TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-07, n. 202301144
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 01144/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Infrastrutture S.C. a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D Cillo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo n. 1;
contro
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L A, D T, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D P in Firenze, viale dei Mille n. 36;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota prot. CDG-0395976-P del 28.7.2017 e del provvedimento con la medesima comunicato con cui ANAS S.p.A. ha quantificato nell'importo di € 295.764,26 gli oneri dovuti all'odierno ricorrente a titolo di compensazione dei prezzi da materiali da costruzione in relazione alle istanze presentate per le annualità 2009, 2010 e 2011 nel contesto dei lavori di “ realizzazione della variante di Certaldo – S.S. 429 di Val d'Elsa – Tronco Poggibonsi – Empoli ”;
- ed ancora prima, delle note ANAS prot. CFI-0023078-P del 3.9.2013, prot. CFI-0023079-P del 3.9.2013, e prot. CFI-0023080-P del 3.9.2013, con le quali era stato riconosciuto al Consorzio ricorrente il minor importo complessivo, rispetto alle istanze presentate, di € 803.177,31;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dal ricorrente;
per l’accertamento del diritto di Consorzio Infrastrutture S.c. a r.l. alla corresponsione della somma di € 3.013.443,40 a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ex art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alle annualità 2009, 2010 e 2011 con riferimento ai lavori di “ realizzazione della variante di Certaldo – S.S. 429 di Val d'Elsa – Tronco Poggibonsi – Empoli ”;
e conseguente condanna di ANAS S.p.A. al pagamento delle somme dovute, come sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9 aprile 2019 :
per l’annullamento del provvedimento prot. CDG-49957-P del 28.1.2019 con cui ANAS S.p.A. ha disposto che “ è annullato, in autotutela, il dispositivo n. CDG-0395976 del 28.07.2017, nella parte relativa alla autorizzazione al pagamento in favore dell'ATI I.R.A. s.r.l. – Ferrari s.r.l. (ora Consorzio Infrastrutture s.c.a.r.l.) della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2009, 2010 e 2011 ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. N F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal contratto del 20 novembre 2003, con cui ANAS S.p.A. aveva affidato all’A.T.I. I.R.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Ing. N F Impresa Costruzioni Generali S.r.l., l’appalto dei lavori per la realizzazione della variante di Certaldo – S.S. n. 429 “di Val d’Elsa” – Tronco Poggibonsi/Empoli, per un importo complessivo in euro 55.248.204,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
In data 5 luglio 2007, era stato stipulato l’atto di subentro tra l’A.T.I. “I.R.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Ing. N F Impresa Costruzioni Generali S.r.l.” ed il Consorzio Stabile Infrastrutture (ora Consorzio Infrastrutture, odierno ricorrente);
Nel presente giudizio il Consorzio appaltatore ha impugnato, con il ricorso principale, il provvedimento del 28 luglio 2017 con cui ANAS S.p.A. ha quantificato nell’importo di € 295.764,26 gli oneri al medesimo dovuti a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione alle istanze presentate per le annualità 2009, 2010 e 2011, nel contesto dei detti lavori di “ realizzazione della variante di Certaldo – S.S. 429 di Val d’Elsa – Tronco Poggibonsi – Empoli ”.
Oltre all’annullamento del suddetto provvedimento per erroneità della liquidazione del quantum , il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione, per il medesimo titolo, della somma di € 3.013.443,40.
Il ricorrente, in punto di fatto, premette che il competente Compartimento ANAS aveva già vagliato nel 2013 le sue istanze per maggiori costi sostenuti nella realizzazione dell’opera a causa dell’incremento eccezionale dei prezzi per le annualità 2009, 2010 e 2011, trasmettendo alla preposta Direzione Generale “ il calcolo della compensazione prezzi effettuato dal Direttore Lavori e convalidato dal Responsabile del Procedimento secondo quanto richiesto dalla vigente normativa ”, nel quale era accertato come dovuto l’importo complessivo di € 803.177,31 di cui:
- per l’anno 2009: € 694.349,16;
- per l’anno 2010: € 76.640,48;
- per l’anno 2011: € 32.187,67.
Il Consorzio Infrastrutture quindi lamenta che successivamente, senza alcun preventivo contraddittorio, e rivedendo in pejus gli esiti degli accertamenti da essa stessa condotti, con la nota impugnata del 28 luglio 2017, l’ANAS gli aveva comunicato che “ a seguito di istruttoria effettuata in data 19.7.2016 è risultato che ricorrono i presupposti di legge per la corresponsione della compensazione di cui trattasi e che l’importo riconoscibile a titolo di adeguamento prezzi per i suindicati anni è risultato pari ad € 295.746,26 così suddivisi:
- anno 2009 € 237.084,82
- anno 2010 € 46.284,71
- anno 2011 € 12.376,73 ”
e che “ è approvata nella somma di € 295.746,26 la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ” per le annualità 2009, 2010 e 2011. Veniva quindi emesso il relativo ordinativo di pagamento.
Secondo il Consorzio il calcolo del quantum dovuto sarebbe errato, in quanto avvenuto in violazione della disciplina della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, contenuta nell’art. 133, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 e nell’art. 171, comma 3, d.P.R. n. 207/2010. Inoltre la nuova determinazione assunta dall’ANAS non recherebbe alcuna motivazione in ordine alla disposta decurtazione della maggiore somma originariamente riconosciuta.
L’ANAS si è costituita formalmente in giudizio.
Successivamente, con nota dell’1 ottobre 2018, l’ANAS comunicava l’avvio di un procedimento volto ad annullare il citato provvedimento del 28 luglio 2017, con cui, appunto, la medesima ANAS aveva riconosciuto in favore del Consorzio la somma di € 295.746,26 a titolo di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per gli anni 2009-2010 e 2011.
In particolare, secondo ANAS, l’annullamento si sarebbe reso necessario alla luce del fatto che “ con disposizione CDG-144654 del 31.10.2012 ANAS aveva già provveduto – nell’ambito della procedura di risoluzione delle riserve iscritte di cui all’art. 240 del D.Lvo 163/2006 ed a riconoscimento differito della riserva 1-f, ad autorizzare il pagamento a favore di codesta ATI … della complessiva somma di euro 896.114,16 a ristoro dei maggiori oneri sopportati per l’incremento dei prezzi