TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-27, n. 202102498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-27, n. 202102498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102498
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 02498/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01517/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2020 proposto da F G, S G, L P M C, N F A, N L B F, C L, P E, Grdina D e S Giuseppa Maria, rappresentate e difese dall’avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza:

al giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro n. 1278/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 883/2016;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1202/2021;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno e 22 luglio 2021, il Presidente, dott.ssa F C;

Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza delle sentenze del Giudice del lavoro di Catania, in epigrafe indicate che hanno dichiarato il loro diritto a partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale indette dal Comune di Catania successivamente alla loro assunzione (1/11/2001).

Lamentano la mancata ottemperanza da parte del Comune, concretizzandosi il giudicato in un obbligo di facere.

In via subordinata, per l’ipotesi d’impossibilità di attuazione in forma specifica del giudicato, espone chiedono il risarcimento dei danni per equivalente, ai sensi dell’art. 112, c. 3, c.p.a.

Chiedono altresì la condanna del Comune al pagamento della penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.

Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso, con memoria di mera forma.

In esito all’udienza camera del 24/6/2021, con ordinanza n. 2102/2021 è stata rilevata la possibile inammissibilità del ricorso “tenuto conto del fatto che, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell’ottemperanza non ha il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, violandosi altrimenti i confini della giurisdizione amministrativa”.

Già con precedente memoria i ricorrenti avevano sostenuto che non vi è alcuna necessità di integrare il giudicato del giudice ordinario perché il thema decidendum è già ben delineato dall’accertamento del diritto eseguito dal tribunale quale “diritto delle parti ricorrenti a partecipare alle progressioni economiche orizzontali”.

Alla camera di consiglio del giorno 22 luglio 2021 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

Come già deciso in fattispecie analoghe (v. sentenza n. 1748/2021), ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.

Recita l’art. 114, c. 4, lett. a), c.p.a.: “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione.”.

Nel caso di specie detti poteri non possono essere esercitati.

Invero, l’attuazione del giudicato implica necessariamente l’integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice del lavoro al fine di individuare le modalità con le quali devono essere rinnovate (“ora per allora”) le procedure di selezione del personale avente diritto a partecipare alla progressione economica, ai fini della valutazione dell’operato del lavoratore, in vista dell’attribuzione in concreto degli incrementi stipendiali eventualmente spettanti, al momento non quantificati.

Ciò richiede, ovviamente, l’esercizio di poteri cognitori che non spettano al giudice amministrativo, nemmeno in sede di ottemperanza, essendo devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, per di più trattandosi di procedure volte alla mera progressione economica, come tali mai devolute alla giurisdizione amministrativa.

Come chiarito da questo T.a.r. (v. sentenza sez. I, 1/9/2020, n. 2151 e sez. III, 20/4/2021, n. 1266, dai cui principi non si ravvisano motivi per discostarsi), “ciò che rileva in modo determinante ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza delle decisioni del giudice civile è che in sede di esecuzione non sia necessario integrare la pronuncia con elementi estranei al giudicato, ovverosia che non siano necessarie ulteriori valutazioni di cognizione sulla materia sottostante il giudicato del giudice ordinario”, perché in tal caso si travalicherebbero i limiti del potere giurisdizionale.

D’altra parte, la stessa sentenza della cui esecuzione si tratta ha specificato che i ricorrenti, “pur avendo diritto a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale, non vantano un diritto soggettivo al conseguimento della progressione atteso che la stessa è subordinata ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, da effettuarsi secondo le procedure e i criteri concordati in sede di contrattazione nazionale e decentrata”.

L’esecuzione del giudicato presuppone quindi la sostituzione del giudice, o per esso del Commissario ad acta, ai poteri propri del datore di lavoro che si estrinseca in atti la cui cognizione è sottratta al giudice amministrativo.

Peraltro, laddove il ricorso fosse accolto (anche con una mera statuizione generica in ordine all’obbligo di provvedere) e all’esecuzione non provvedesse il Comune, ma il Commissario, qualora dovesse sorgere contenzioso sulle modalità dell’adempimento, il T.a.r. non potrebbe conoscere degli atti del Commissario (anche perché, diversamente, si finirebbe per ammettere la sindacabilità del sottostante rapporto di lavoro, in palese difetto di giurisdizione) e quindi ciò determinerebbe una violazione del disposto di cui all’art. 114, c. 6, c.p.a.

In conclusione, qualora si chieda al giudice amministrativo, quale giudice dell’ottemperanza, di determinare l’esatto adempimento di una progressione economica orizzontale disposta dal giudice ordinario e ciò comporti, come nel caso di specie, la necessità di valutazioni di merito attribuite al giudice della cognizione, cioè il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, allora il giudizio di ottemperanza è inammissibile.

Visto l’esito del giudizio e state la costituzione in giudizio del Comune con atto di mera forma, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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