TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-12-18, n. 200903184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-12-18, n. 200903184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200903184
Data del deposito : 18 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01454/2009 REG.RIC.

N. 03184/2009 REG.SEN.

N. 01454/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2009, proposto da:
Cisa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. L Q, P Q, con domicilio eletto presso P Q in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Autorita' di Gestione Bacino Ta/1;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dall'ATO TA1 sulla richiesta di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani presso l'impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione C.D.R. gestito da Cisa;

e per la conseguente condanna dell'amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, nonchè per la nomina di un Commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Amministrazione, provveda sull'istanza della ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. L Q ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente afferma di gestire l’impianto di discarica per rifiuti solidi urbani di titolarità del Comune di Massafra in regime di concessione di servizio pubblico;l’iompianto è posto al servizio del bacino d’utenza TA1 , in cui ricadono i comuni di Massafra, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Montemesola, Mottola, Palagiano,Palagianello, Statte e Taranto.

Con istanza del 24 aprile 2009 la stessa ha richiesto l’adeguamento ISTAT della tariffa con riferimento agli anni successivi a quello di avvio dell’impianto.

Avverso il silenzio serbato dall’ATO, cui compete la gestione unitaria dell’intero ciclo dei rifiuti, sull’istanza è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione-Violazione art.3 L.241/90.

2)Eccesso di potere per difetto di esplicazione di pubblica funzione-Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L.241/90.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Il silenzio-rifiuto disciplinato dall'ordinamento è istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10 e successiva giurisprudenza pacifica);
tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51;
sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980,

Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008 , n. 5628,Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3883).

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, il procedimento per la formazione del silenzio inadempimento previsto dal rito speciale dell'art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad emanazione vincolata e di contenuto sia vincolato che discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre, nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo, in cui il sostanziale petitum originario riguarda l'accertamento di un diritto, l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di un'azione di accertamento e condanna attinente all'esercizio di detto diritto (Consiglio Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6138;
T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 febbraio 2008, n. 509).

Difatti, la contestazione del silenzio-inadempimento non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e/o di pretese patrimoniali, e ciò in quanto in tali ipotesi non occorre l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento e le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice competente entro il termine di prescrizione.

Nella specie, la questione posta all’attenzione del Collegio riguarda la richiesta di adeguamento ISTAT di una tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti.

In materia, se appartengono alla giurisdizione del G.O. le questioni riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, pur tuttavia secondo orientamento consolidato dal quale non vi è motivo per discostarsi , le tariffe in questione sono stabilite dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno comunque natura autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, sicchè a seguito dell’inerzia della P.A. il privato non può che contestare il silenzio inadempimento innanzi al giudice amministrativo.

Nella materia della gestione dei rifiuti si deve,comunque,rilevare che l’art. 4 della legge n.90 del 2008 ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva.

Chiarito ciò in ordine alla posizione legittimante in capo alla ricorrente, deve riconoscersi anche la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla P.A. intimata.

Invero, il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.296/2002 ha prima determinato e calcolato la tariffa di smaltimento dei rifiuti e poi stabilito all’art.8 che “ la tariffa come sopra calcolata deve intendersi valida per un anno a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto con successiva indicizzazione annua nella misura dell’indice ufficiale ISTAT”.

La sussistenza dei presupposti citati, conduce al riconoscimento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amm.ne intimata , avendo la stessa violato il precetto di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990.

Difatti, al di là dell’obbligo normativamente imposto alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 L. n° 241/90), appartiene ad una giurisprudenza pressoché consolidata il principio secondo cui l’Amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi laddove ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento, nonché tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, qualunque esse siano (C. St. Sez VI 14/10/92 n° 762;
T.A.R. Campania I Sez. 28/6/2001 n°1034;
T.A.R. Puglia – Lecce III sez. 21/12/07 n. 4370 ).

Deve pertanto riconoscersi che l’assenza di alcun provvedimento esplicito, ( sia esso di accoglimento o di rigetto) in ordine all’istanza di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani proposta dalla ricorrente, comporta l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato in ordine a tale istanza.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di giudizio.

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