TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202301612

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202301612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301612
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01612/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile 241;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- dell'ordinanza di ingiunzione a demolire n. -OMISSIS- del 29.03.2017 prot. -OMISSIS-, adottata dal Comune di Palermo, Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture e Controllo del Territorio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Palermo ha ordinato la demolizione di opere abusive, realizzate in via -OMISSIS-, in assenza della prescritta concessione edilizia.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 - Inesistenza totale di notificazione - Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

La ricorrente lamenta la mancata conoscenza dell’ordinanza di demolizione avendo l’Amministrazione notificato il provvedimento impugnato tramite un servizio di posta privata.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento.

La ricorrente deduce che il Comune di Palermo omettendo la comunicazione di avvio del procedimento, le avrebbe impedito di partecipare attivamente al procedimento sanzionatorio e di fornire elementi utili per l’adozione della decisione finale.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 per difetto di motivazione - Carenza di interesse pubblico a demolire - Eccesso di potere per sviamento della causa tipica - difetto assoluto di istruttoria - arbitrarietà manifesta.

Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per difetto assoluto di motivazione, in quanto l’Amministrazione comunale non avrebbe puntualmente indicato le disposizioni normative violate nonché l’interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità, ritenuto prevalente sulla posizione giuridica dei privati. Parte ricorrente, a tal proposito, evidenzia inoltre come nel caso di specie il Comune sarebbe stato gravato da un obbligo motivazionale rafforzato, atteso il legittimo affidamento maturato nel tempo dall’interessata sulla regolarità urbanistica dell’immobile.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- il giudizio è stato dichiarato interrotto, in quanto l’originario procuratore del Comune di Palermo non risulta più iscritto all’albo degli avvocati.

Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 80 comma 3 c.p.a.

In data 9.02.2023, il Comune di Palermo si è costituito a mezzo di nuovo procuratore.

All’udienza di smaltimento del 14 febbraio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi del comma 4-bis art. 87 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

Per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146;
id., Sez. III, 3 maggio 2019, n. 2343, e 27 giugno 2017, n. 3501;
id., Sez. VI, 21 giugno 2017, n. 3377;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2019, n. 485), la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione non comporta la illegittimità del provvedimento: ciò, in quanto la notifica non attiene alla fase di perfezionamento dell’atto, bensì a quella di integrazione dell’efficacia. L’unica conseguenza sarà, pertanto, l’impossibilità di procedere all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso di mancata spontanea ottemperanza, da parte dell’autore dell'abuso, all’ordine impartito (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 13 gennaio 2016, n. 29;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 aprile 2015, n. 1070;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 novembre 2013, n. 9386;
id., Sez. I-quater, 7 marzo 2011, n. 2031).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che, ove la notifica non sia eseguita, ciò non vizia l’atto, ma ne consente piuttosto l’impugnativa da parte del proprietario a partire da quando egli ne sia venuto a conoscenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 3146/2019, cit., e 6 dicembre 2018, n. 7001;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 19 giugno 2015, n. 8518, e 10 aprile 2012, n. 3266);
donde l’infondatezza del primo motivo.

Non sussiste neanche la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 atteso che, per costante giurisprudenza dalla quale non v’è motivo di discostarsi, “L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie realizzate come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi è un atto dovuto, l’ordinanza va emanata senza indugio e in quanto tale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto cioè l’abuso di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza rientrando direttamente nella sua sfera di controllo” (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 05/08/2022, n. 2496).

È infondata anche la censura con cui la parte ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe carente di motivazione.

Sul punto è sufficiente osservare che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di un manufatto è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (T.A.R. Sicilia, Palermo,08/10/2019 n. 2325). Inoltre “in caso di abusi edilizi, sotto l’aspetto repressivo, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (conseguente, peraltro, alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22/11/2021, n. 7818;
Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2021, n. 4534).

In conclusione il provvedimento impugnato resiste alle censure proposte con il ricorso in epigrafe che, pertanto, in quanto infondato, deve essere rigettato.

Le spese possono compensarsi, avuto riguardo al limitato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune di Palermo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi