TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-12-19, n. 201608101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-12-19, n. 201608101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608101
Data del deposito : 19 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2016

N. 10463/2016 REG.RIC.

N. 08101/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10463/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10463 del 2016, proposto da D B, G M, M A, S M A, P C, A S, A S, G M, N F, N R, S M G, S F, T C, S A, N E, N G, S E, Z S, F S, M R, C S C, G S, rappresentati e difesi dagli avvocati D N C.F. NSADNC65M03H501Z, C D T C.F. DLLCST69A07L407E, con domicilio eletto presso D N in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;


Badocco Federico, rappresentato e difeso dagli avvocati C D T C.F. DLLCST69A07L407E, D N C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso D N in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;


contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. 495 del 2016 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle GAE entro il termine dell'8.7.2016 non prevede la possibilità di inserimento nella iii fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva, dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediate il PAS o il TFA;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la Sezione si è già espressa in una pluralità di casi identici a quello del ricorso (sentenze nn. 10112/2016, 10681/2016, 10664/2016, ord. n. 7840/2016) concludendo per il respingimento dei gravami, anche, tra l’altro, sulla scorta di quanto sancito dall’ordinanza n. 364/2016 della Sezione VI del Consiglio di Stato, di rimessione di varie questioni, in subiecta materia , all’Adunanza Plenaria;

Ritenuto, pertanto, che anche nell’odierna fattispecie si debba pervenire a identiche conclusioni per cui l’istanza cautelare va essere respinta;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate;

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