TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-19, n. 202416459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-19, n. 202416459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416459
Data del deposito : 19 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2024

N. 16459/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03822/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2023, proposto da M P, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa tutela cautelare,

del Decreto del Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Concorsi n. 99 del 16 dicembre 2022), recante indizione di concorso per esami a n. 400 posti da notaio, nella parte in cui: 1) non ammette a partecipare al concorso coloro che siano stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 2, comma 2 e 4, 1° co. lett. b) del bando), nonché, in via strettamente connessa, nella parte in cui dispone che non sono prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con tempi e modalità diverse dall'istanza telematica tramite il portale del Ministero della Giustizia, previo pagamento telematico della tassa di concorso, come convalidate presso la Procura della Repubblica competente (artt. 3 e 4 del bando), nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;

Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;

Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26 giugno 2024;

Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 12 giugno 2024, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa;

Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;

Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;

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