TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-23, n. 202217431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-23, n. 202217431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217431
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17431/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11900/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11900 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa prot. M_D

GMIL REG

2021 0394115 del 7 settembre 2021, notificato in data 17 settembre 2021, con il quale il Ministero ha disposto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la cessazione dal servizio permanente del ricorrente;

- gli atti di inchiesta formale disposti nei confronti del ricorrente;

- la relazione istruttoria dell’Ufficiale inquirente;

- il verbale della Commissione di disciplina del 16 giugno 2021;

- ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’ex C.le Magg. -OMISSIS-, all’epoca effettivo al Centro Ippico Militare di Agnano (NA), in data 16 febbraio 2021, veniva fermato dai Carabinieri della Compagnia Napoli Stella e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenuti nel suo borsello gr. 0,64 di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

A seguito di ricognizione informativa presso la Legione Carabinieri - Comando Provinciale di Napoli, in data 1° marzo 2021, l’Amministrazione di appartenenza del menzionato graduato apprendeva che lo stesso, oltre a risalenti precedenti penali per due reati (furto in concorso e uso di cose sottoposte a sequestro, entrambi consumati in epoca anteriore all’assunzione in servizio), aveva a suo carico i seguenti specifici episodi relativi all’uso di sostanze stupefacenti (vedi doc. 2 res.):

1) in data 12 ottobre 2016, era stato segnalato dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, per “uso personale di sostanze stupefacenti”;

2) in data 7 giugno 2017, era stato segnalato dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, per “uso personale di sostanze stupefacenti”;

3) in data 24 settembre 2018, era stato raggiunto dalla misura della sospensione della patente di guida per mesi uno (ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90);

4) in data 13 luglio 2020, era tato segnalato dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli per “uso personale di sostanze stupefacenti”.

Preso atto di tutto quanto precede, in data 15 marzo 2021 il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, ha disposto un’inchiesta formale ai sensi dell’art. 1378 c.o.m., al termine della quale, valutata la relazione finale dell’Ufficiale inquirente (doc. 4 res.), ha disposto il deferimento dell’inquisito a una Commissione di Disciplina che, con verbale del 16 giugno 2021, ha giudicato il C.le Magg. Ca. Sc.-OMISSIS- non meritevole di conservare il grado.

Il graduato non ha prodotto memorie difensive nel corso del procedimento disciplinare e, con dichiarazione datata 16.6.2021, sottoscritta insieme al proprio difensore, ha affermato di essersi pentito dei fatti a lui ascritti (doc. 7 res.).

Durante l’inchiesta formale, nonostante l’invito, non ha presentato memorie né ha chiesto ulteriori indagini.

Il Direttore Generale per il Personale Militare, preso atto delle risultanze del procedimento disciplinare sopra descritto, con provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0394115 in data 7 settembre 2021 (doc. 2 ric.), ha disposto, nei confronti del graduato, la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente.

La motivazione della massima sanzione di stato irrogata dal Ministero della Difesa si fonda sui reiterati (e incontestati) episodi di possesso di sostanze stupefacenti “per uso personale” da parte dell’incolpato, accertati dalla Guardia di Finanza in almeno tre occasioni e, più di recente, dai militari dell’Arma in occasione della perquisizione personale del 16.2.2021. Trattasi di evenienze occorse nell’arco di circa sei anni (2016 - 2021), le quali denotano, ad avviso dell’Autorità Militare, “recidiva nella contiguità alle sostanze stupefacenti” e descrivono un comportamento che costituisce “gravissima violazione dei doveri propri dello stato di militare e di quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che sempre deve essere mantenuto da un professionista in armi, tale da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio e nel grado rivestito”.

Avverso la sanzione di stato è insorto il graduato in epigrafe nominato con ricorso depositato in data 25.11.2021 nel quale sono articolati i seguenti motivi di impugnazione, allo scopo di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato:

1) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. difetto di istruttoria. Mancato accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti violazione dell’art 1388 ss. codice dell’ordinamento militare: il ricorrente lamenta che è mancata qualsiasi verifica analitica sul c.d. “fumo” rinvenuto in suo possesso dagli agenti della G.d.F. nell’episodio del 16 febbraio 2021. Pertanto mancherebbe la prova che il “fumo”, di cui è stato trovato in possesso il ricorrente, fosse una sostanza stupefacente contemplata da una delle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
di conseguenza mancherebbe anche la prova che il ricorrente abbia assunto una sostanza stupefacente. Ciò, anzi, sarebbe fortemente dubbio visto che il ricorrente è risultato “negativo”, nelle due occasioni in cui è stato sottoposto ad analisi dalla stessa Amministrazione militare;

2) Violazione e falsa applicazione del codice dell’ordinamento militare. eccesso di potere. difetto di istruttoria. Irrazionalità manifesta: ai sensi dell'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) l’Amministrazione avrebbe dovuto commisurare la sanzione alla gravità della violazione commessa. Nella specie, al contrario, per quanto sopra esposto, non vi era la prova che l’incolpato detenesse una sostanza stupefacente in data 16.2.2021 né è stata tenuta in alcun conto la circostanza che il test antidroga effettuato il giorno successivo sul ricorrente abbia dato esito negativo;

3) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. Violazione del diritto al silenzio: il ricorrente muove dalla seguente tesi: la presunzione costituzionale di innocenza è pacificamente applicata anche in materia di sanzioni amministrative, attraverso il combinato disposto della legge 689 del 1981 e del decreto legislativo 150 del 2011, ai sensi del cui art. 6, comma 11. L’autorità che procede per comminare una sanzione di stato deve svolgere un ruolo analogo a quello dell’accusa in un processo penale e deve disporre di sufficienti elementi di prova per pervenire ad una condanna. L’Amministrazione inquirente non può legittimamente basarsi soltanto sul silenzio della persona sottoposta al procedimento disciplinare, essendo quello al “silenzio” un diritto dell’incolpato. Sostiene, inoltre, che la sua dichiarazione di essersi pentito dei fatti ascritti, oltre ad essere alquanto generica nel suo oggetto, non assume alcuna valenza confessoria, in quanto emessa “nella piena ed assoluta consapevolezza (del tutto errata) che avrebbe al massimo rischiato una sospensione dal servizio…”. Il Comando, in presenza di due test negativi, non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell’incolpato ma, al contrario, avrebbe dovuto effettuare un’istruttoria maggiormente approfondita, tenuto conto del test negativo e della possibilità che l’atteggiamento remissivo assunto dal ricorrente mirasse soltanto ad ottenere la clemenza dell’Autorità disciplinare;

4) Violazione e falsa applicazione di legge. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost.: ad avviso di parte ricorrente, la sanzione sarebbe abnorme ed illogica in rapporto alle risultanze dell’istruttoria;
la stessa grave sanzione della perdita del grado non potrebbe egualmente applicarsi a militari che abbiano consumato occasionalmente “cannibis”, magari procurata da “amici” e a “militari che assumano costantemente cocaina e siano collusi con ambienti coinvolti nel traffico di stupefacenti, sulla base di un unico ed indistinto concetto di gravità”. Nella specie il Ministero della Difesa, infliggendo la massima sanzione di stato in relazione ad un “fatto” che, oltre a non essere stato pienamente provato nella sua interezza, si presentava di lieve entità, avrebbe violato il canone della proporzionalità.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Difesa che si è difeso producendo dettagliata relazione corredata da numerosi documenti (dep. 6.12.2021).

Con ordinanza cautelare del 6 dicembre 2021, n. 7280 la Sezione ha accolta la domanda di sospensiva avanzata da parte ricorrente in quanto “il provvedimento impugnato è idoneo ad arrecare un danno grave e irreparabile al ricorrente e alla sua famiglia, alla luce delle specifiche circostanze allegate al riguardo nel ricorso”.

In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato istanza per il passaggio della causa in decisione senza discussione orale.

All’udienza del 4 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Venendo alla disamina dei motivi del ricorso, il Collegio, sul primo motivo, osserva che la contestazione del ricorrente - relativa alla mancata acquisizione agli atti del procedimento di alcuna prova circa la qualificazione come “stupefacente” della sostanza rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita in data 16.2.2021 - non appare, invero, convincente.

Di fronte al rinvenimento di un “oggetto” che aveva comunque l’apparenza (per foggia, colore, confezionamento) di uno stupefacente “tipo hashish” - al di là della opportunità di eseguire sul campione una analisi chimica successiva (della quale non vi è in effetti traccia in atti) - era onere ed interesse del ricorrente fornire ai carabinieri accertatori e, successivamente, in sede disciplinare, all’Autorità militare procedente, le informazioni necessarie a chiarire la natura della sostanza, la sua provenienza, le ragioni del suo possesso ecc., ove ciò avesse condotto ad accertare la liceità della sostanza oppure a permettere di delineare una più limitata responsabilità dell’odierno ricorrente.

D’altronde solo il detentore poteva disporre di tali informazioni e, pertanto, può dirsi che, nella specie, trovava applicazione il principio della “vicinanza alla fonte di prova” il quale determina un onere di allegazione e di chiarimento a carico del diretto interessato il quale, viceversa, nulla ha allegato nella specie, essendosi limitato, nel presente giudizio (e non prima, in sede disciplinare), ad avanzare dubbi sulla classificazione della sostanza come stupefacente (ai sensi della Tabella II allegata al d.P.R. n. 309 / 1990).

Il silenzio del ricorrente, in realtà, è anch’esso elemento suscettibile di valutazione negativa da parte dell’Amministrazione in sede disciplinare e può dirsi che, proprio alla luce della pregressa condotta di inerzia informativa e difensiva del ricorrente, l’affermazione dello stesso, secondo cui non si sarebbe trattato, nella specie, di “hashish”, appare poco credibile alla luce dell’“id quod plerumque accidit”.

Non va poi sottaciuto che, come rilevato dall’Amministrazione resistente, il possesso dello stupefacente è stato accertato a verbale dai militari della Legione Carabinieri Campania – Compagnia Napoli Stella intervenuti il 16 febbraio 2021, i quali, nel verbale prot. nr. 22/28-1 (doc. 1 res.), attestano di avere rinvenuto “nel borsello di -OMISSIS- e, più precisamente, all'interno di un pacchetto di sigarette, gr. 0,64 di sostanza stupefacente del tipo "Hashish". Al militare è stata contestata sul posto la violazione dell’art. 75 DPR 309/90”.

Quanto alla censura (secondo motivo) relativa al difetto di istruttoria afferente alla omessa valutazione della circostanza che il medesimo militare è risultato negativo, in due diverse occasioni, a test antidroga disposti dall’Amministrazione, il Collegio non ritiene la circostanza decisiva ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non vi è dubbio che la gravità del comportamento del militare è già insita nel solo “possesso” dello stupefacente.

Possesso significativo e più che “sintomatico” ove si ponga l’attenzione sul fatto che l’episodio si è rivelato tutt’alto che isolato in quanto il graduato è incorso in analoghi episodi di detenzione di stupefacenti nel recente passato, in almeno altre tre situazioni documentate dalle Forze dell’Ordine nel periodo 2016-2020.

Può dunque ritenersi che la contiguità del ricorrente alle sostanze stupefacenti è dimostrata, oltre che dal mero possesso rilevato nel 2021, dai precedenti specifici relativi all’ “uso” di sostanze stupefacenti da parte del medesimo, dei quali l’Amministrazione della Difesa è venuta a conoscenza soltanto in occasione della ricognizione informativa effettuata presso la Legione Carabinieri- Comando Provinciale di Napoli in data 1° marzo 2021 (doc. 2 res.) e non invece tramite lo stesso militare, il quale ha violato anche l’obbligo di comunicare all’Amministrazione ogni evento che possa avere riflessi sul servizio, obbligo che su di lui gravava ai sensi dell’art. 748 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Pertanto non vi sono ragioni per negare che la sostanza rinvenuta nel borsello del ricorrente nel febbraio 2022 fosse sostanza vietata, né per ritenere dirimente la occasionale negatività del ricorrente al test anti-droga, stante la palese gravità del quadro complessivamente emrso, connotato da una pluralità di condotte afferenti all’uso e alla detenzione di stupefacenti, seppure per uso soltanto personale.

Pertanto anche il secondo motivo va respinto.

Quanto al motivo del ricorso (quarto), che censura la sanzione applicata sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità (v. supra), va richiamato il consolidato orientamento – dal quale il Collegio non ravvisa particolari ragioni per discostarsi – secondo cui, incontestata l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente all’Esercito Italiano il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto, in primo luogo, della particolare delicatezza e peculiarità delle mansioni che un qualsiasi militare assume per la sua appartenenza alla Forza Armata, chiamato quindi alla primaria funzione della difesa della patria e autorizzato all’uso professionale di armi e dispositivi bellici di varia natura, il che impone di valutare la condotta ascritta al ricorrente con la necessaria severità (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, IV, 15 maro 2012, n. 1452;
Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010, n, 2927;
Id., 4 maggio 2010, n. 2548;
Id., 13 maggio 2010, n. 2927;
Id., 26 ottobre 2010, n. 8352;
Id., 30 novembre 2010, n. 8352;
Id., 18 novembre 2011, n. 6096;
Id., 18 novembre 2011, n. 6099).

Infatti la condotta rimproverata (uso ovvero detenzione di stupefacenti, seppur in assenza di condotte di spaccio), in quanto non episodica né isolata (poiché constatata in ben quattro diversi episodi in un arco temporale di circa sei anni) è del tutto inammissibile per un appartenente all’Esercito Italiano perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto recessiva qualunque considerazione circa l’irrilevanza penale del fatto e i positivi precedenti dell’incolpato (peraltro da ridimensionare e rivalutare alla luce delle informazioni tardivamente avute dall’Amministrazione militare, in ordine agli anteriori episodi di detenzione di stupefacenti, negli anni 2016-2020), giustificando la sanzione espulsiva massima ai sensi dell’art. 1357, lett. d) nonché degli artt. 861, lett. d), 865, 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.

Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato (vedi i precedenti sopracitati), la perdita del grado è “sanzione unica ed indivisibile”, non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo, entro i quali all’Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio.

Pertanto non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da un supposto difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al militare “ che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti, dovendosi ricondurre tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo, alla luce dei compiti istituzionali del Corpo stesso [….] e per la necessaria contiguità con soggetti operanti nell’illegalità che l’assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta. Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all’incolpato è stato in modo argomentato ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione.” (vedi Cons. Stato, IV, 15 marzo 2012, n. 1452)

Conclusivamente, questo Collegio ritiene che una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Forza Armata, la continuazione del rapporto di impiego risulta preclusa.

Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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