TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-30, n. 201711843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-30, n. 201711843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711843
Data del deposito : 30 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2017

N. 11843/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12500/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12500 del 2015, proposto da:
THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS S.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M G, A C, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

AEROPORTI DI ROMA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;

nei confronti di

SHENZHEN CMC TIANDA AIRPORT SUPPORTED LIMITED;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di aggiudicazione della gara “ per l'affidamento della fornitura, con relative attività di installazione presso le 14 piazzole di sosta aeromobili dell'aera di imbarco F dell'Aeroporto di Fiumicino e successiva manutenzione ordinaria annuale, di: n. 18 pontili di imbarco tipo Apron Drive e n. 2 pontili di imbarco tipo Apron Drive - Upper Deck (per A380) - 10 impianti di pre-condizionamento da 148 Kw per aeromobili ciascuno con relative tubazioni telescopiche flessibili – 22 convertitori 400Hz da 90 KVA – 14 guide ottiche luminose (VDGS) tipo T1 – 14 guide luminose a pavimento (Lead-in) ”;

- dei verbali di gara del 18 settembre 2015 e del 22 settembre 2015, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata, nonché dei verbali di prequalifica del 18 giugno e del 20 luglio 2015, nella parte in cui non hanno escluso la controinteressata e nella parte in cui, limitatamente al verbale del 18 giugno 2015, è stato statuito che “ La domanda di partecipazione prodotta da Shenzhen

CIMC

Tianda Airport Support Ltd risulta completa e, pertanto, viene ritenuta accettabile
”;

- del bando e della lex specialis di gara, nella parte in cui dovessero essere letti nel senso di consentire la partecipazione alla procedura anche della controinteressata;

- della nota del 15 ottobre 2015, prot. U0018151 con la quale la stazione appaltante ha rigettato l’istanza ex art. 243- bis del d.lgs. n. 163 del 2006;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento di nomina della commissione di gara del 18 settembre 2015;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti impugnati;

e per il risarcimento dei danni in forma specifica, con domanda di acquisire l’aggiudicazione dei lavori ed il contratto o, in subordine, per equivalente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, con il ricorso introduttivo della presente causa, la società spagnola Thyssenkrupp Airport Systems s.a. ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti con i quali Aeroporti di Roma s.p.a., nella sua qualità di società di gestione dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ha disposto, in favore della controinteressata società cinese Shenzhen

CIMC

Tianda Airport Support Ltd., l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avente ad oggetto “ l’affidamento della fornitura, con relative attività di installazione presso le 14 piazzole di sosta aeromobili dell’area di imbarco F dell’aeroporto di Fiumicino, e successiva manutenzione ordinaria annuale di: 18 pontili di imbarco tipo Apron Drive e 2 pontili di imbarco tipo Apron Drive – Upper Deck (per A380) – 10 impianti di pre-condizionamento da 148 kw per aeromobili cat. ICAO C/D e 6 impianti di pre-condizionamento da 260 kw per aeromobili cat. ICAO E/F (A380), ciascuno con relative tubazioni telescopiche flessibili – 22 convertitori 400 Hz da 90 KVA – 14 guide ottiche luminose (VDGS) tipo T1 – 14 guide luminose a pavimento (Lead-in) ”;

che la gara, indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 maggio 2015, prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso (base d’asta pari ad euro 17.025.011,74);

che, secondo la ricorrente, l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata (prima classificata con un ribasso offerto pari al 28,815%, a fronte del ribasso offerto dalla ricorrente, seconda classificata, pari al 23,74%) sarebbe illegittima in quanto, anzitutto, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi degli artt. 34, 47 e 233 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di società di diritto cinese e posto che la “Repubblica Popolare Cinese, pur avendo aderito nel 2001 al W.T.O. non ha, a tutt’oggi, sottoscritto anche l’accordo sugli appalti pubblici (noto come G.P.A.), che risulta nell’allegato 4 del citato Accordo istitutivo del W.T.O., per cui le imprese cinesi non possono qualificarsi per la partecipazione alle gare all’interno del mercato comune europeo e, dunque, anche quelle indette in Italia”;

che, inoltre, l’aggiudicazione sarebbe illegittima anche per violazione dell’art. 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 nonché delle norme previste dalla lex specialis in punto di garanzia fideiussoria presentata (perché tale garanzia sarebbe priva sia della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. sia dell’incondizionato impegno di pagamento a prima richiesta), ed ancora per violazione del punto n. III.

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