Collegio degli esperti aveva ritenuto opportuno rinviare l’espressione del proprio parere, richiedendo una soluzione progettuale che prevedesse il mantenimento della quota in facciata del primo solaio ed una integrazione sulla descrizione dei materiali.

Il 15 aprile 2006 il tecnico del ricorrente depositava un nuovo progetto. All’esito di apposita audizione le parti concordavano la soluzione progettuale definitiva, i cui elaborati venivano formalmente presentati il 9 giugno 2006.

Ricevuto il parere favorevole del Collegio degli esperti, con atto del 12 luglio 2006 il Comune trasmetteva alla competente Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza comunicava la propria intenzione di non esercitare il proprio potere di annullamento ex art. 159 co. 3 d.lgs. n. 42/2004, quindi il Comune rilasciava l’autorizzazione con provvedimento del 3 ottobre 2006.

Nel frattempo, prosegue il ricorrente, era entrato in vigore il nuovo regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione n. 23 del 27 aprile 2006, e con esso una diversa disciplina, incidente sotto vari profili sul progetto di ristrutturazione da lui presentato. Questo avrebbe comportato la necessità di predisporre un nuovo progetto, diminuendo la consistenza delle relative opere in conformità alla disciplina regolamentare sopravvenuta.

Il nuovo progetto ha ricevuto l’assenso paesaggistico con l’autorizzazione n. 336 del 26 giugno 2007. È seguita, da parte del Comune, la quantificazione delle somme dovute a titolo di “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio, mentre il signor AN ha assunto l’obbligo, attraverso la sottoscrizione di apposito atto notarile, di costituire e mantenere il numero delle unità immobiliari come individuate nell’elaborato che rappresenta lo stato di progetto nella pratica edilizia presentata.

Solo a quel punto si poteva finalmente dar corso ai lavori, che venivano effettivamente iniziati il 10 aprile 2008, con successive varianti in corso d’opera.

1.1. Tanto premesso in fatto, il ricorrente agisce per sentir condannare il Comune di Viareggio al risarcimento dei danni che assume di aver subito in conseguenza del ritardo occorso nel provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica da lui presentata il 18 ottobre 2005.

Secondo la prospettazione, il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato o negato nel termine di sessanta giorni disciplinato dall’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004. Il ritardo nell’espletamento dell’istruttoria e nella conclusione del procedimento, imputabile al Comune, avrebbe causato la sottoposizione dell’intervento al nuovo regolamento edilizio, entrato in vigore il 13 maggio 2006 e recante disposizioni più restrittive rispetto a quelle pregresse.

In particolare, i pregiudizi cagionati dalla condotta inerte del Comune consisterebbero nelle seguenti voci di danno:

- costi sostenuti a causa della necessità di predisporre un nuovo progetto dell’intervento, conforme al R.E. sopravvenuto;

- ridimensionamento della volumetria di progetto in relazione ai criteri di calcolo imposti dal nuovo R.E., tradottosi in una minore superficie del fondo commerciale realizzato al piano terra, con corrispondente diminuzione di valore dell’immobile;

- esborso della somma di euro 34.458,90 a titolo di “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio, ai sensi degli artt. 13.5 e 23.2 del nuovo regolamento edilizio;

- perdita di valore del bene correlata all’impossibilità di frazionare in due unità l’appartamento realizzato, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 718/2007, anch’essa sopravvenuta, e per effetto della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo del 18 gennaio 2008;

- mancato sfruttamento economico del bene per un anno;

- maggiori costi di costruzione sostenuti.

Il pregiudizio economico complessivamente sofferto è quantificato dal ricorrente in euro 412.758,90.

1.2. Resiste al ricorso il Comune di Viareggio, che conclude per il rigetto della domanda.

1.3. La causa, istruita documentalmente e mediante l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nell’udienza straordinaria del 29 settembre 2021, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato del T.A.R. NA approvato dal C.P.G.A. per l’anno in corso e tenutasi da remoto, in video conferenza, come stabilito dall’art. 87 co. 4- bis c.p.a., introdotto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021.

2. Come riferito in narrativa, il signor AO AN agisce per il risarcimento dei danni che afferma di aver patito per effetto del ritardato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da lui chiesta, il 18 ottobre 2005, relativamente alla ristrutturazione dello stabile di sua proprietà in Viareggio, alla via Mazzini.

Il ricorrente imputa al Comune di Viareggio di avere atteso quattro mesi prima di avviare l’esame della pratica, quindi di avere sollecitato la presentazione di un progetto modificato, salvo, a fronte delle modifiche da lui predisposte, concordare una soluzione progettuale definitiva di fatto coincidente con quella originariamente respinta. Inoltre il Comune, ai fini del rilascio del titolo, avrebbe fatto erronea applicazione del procedimento disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, anziché della norma transitoria di cui all’art. 159 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, con ciò ritardando ulteriormente il rilascio dell’autorizzazione.

Nelle more del procedimento è entrato in vigore il nuovo regolamento edilizio comunale, circostanza che avrebbe reso necessario redigere un nuovo progetto di ristrutturazione, diminuendo la consistenza dell’intervento per adeguarlo alla disciplina sopravvenuta.

Il nuovo progetto è stato presentato dal signor AN con d.i.a. dell’11 aprile 2007, e la relativa autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata il 26 giugno successivo. Esso prevede volumetrie ridotte rispetto al progetto presentato nel 2005, per un minor valore dell’immobile stimato in oltre 130 mila euro.

A questo dovrebbero aggiungersi gli importi corrisposti al Comune a titolo di “monetizzazione” degli spazi a parcheggio richiesti dal nuovo R.E., dei quali il ricorrente non disponeva, e l’ulteriore perdita di valore dovuta all’impossibilità di frazionare in due unità l’appartamento realizzato al primo piano del fabbricato, quantificata in 180.900,00 euro.

Il quadro delle voci di danno che il ricorrente riconduce ai ritardi del Comune è completato dal mancato sfruttamento economico del bene per almeno un anno e dai maggiori costi di costruzione, oltre che dalle spese affrontate per la redazione del nuovo progetto.

2.1. Il Comune di Viareggio eccepisce l’inammissibilità del ricorso, giacché le doglianze del signor AN investirebbero la prima fase della vicenda, originata dalla d.i.a. e dall’istanza di autorizzazione paesaggistica dell’ottobre 2005, la quale si sarebbe tuttavia conclusa in virtù della presentazione di una nuova d.i.a. e di una nuova domanda di autorizzazione nell’aprile – maggio 2007, previa incondizionata rinuncia del ricorrente ai titoli già conseguiti.

Nel

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