TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-09-08, n. 202201193
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Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 01193/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Barletta - Andria - Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante Alighieri, 25;
per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
dell'inerzia del Comune di San Ferdinando di Puglia e della Prefettura di Barletta - Andria - Trani;
nonché
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere alla esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione prot. -OMISSIS-del 29.07.2019, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda sull'istanza in luogo della P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia, dell’U.T.G. - Prefettura di Barletta - Andria - Trani e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti l’avv. S P, per la ricorrente, l’avv. Ilaria Matera, su delega dell'avv. D D V, per il Comune resistente, l'avv dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la Prefettura resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7.12.2021 e depositato in data 14.12.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di accertamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto che in data 21.6.2018 il Comune rilasciava in suo favore il permesso di costruire-OMISSIS-del 21.6.2018 per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale composto da un piano seminterrato, un piano rialzato e un primo piano su un suolo sito in San Ferdinando di Puglia, -OMISSIS-, angolo via-OMISSIS-, angolo via -OMISSIS-, riportato in catasto al-OMISSIS--p.lle 719, 720, 721 e 722.
Tale titolo edilizio veniva impugnato dalla controinteressata -OMISSIS- che, essendo proprietaria dell’intero stabile adiacente al suolo summenzionato, lamentava la violazione dell’art. 907 c.c. e dell’art. 9 del D.M. 1444/68 a causa dell’insufficiente distanza della nuova costruzione dalla veduta e dall’affaccio del proprio edificio.
Successivamente ad un sopralluogo, svoltosi in pendenza di giudizio, la P.A., al contrario di quanto prospettato dalla controinteressata, accertava l’abusività della veduta e dell’affaccio medesimo in relazione ai quali la -OMISSIS- aveva lamentato la violazione delle distanze di costruzione dalle vedute.
Con provvedimento -OMISSIS-del 29.7.2019, il Comune di San Ferdinando di Puglia ordinava la riduzione in pristino delle parti del fabbricato non conformi a quanto regolarmente autorizzato con il titolo edilizio.
Tale provvedimento veniva impugnato dalla controinteressata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, il quale respingeva il ricorso sulla base del positivo riscontro in fatto degli abusi edilizi oggetto del provvedimento sanzionatorio.
A fronte di tale statuizione decisoria, la -OMISSIS- proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.
Con sentenza -OMISSIS-del 7.6.2021, il giudice di seconde cure accoglieva il ricorso solo limitatamente alla censura procedimentale relativa all’illegittimità del permesso di costruire -OMISSIS-/2018 “ sulla base dell’omessa istruttoria dell’effettivo stato dei luoghi in ordine alla veduta e all’affaccio della Sig.ra -OMISSIS- ”, mentre rigettava le doglianze relative all’ordinanza di rimessione in pristino prot. -OMISSIS-del 29.7.2019, ritendo legittima la sanzione ripristinatoria irrogata dall’Amministrazione.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, in data 13.9.2021 con verbale -OMISSIS-, il comando di Polizia Locale accertava l’inottemperanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive, ma al contempo non adottava misure adeguate al fine di procedere all’ordine demolitorio.
In data 5.10.2021, parte ricorrente diffidava il dirigente responsabile a procedere entro e non oltre trenta giorni all’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione prot. -OMISSIS-del 29.7.2019 ed invitava il Prefetto della provincia di Barletta - Andria - Trani ad esercitare le potestà suppletive ex art. 41, T.U. 380/2001.
Con atto prot. -OMISSIS-in data 4.11.2021, il responsabile del procedimento a seguito della menzionata diffida si limitava a comunicare di aver richiesto alla Polizia Locale di farsi autorizzare dalla Procura della Repubblica ad accedere sui luoghi di proprietà della -OMISSIS- al fine di determinare il costo delle opere abusive.
A fronte di tale situazione amministrativa la ricorrente lamentava la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 34, D.P.R. 380/2019;violazione e falsa applicazione degli art. 41 comma 2, D.P.R. 380/2001;violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5, R.D. 773/1931 ”.
In data 16.12.2021 si costituiva in giudizio la Prefettura di Barletta - Andria - Trani.
In data 13.1.2022 la controinteressata -OMISSIS- si costituiva in giudizio.
In data 5.2.2022 il Comune di San Ferdinando di Puglia si costituiva in giudizio, altresì depositando memoria difensiva ed istando per la reiezione del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 5.7.2022, uditi i difensori delle parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti delle considerazioni che seguono.
Come è noto l'attuazione dell'obbligo di rimessione in pristino di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire è parte del complessivo potere di repressione di competenza comunale in materia edilizia, il quale trova il suo fondamento normativo nell'art. 34 DPR n. 380/2001.
Su questa doverosamente sintetica premessa normativa, il Collegio ritiene di condividere il primo motivo di ricorso proposto da parte attrice.
Nel caso di specie è ravvisabile una oggettiva inerzia da attribuire all’Amministrazione comunale, dato che la stessa avrebbe dovuto completare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando, a seguito dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione, i provvedimenti e gli atti materiali ulteriori, diretti a darvi piena ed integrale attuazione.
Tale provvedimento sanzionatorio è da considerarsi immediatamente eseguibile, in ottemperanza al principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi ex art. 21 quater della L. n. 241/1990, ovvero la loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall'Amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale.
Né peraltro l’Amministrazione resistente ha evidenziato oggettive ragioni ostative congruamente giustificative dell’inerzia determinatasi in concreto.
Il sopra richiamato art. 21 quater , L. n. 241/1990 va dunque interpretato in connessione con le disposizioni del DPR n. 380/2001 sull'obbligo di eseguire l'ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l'Amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere l'attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto.
Si ritiene inoltre fondato il motivo che ravvisa il mancato adempimento dell'obbligo di provvedere del Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani, in forza del nuovo testo dell'articolo 41 D.P.R. n. 380 citato.
Tale disposizione, infatti, "trasferisce" la competenza in materia di procedure di demolizione - in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso - ai Prefetti, che si avvalgono dell'ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l'autorità militare, del Genio militare.
La disposizione dell'articolo 41, frutto di una novella legislativa introdotta in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, riforma il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380, attribuendo al Prefetto il compito di curare le procedure di demolizione in un'ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni;peraltro, nella fattispecie in esame il termine di 180 giorni si può in ogni caso ritenere ampiamente decorso anche a voler fissare come dies a quo non la data dell’effettiva emanazione del provvedimento di rimessione in pristino, ma il 7 giugno 2021, ovvero il giorno dell’emanazione della sentenza del Consiglio di Stato che definitivamente ne ha accertato la legittimità.
Deve, pertanto, essere constatata l’illegittimità del silenzio ex art. 2 legge n. 241/1990 serbato nel caso in esame dai competenti Uffici del Comune di San Ferdinando di Puglia e dal Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani, stabilendo un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza affinché si proceda senza ritardo alla rimessione in pristino dell’abuso edilizio posto in essere dalla controinteressata.
Per il caso di persistente inadempienza delle menzionate Amministrazioni, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari delle Amministrazioni intimate.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti tanto delle Amministrazioni resistenti che della controinteressata, essendo risultate tutte parimenti corresponsabili dell’insorgenza del presente contenzioso.