TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-27, n. 202403283
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2024
N. 03283/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2021, proposto da
IU GL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Luigi Maniscalco Basile, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in PA, Piazza Sacro Cuore n. 3;
contro
Comune di PA in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione cautelare
1) del diniego emanato dal Comune di PA (Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche - Settore Edilizia Privata) n. 6 del 11.05.2021, prot. 630066 del 11.05.2021, prat. n. 192/2019;
2) della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di PA, approvata con D. Dir. 558 e 124/DRU/02 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, e/o in particolare dell’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.R.G. nella parte in cui contiene la previsione di aree interdette all’uso edificatorio;
e per condanna del Comune di PA al rilascio del Permesso di Costruire richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1) Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, meglio generalizzato in epigrafe, ha esposto di essere proprietario, per acquisto a titolo derivativo tra vivi, di un immobile nel territorio di PA, via Plauto n. 21 (frazione Sferracavallo), identificato al Catasto fabbricati al foglio 146, particella 14. Ha aggiunto di aver presentato in data 28.05.2019 (con nota prot. n. 0732264, ricevuta n. 1576946 del 28.05.2019) istanza per il rilascio di Permesso di costruire al fine di ristrutturare detto immobile. Dopo diverse richieste d’integrazione documentale da parte dell’Amministrazione, tutte riscontrate debitamente dal ricorrente (esattamente con una prima integrazione in data 12.11.2019 ed una seconda del 17.01.2020) nonché dopo il pagamento della prima rata di quanto dovuto a titolo di oneri di costruzione, il Comune di PA in data 17.02.2020 ha comunicato il preavviso di diniego dell’istanza in discorso, giustificato dal fatto che il fabbricato da ristrutturare ricade all’interno di un’area interdetta all’uso edificatorio, dove sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’esistente. Mercé controdeduzioni endoprocedimentali del 28.02.2020 il ricorrente ha replicato alle osservazioni dell’Amministrazione intimata, esponendo che
a) sulla richiesta di Permesso di costruire si era già formato il silenzio/assenso visto l’avvenuto decorso dei termini, di cui all’art. 20, d.P.R. n. 380/2001; b) detta richiesta aveva ad oggetto delle opere di recupero volumetrico a fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio previste ex lege come una categoria d’intervento edilizio esperibile per tutti i manufatti, prescindendo dalla Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) nella quale rientrano; c) le prescrizioni d’inedificabilità per l’area interessata dai lavori sono, in ogni caso, in contrasto con gli aggiornamenti al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.) relativo al Comune di PA, in virtù del quale la zona non è interessata da fenomeni franosi. Pertanto considerato il valore sovraordinato del P.A.I. rispetto al P.R.G.; e tenuto conto del fatto che il Genio Civile ha rilasciato il nulla osta all’esecuzione dell’intervento edilizio oggetto di lite; il ricorrente ha concluso prospettando la mancanza di alcuna ragione ostativa al rilascio del titolo edilizio richiesto. Ciononostante il Comune di PA ha confermato il diniego con il provvedimento oggi gravato, di cui è stato chiesto l’annullamento per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, legge reg. Sicilia n. 4/2003; dell’art. 5, legge reg. Sicilia n. 16/2016; della legge 18.05.1989 n. 183; del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152; dell’art. 94, d.P.R. n. 380/2001; dell’art.1, comma 1, legge reg. Sicilia n. 65/1981 e dell’art. 3, comma 3, N.T.A. del P.R.G. della Città di PA e di tutte le norme connesse e/o richiamate; carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e segg., legge reg. Sicilia n. 7/2019 ed in quanto richiamati degli artt. 8 e segg., legge reg. Sicilia n 10/1991 e di tutte le norme connesse e/o richiamate; carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e segg., d.P.R. n. 380/2001; della legge reg. Sicilia n. 4/2003; della legge reg. Sicilia n. 16/2016; della legge 18.05.1989 n. 183; del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152; dell’art. 94, d.P.R. n. 380/2001; della legge reg. Sicilia n. 65/1981 e di tutte le norme connesse e/o richiamate; carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato.
Nello specifico con il primo motivo il ricorrente ha prospettato il suo buon diritto ad ottenere il provvedimento richiesto (anche mercé una decisione di accoglimento ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm.) vista l’erroneità del diniego opposto dall’Amministrazione. A suo dire il vincolo di inedificabilità gravante sull’area interessata dell’intervento edilizio, previsto dall’art. 3, comma 3, lett. a), N.T.A. del P.R.G. del Comune di PA e pertinente il pericolo di frane, crolli, scivolamenti, in realtà non sussisterebbe o, comunque, sarebbe da ritenere come non più in vigore. Invero sotto un primo e dirimente profilo, l’art. 18, legge reg. n. 4/2003 (oggi trasfuso nell’art. 5, legge reg. n. 16/2016) consentirebbe il rilascio del titolo edilizio per il recupero abitativo dei sottotetti indipendentemente dalle prescrizioni di zonizzazione degli strumenti urbanistici vigenti e relative all’area interessata dai lavori. Sotto altro e concorrente profilo parte ricorrente ha dedotto che se è pur vero che il Piano Assetto Idrogeologico in vigore al momento di approvazione delle N.T.A. prevedeva un vincolo del tipo di quello in discorso; è altrettanto vero che gli aggiornamenti successivi al P.A.I. (anni 2005, 2012, 2016, 2018) hanno escluso la permanenza del pericolo, che giustificava il vincolo suddetto. Di talché visto il valore sovraordinato delle disposizioni del P.A.I. (nel testo aggiornato) a quelle del P.R.G. comunale e delle pedisseque N.T.A. non sussisterebbe più alcun impedimento al rilascio del titolo edilizio richiesto. Un sicuro riscontro a tale deduzione difensiva è fornito, secondo il ricorrente, dall’esito positivo della pratica presso il Genio Civile, il quale ha rilasciato l’autorizzazione prot. n. 247236 del 19.12.2019 ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, rilevando che nulla ostava all’esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato al Comune di PA. In linea di subordine, nell’ipotesi in cui si ritenesse tuttora vigente il divieto di sfruttamento a fini edificatori dell’area interessata dai fatti di causa, parte ricorrente ha dedotto che lo specifico intervento edilizio oggetto del decidere sarebbe ad ogni modo ammesso dagli strumenti urbanistici del Comune di PA; esattamente dal decreto A.R.T.A. 29.07.2002 n. 558 di approvazione della Variante al P.R.G. di PA, secondo cui le aree oggetto di vincoli di natura geologica, idrogeologica e le relative aree di rischio, derivanti dal parere e dalle relative prescrizioni del Genio civile (riportate sugli elaborati adottati con delibera commissariale n. 470/2001) si intendono stralciate e disciplinate ai sensi dell’art.1, comma 1, legge reg. n. 65/1981, con l’obbligo