TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-04-26, n. 202400350
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Pubblicato il 26/04/2024
N. 00350/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- di nove decreti del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di data -OMISSIS-, notificati lo stesso giorno, con i quali sono stati revocati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del DL 21 giugno 2022 n. 73 altrettanti nulla-osta all'assunzione di lavoratori extracomunitari, rilasciati in data 26 luglio 2022 ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286;
(b) nei motivi aggiunti:
- di nove decreti del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di data -OMISSIS-, notificati lo stesso giorno, con i quali sono stati confermati i provvedimenti di revoca impugnati nel ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Mantova;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Mauro Pedron;
Visto l'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Prefettura di Mantova, con nove decreti del dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di data -OMISSIS-, notificati lo stesso giorno, ha revocato ai sensi dell’art. 42 comma 2 del DL 21 giugno 2022 n. 73 altrettanti nulla-osta all’assunzione di lavoratori extracomunitari, rilasciati al ricorrente, datore di lavoro, in data 26 luglio 2022 ai sensi dell’art. 22 comma 5 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286.
2. La revoca è stata disposta in quanto dalle verifiche dello Sportello Unico è emerso che la ditta individuale del ricorrente sarebbe stata costituita solo il -OMISSIS-.
3. Contro i provvedimenti di revoca il ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando il travisamento della situazione di fatto. L’esistenza di una struttura aziendale in grado di assumere i lavoratori sarebbe dimostrata dalle seguenti circostanze:
(i) la ditta individuale del ricorrente ha ottenuto la partita IVA in data -OMISSIS-;
(ii) in data -OMISSIS- il ricorrente ha chiesto il rilascio dei nove nulla-osta;
(iii) la ditta individuale del ricorrente è stata iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Mantova in data -OMISSIS-, come impresa operante nel settore edile. Nella visura camerale la data di inizio dell’attività è indicata nel -OMISSIS-;
(iv) il consulente del lavoro del ricorrente, nell’asseverazione resa ai sensi dell’art. 44 del DL 73/2022 in data -OMISSIS-, ha dichiarato che alla data dell’-OMISSIS- la ditta presentava un utile pari a € 10.650, e alla data del -OMISSIS- un fatturato pari a € 21.700. Tenendo conto degli appalti già ottenuti, il consulente del lavoro stima un fatturato atteso per il 2023 pari a circa € 140.000.
4. Lo Sportello Unico, nella relazione depositata il -OMISSIS-, ha replicato sostenendo che la revoca sarebbe comunque motivata in base ai seguenti elementi:
(i) la data del -OMISSIS- quale termine di inizio dell’attività con dipendenti compare nella domanda di apertura della posizione INPS, presentata dal ricorrente il -OMISSIS-. In precedenza, quindi, i lavoratori prestavano la loro attività in una condizione di irregolarità;
(ii) per quanto riguarda la capacità economica dell’impresa, la circolare dell’INL n. 3 del 5 luglio 2022, contenente le linee-guida per le verifiche di congruità ex art. 44 comma 2 del DL 73/2022, richiede il possesso da parte del datore di lavoro di un imponibile o di un fatturato non inferiore a € 30.000 annui in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere. La stessa asseverazione del consulente del lavoro del ricorrente evidenzia la mancanza di tale requisito.
5. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Questo TAR, con ordinanza n. 319 del 31 luglio 2023, ha prescritto allo Sportello Unico di riesaminare la situazione della ditta individuale del ricorrente, in quanto le giustificazioni espresse nella relazione prodotta in giudizio non erano coincidenti con la motivazione dei provvedimenti impugnati.
7. In esito al riesame, il dirigente dello Sportello Unico ha adottato in data -OMISSIS- nove decreti di conferma dei provvedimenti di revoca. La motivazione dei provvedimenti sopravvenuti dà atto del deposito di due contratti di subappalto (uno di data -OMISSIS-di importo pari a € 300.000, e uno sempre di data -OMISSIS-di importo pari a 250.000), e richiama anche le ricevute del pagamento degli stipendi ad alcuni dipendenti per i mesi di luglio e agosto 2023, ma considera irrilevanti questi sviluppi, perché la situazione economica in relazione alla quale doveva essere valutato il rilascio dei nulla-osta sarebbe solo quella esistente alla data della domanda. Essendo il fatturato del 2022 pacificamente e ampiamente inferiore alla soglia stabilita dalla circolare dell’INL n. 3/2022, mancherebbero i requisiti che legittimano l’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari.
8. I provvedimenti di conferma sono stati impugnati con motivi aggiunti. La tesi è che il fatturato sopravvenuto dovrebbe essere apprezzato come elemento sanante ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998.
9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) l’inversione procedimentale introdotta dagli art. 42 e 44 del DL 73/2022 basa il rilascio del nulla-osta sull’asseverazione di un professionista qualificato, e prevede che l’accertamento di eventuali elementi ostativi avvenga normalmente dopo il rilascio del titolo, ossia nel corso del rapporto di lavoro, nella forma della revoca;
(b) questo schema consente di fatto al datore di lavoro di rappresentare una situazione migliore di quella reale, nella speranza che alla data di completamento dei controlli il sopravvenuto incremento di fatturato giustifichi l’assunzione dei lavoratori. Poiché l’attività di impresa è in continua evoluzione, non si può negare rilievo al fatturato sopravvenuto, ma è necessario fissare dei limiti, per impedire comportamenti contrari alla buona fede;
(c) il punto di riferimento è la soglia minima di reddito o di fatturato prevista dalla circolare INL n. 3/2022. Il livello è stabilito in modo coerente con la disciplina sui requisiti economici per l’emersione, contenuta nell’art. 9 del DM 27 maggio 2020. La corrispondenza appare ragionevole, trattandosi di fattispecie affini, che richiedono entrambe il possesso di una sufficiente capacità economica, quale garanzia di effettività dei rapporti di lavoro;
(d) la capacità economica deve essere associata a tutti i lavoratori presenti in azienda, in quanto è il contrappeso di tutti i rapporti di lavoro, e non solo di quelli in programmazione. Non si possono evidentemente assumere nuove unità di personale se i margini di utile non assicurano neppure la sostenibilità dei lavoratori già presenti. È vero che una nuova assunzione potrebbe aumentare il fatturato, il che potrebbe a sua volta giustificare la spesa per il nuovo lavoratore, ma non è ammissibile il rilascio di un nulla-osta, e del relativo permesso di soggiorno, sulla base di mere ipotesi di sviluppo aziendale, essendo necessaria la garanzia di una situazione economica già consolidata;
(e) il datore di lavoro potrebbe in concreto dimostrare che i lavoratori già presenti sono sostenibili anche con un fatturato inferiore al minimo normativo. In questo caso, la soglia minima verrebbe applicata integralmente solo ai nuovi lavoratori. Non è però possibile accettare l’affermazione che la spesa per il personale già assunto sia pari a zero o insignificante;
(f) se dunque in questa materia sono utilizzabili presunzioni semplici sulla capacità economica del datore di lavoro e sulle prospettive di sostenibilità nel tempo delle nuove assunzioni, non sembra possibile fornire la dimostrazione in modo frazionato, giustificando in base al fatturato attuale alcuni dei lavoratori, e affidando alle ipotesi di sviluppo aziendale la prova per gli altri;
(g) occorre invece trovare un punto di equilibrio, disincentivando, da un lato, richieste opportunistiche finalizzate a favorire l’ingresso in Italia di lavoratori privi di prospettive di lavoro nell’azienda che effettua l’assunzione, ma dall’altro non interrompendo rapporti lavorativi che alla data dei successivi controlli abbiano ormai conseguito una ragione economica, in quanto giustificati dal fatturato sopravvenuto;
(h) in relazione al caso in esame, questo significa che lo Sportello Unico dovrà ripetere la valutazione della capacità economica, prendendo in considerazione anche l’attività svolta dalla ditta individuale del ricorrente successivamente al 2022. Poiché non è possibile spostare indefinitamente in avanti la dimostrazione della capacità economica, il limite temporale insuperabile sarà necessariamente la data del nuovo esame, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998. Il fatturato dovrà essere valutato tenendo conto degli appalti già eseguiti e di quelli in corso di svolgimento, se necessario disponendo un’ispezione sull’effettività delle prestazioni lavorative e sulla reale consistenza della struttura aziendale;
(i) qualora il fatturato non fosse sufficiente a giustificare tutte le assunzioni, la revoca dovrà essere limitata ai nulla-osta eccedenti la capacità economica, seguendo l’ordine di presentazione delle domande. I rapporti di lavoro per i quali non sia disposta la revoca dovranno essere regolarizzati sul piano fiscale e previdenziale a partire dalla data di inizio delle prestazioni lavorative.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
11. L’effetto conformativo della pronuncia vincola lo Sportello Unico a ripetere la valutazione della capacità economica della ditta individuale del ricorrente sulla base delle indicazioni esposte ai punti precedenti. Per la conclusione del riesame è fissato il termine ragionevole di 90 giorni dal deposito della presente sentenza.
12. Le difficoltà applicative della disciplina sulla verifica dei presupposti dei nulla-osta lavorativi giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
13. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.