TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-03-01, n. 201800351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-03-01, n. 201800351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800351
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2018

N. 00351/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00745/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2014, proposto da:
Confesercenti Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2;

nei confronti di

Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa - Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gmpaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

per l'annullamento

della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 12/12/2013, recante approvazione del Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, nonché del presupposto Regolamento Comunale Tarsu e della presupposta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 30/11/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Taranto e Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa - Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Confesercenti – Confederazione Italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi- avente come obiettivo statutario la tutela e la promozione delle piccole e medie imprese commerciali, ha impugnato l’epigrafata delibera comunale con la quale è stato approvato il regolamento recante norme per effettuare l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, rappresentando l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione Comunale, nonché contestando l’assimilazione effettuata dal Comune di una serie di rifiuti sia sotto l’aspetto quantitativo e sotto l’aspetto qualitativo.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Taranto, sia l’A.M.I.U. – Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa contestando l’ex adverso e insistendo per la legittimità dell’atto impugnato.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nella fattispecie, il Comune di Taranto, dando esecuzione all’art.58 d.lgs.507/1993 e nell’esercizio del potere di disciplinare le proprie entrate con regolamento, come previsto dall’art.52 d.lgs.n.446/1997, entro i limiti costituiti dalle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, ha provveduto alla adozione della tariffaria n.147/2013, recante l’assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali propri delle attività economiche, suscettibili di essere compresi nell’elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27.7.1984 in G.U. n.253/1984, delibera consiliare n.17/2003 di approvazione del “Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”.

L'art. 198, c. 1, T.U. ambientale D.Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che gli enti devono concorrere alla gestione dei rifiuti limitatamente ai rifiuti urbani e possono estendere tale diritto attraverso il potere dell'assimilazione di un rifiuto speciale non pericoloso prodotto dalle utenze non domestiche, trasformandolo, in urbano.

Pertanto, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani trova la sua fonte primaria nelle norme dettate dal Testo unico dell'ambiente, mentre le norme tributarie che riguardano i rifiuti speciali assimilati disciplinano il prelievo connesso a questa speciale categoria di rifiuti, una volta assimilati.

La classificazione del rifiuto, consiste in una valutazione che deve condurre all'attribuzione di un codice CER e, qualora il rifiuto venga classificato come pericoloso, è necessario che il produttore/detentore del rifiuto, individui ed identifichi le H di pericolo e l'idoneo impianto di recupero e smaltimento. Le H di pericolo ovverossia le classi di pericolosità H di cui all' allegato I del D.Lgs. n. 205 del 2010 devono essere individuate dal produttore.

Classificare il rifiuto considerando "chi lo ha prodotto", implica che il rifiuto generato dalle utenze domestiche deve essere classificato rifiuto urbano, ed indipendentemente dalla composizione merceologica e dalla quantità prodotta, lo stesso rientra nella privativa dell'ente e soggetto a tassazione, mentre il rifiuto che viene prodotto dalle utenze non domestiche, è classificato come rifiuto speciale al cui smaltimento i produttori devono provvedere autonomamente attraverso l'utilizzo di ditte specializzate nel settore.

Il rifiuto assimilato rappresenta quella tipologia di rifiuto che, nonostante sia stato prodotto da un'attività economica e nonostante non rientri nell'elenco di cui all' art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato assimilato al rifiuto urbano con apposita deliberazione comunale.

Pertanto, l'ente, con la delibera di assimilazione apporta una trasformazione nel rifiuto, il quale, da rifiuto speciale, diviene rifiuto urbano, conferibile al servizio comunale e rientrante nella privativa dell'ente e, pertanto, soggetto a tassazione.

Il criterio di assimilazione e di assimilabilità dei rifiuti non urbani ossia per i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi è stato definito con l' art. 60 del D.Lgs. n. 507 del 1993, il quale disponeva che i comuni con apposito regolamento comunale potevano assimilarli definendone la qualità e quantità. In seguito, con la L. n. 146 del 1994, sono stati assimilati tutti i rifiuti speciali indicati al punto 1.1.1, lett. a) della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/1984 previsto all' art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982. Questa deliberazione però considera solo l'aspetto qualitativo e merceologico del rifiuto, non considerandone la quantità e la provenienza del rifiuto.

E’ entrato poi in vigore il D.Lgs. n. 22 del 1997 , il quale, all'art. 21, c. 2, lett. g, ha fornito all’ente la possibilità di assimilare, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, mediante l'approvazione del regolamento comunale nel rispetto dei principi di qualità e quantità.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, successivamente intervenuto ha poi disposto, agli artt. 184, c. 3 e 198, c. 2, al punto g), "l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, c. 2, lett. e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, c. 2, lett. c) e d)". Con l'art. 2, c. 26, lett. a), D.Lgs. n. 16 del 2008, è stato infine sancito che " Spetta allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani".

In ordine ai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, la Corte di Cassazione (sent.n. 9631 del 13/06/2012) ha chiarito che il regolamento comunale relativo alla Tarsu debba contenere non solo le caratteristiche qualitative dei rifiuti considerati assimilati, ma anche i criteri quantitativi, per poter essere ritenuto valido.

Sulla base delle citate coordinate normative e giurisprudenziali, in disparte la questione della non sufficiente determinatezza del ricorso sia in ordine all’interesse sotteso, sia in ordine alle presupposte violazioni di legge cui sarebbe incorso il Comune intimato, l’impugnata delibera di assimilazione dei rifiuti risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso.

In particolare, quanto alla contestazione inerente la ricomprensione, nell’assimilazione, dei rifiuti sanitari, basti rilevare che l’art.2 lett.g) del comma 1 del

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