TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200128
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Pubblicato il 04/03/2022
N. 00128/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2020, proposto da
Ditta Alice'S Ristorante di Cari D M, R P, Romina Cari, Cristina Cari, rappresentati e difesi dagli avvocati M D, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dirigente del S.U.I. Sportello Unico Integrato Gestione Edilizia Residenziale Privata Attività Produttive e Commercio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione Tennis Riviera del Conero, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’avviso di asta pubblica n. 46/2019 emesso dal Dirigente della SUI (Sportello Unico Integrato), Gestione edilizia residenziale privata, produttiva e commerciale del Comune di Ancona con ad oggetto l’ assegnazione in concessione dell’ immobile sito ad Ancona all’interno dell’ impianto sportivo denominato Stadio Dorico al Viale della Vittoria da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui asta si terrà in seduta pubblica in data 30 gennaio 2020, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale, tra i quali in particolare la determinazione del Dirigente della Direzione SUI (Sportello Unico Integrato), Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio n.2644 del 9 dicembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Cari D M, titolare della ditta omonima, con il presente ricorso chiedeva l’annullamento dell’avviso di asta pubblica n. 46/2019 emesso dal Dirigente della SUI (Sportello Unico Integrato), Gestione edilizia residenziale privata, produttiva e commerciale del Comune di Ancona con ad oggetto l’assegnazione in concessione dell’immobile sito ad Ancona all’ interno dell’impianto sportivo denominato “Stadio Dorico” al Viale della Vittoria da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.
A sostegno della domanda, parte ricorrente rappresentava che il Comune di Ancona con contratto sottoscritto in data 24 marzo 2000 e successivo atto aggiuntivo del 20 febbraio 2001 aveva concesso all’ Associazione Tennis Riviera del Conero l’uso di un’area attigua allo Stadio Dorico. La medesima ricorrente, in data 1 dicembre 2006 sottoscriveva con la Associazione Tennis Riviera del Conero un contratto di affitto di azienda, in forza del quale le veniva affidata la gestione dei locali siti al primo piano della palazzina al fine di adibirli a bar /ristorante.
Dal 2006 la sig.ra Cari svolgeva in tali locali attività di ristorazione sotto l’insegna “Alice’s ristorante”.
Con integrazione del contratto di affitto in data 24 febbraio 2010 le veniva concessa in gestione anche parte del secondo piano dello stabile all’ interno del circolo, nonché la relativa terrazza, contratto poi annualmente rinnovato. In data 6 dicembre 2019 il Comune comunicava all’ Associazione Tennis Riviera del Conero l’avvio del procedimento amministrativo per il ripristino di presunti abusi edilizi. Successivamente la concessione tra il Comune e la citata associazione scadeva senza essere rinnovata.
In tale situazione, il Comune di Ancona pubblicava l’impugnato avviso n. 46/2019 in data 16 dicembre 2019, con cui indiceva un’asta pubblica per l’assegnazione in concessione dell’immobile al cui interno vi era l’attività di ristorazione allora gestita dalla ricorrente, precedentemente deciso con determinazione del Dirigente del SUI n. 2644 del 9 dicembre 2019. Con quest’ ultimo atto è stato dichiarato che l’edificio dove era ubicato il ristorante veniva fatto oggetto di un atto di assegnazione distinto rispetto all’ impianto sportivo, in considerazione della natura commerciale dell’immobile. La durata prevista del contratto da sottoscrivere è di due anni e il canone annuo a base d’asta è stabilito in euro 18.000,00.
Il suddetto avviso di asta pubblica è contestato con il presente ricorso, articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo, parte ricorrente contesta l’inesistenza dei presupposti che legittimassero l’utilizzazione dello strumento della concessione amministrativa.
Con il secondo motivo si deduce l’eccesso di potere, l’illogicità ed ingiustizia manifesta, l’incompletezza dell’istruttoria, la contraddittorietà palese con particolare riferimento al contrasto tra la citata comunicazione di avvio del procedimento.
Con il terzo motivo si afferma la violazione dell’art. 65 comma 1 nn. 2 e 3 del r.d. n. 827 del 1924 e si eccepisce l’incertezza ed indeterminatezza dell’oggetto, la mancata indicazione dei costi e degli specifici oneri a carico del concessionario, la mancata istruttoria, l’eccesso di potere, l’irrazionalità manifesta e la violazione dei principi della massima partecipazione e di tutela della concorrenza;
Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge n. 392 del 1978 e il difetto di istruttoria, in quanto non risultava da alcuna indicazione la modalità di individuazione del canone posto a base d’ asta.
Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 61 del 2020, l’istanza cautelare è stata respinta per assenza di pregiudizio.
Con successiva ordinanza collegiale n. 259 del 2021, il giudizio è stato dichiarato interrotto, unitamente al connesso ricorso n. 415 del 2020, a causa della morte della ricorrente Cari Miriam.
Dopo la riassunzione da parte degli eredi, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
1 Si premette che la ditta ricorrente ha partecipato alla successiva gara e ne ha impugnato l’esito con successivo ricorso 415/2020, in decisione in questa stessa udienza. Il Collegio ritiene di non riunire i ricorsi, presentati separatamente e che contestano due fasi diverse della procedura. Del resto, la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio (Cons. Stato IV, 30 giugno 2021, n. 4928).