TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901612
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N. 01612/2009 REG.SEN.
N. 00625/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 625 del 2009, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dall'avv. R G R, con domicilio eletto presso R G R in Bari, via Putignani, 168;
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione Comunale intimata all’atto di diffida ed all’atto di costituzione in mora, ritualmente notificati dal Sig. V rispettivamente in data 12.01.2009 e 16.02.2009, volti ad ottenere la definizione del procedimento avviato (con istanza dell’odierno ricorrente) per la ritipizzazione della particella n. 175 del foglio 122, ricadente in agro del Comune di Foggia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale intimata di concludere –con l’adozione di un provvedimento espresso- il procedimento de quo;
- della fondatezza dell’istanza del ricorrente rivolta alla suddetta Amministrazione Comunale;
e con conseguente
condanna della stessa Amministrazione Comunale a concludere con l’adozione di un provvedimento espresso il suddetto procedimento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/06/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’atto di diffida notificata in data 12.01.2009, con il quale ha chiesto al Comune di Foggia la riqualificazione urbanistica di un suolo di sua proprietà sito nel territorio del medesimo Comune, c.da “Pila e Croce ” (foglio n. 122 p.lla n. 175), già destinato a zona a verde pubblico, giusta P.R.G. del Comune di Foggia approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 1005 del 20.7.01.
Parte ricorrente, assumendo la decadenza dei vincoli urbanistici imposti dal P.R.G. per decorrenza del prescritto termine di cinque anni e ritenendo la predetta area zona bianca, con diffida notificata in data 12.01.2009, ha invitato il Comune di Foggia a concludere il procedimento volto alla riqualificazione urbanistica dell’area.
Nell’inerzia dell’Amministrazione Comunale, nonostante la notificazione dell’ulteriore atto di diffida in data 16.2.09, il ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: art. 2 L. n. 241/90;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;ingiustizia manifesta;
2) violazione di legge: art. 3 L. n. 241/90;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;ingiustizia manifesta;
3) violazione di legge: art. 3 L. n. 241/90;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e ingiustizia manifesta sotto altro e diverso profilo.
Il Comune di Foggia non si è costituito in giudizio.
Alla Camera di Consiglio dell’11 giugno 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Occorre anzitutto premettere che il ricorrente, con documentazione deposita in data 10.6.2009 (stralcio P.R.G. di Foggia), ha integrato e precisato le diverse indicazioni contenute nell’atto introduttivo, significando che l’intera p.lla n. 175 del fg 122 risulta destinata dal vigente P.R.G. del Comune di Foggia a zona SP – attrezzature pubbliche di quartiere.
Ricorrono anzitutto i presupposti formali e processuali relativi all’ammissibilità dell’azione proposta.
Quanto al merito, deve osservarsi che la destinazione a zona “SP – attrezzature pubbliche di quartiere” integra vincolo preordinato a futura ablazione ed è quindi soggetto a decadenza per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell’art. 2 L. n. 1187/68.
Il P.R.G. del Comune di Foggia risulta infatti approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. 1005 del 20.7.2001.
Ricorre conseguentemente l’obbligo giuridico del Comune di Foggia di riscontrare l’istanza-diffida di che trattasi, sul presupposto che – alla stregua della N.T.A. annesse al P.R.G. – siffatta destinazione precluda qualunque forma di sfruttamento edilizio del bene da parte del ricorrente e/o comporti vincolo preordinato a futura ablazione.
Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull’istanza di che trattasi e ordina al Comune medesimo ed al Dirigente del competente Settore di adottare un provvedimento di riqualificazione urbanistica dell’area ovvero di riscontro esplicito all’istanza-diffida, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendo fin d’ora, per il caso di persistente inerzia del Comune di Foggia, che a tanto provveda - entro l’ulteriore termine di giorni sessanta – il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale della Regione Puglia, ing, Nicola Giordano, o suo delegato, nominato all’uopo con la presente Commissario ad Acta, con spese a carico del Comune inadempiente.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del Comune di Foggia.