TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-03-01, n. 201800351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-03-01, n. 201800351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800351
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2018

N. 00351/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00745/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2014, proposto da:
Confesercenti Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M C, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;



contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2;



nei confronti di

Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa - Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gmpaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;



per l'annullamento

della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 12/12/2013, recante approvazione del Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, nonché del presupposto Regolamento Comunale Tarsu e della presupposta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 30/11/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Taranto e Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa - Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La Confesercenti – Confederazione Italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi- avente come obiettivo statutario la tutela e la promozione delle piccole e medie imprese commerciali, ha impugnato l’epigrafata delibera comunale con la quale è stato approvato il regolamento recante norme per effettuare l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, rappresentando l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione Comunale, nonché contestando l’assimilazione effettuata dal Comune di una serie di rifiuti sia sotto l’aspetto quantitativo e sotto l’aspetto qualitativo.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Taranto, sia l’A.M.I.U. – Azienda Multiservizi Igiene Urbana Spa contestando l’ex adverso e insistendo per la legittimità dell’atto impugnato.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nella fattispecie, il Comune di Taranto, dando esecuzione all’art.58 d.lgs.507/1993 e nell’esercizio del potere di disciplinare le proprie entrate con regolamento, come previsto dall’art.52 d.lgs.n.446/1997, entro i limiti costituiti dalle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, ha provveduto alla adozione della tariffaria n.147/2013, recante l’assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali propri delle attività economiche, suscettibili di essere compresi nell’elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27.7.1984 in G.U. n.253/1984, delibera consiliare n.17/2003 di approvazione del “Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”.

L'art. 198, c. 1, T.U. ambientale D.Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che gli enti devono concorrere alla gestione dei rifiuti limitatamente ai rifiuti urbani e possono estendere tale diritto attraverso il potere dell'assimilazione di un rifiuto speciale non pericoloso prodotto dalle utenze non domestiche, trasformandolo, in urbano.

Pertanto, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani trova la sua fonte primaria nelle norme dettate dal Testo unico dell'ambiente, mentre le norme tributarie che riguardano i rifiuti speciali assimilati disciplinano il prelievo connesso a questa speciale categoria di rifiuti, una volta assimilati.

La classificazione del rifiuto, consiste in una valutazione che deve condurre all'attribuzione di un codice CER e, qualora il rifiuto venga classificato come pericoloso, è necessario che il produttore/detentore del rifiuto, individui ed identifichi le H di pericolo e l'idoneo impianto di recupero e smaltimento. Le H di pericolo ovverossia le classi di pericolosità H di cui all' allegato I del D.Lgs. n. 205 del 2010 devono essere individuate dal produttore.

Classificare il rifiuto considerando "chi lo ha prodotto", implica che il rifiuto generato dalle utenze domestiche deve essere classificato rifiuto urbano, ed indipendentemente dalla composizione merceologica e dalla quantità prodotta, lo stesso rientra nella privativa dell'ente e soggetto a tassazione, mentre il rifiuto che viene prodotto dalle utenze non domestiche, è classificato come rifiuto speciale al cui smaltimento i produttori devono provvedere autonomamente attraverso l'utilizzo di ditte specializzate nel settore.

Il rifiuto assimilato rappresenta quella tipologia di rifiuto che, nonostante sia stato prodotto da

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