TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-06-24, n. 201400902
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N. 00902/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, proposto da:
C M P, rappresentato e difeso dagli avv. F So Gussoni, M P, con domicilio eletto presso F So Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane Area Ii;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 0008688 del 29.3.2013;con la quale è stata rigettata l'istanza di assunzione per chiamata diretta nominativa nel ruolo dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal ricorrente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, ex artt. 132 D. Lgs. 217/2005 e 4 Co. II-bis D.L. n. 79/2013 convertito in L. 131/2012;nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza dell’11 marzo 2013 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, il ricorrente C M P ha chiesto di essere assunto con chiamata diretta nel ruolo dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 132 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e 4, comma 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge con la L. 7 agosto 2012, n. 131).
Il ricorrente ha allegato di essere fratello e unico superstite dell’ex V.V. L M P, deceduto il 28.12.2001, a seguito di un incidente stradale verificatosi durante lo svolgimento di un’operazione di soccorso mentre stava assolvendo al servizio di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. La Direzione Centrale Risorse umane del Corpo Nazionale (cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco aveva trasmesso la domanda) ha rigettato l’istanza così motivando: “nel caso in questione l’evento che ha causato il decesso dell’ex V.V. L M P è avvenuto in data antecedente l’1/1/2006 e, pertanto, spiace comunicare che l’istanza in esame non può essere accolta”.
3. Secondo il ricorrente, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 79/2012 – secondo cui la possibilità di giovarsi del peculiare sistema di assunzione per chiamata diretta in questione sarebbe condizionata alla circostanza per cui il decesso del de cuius si sia verificato in epoca antecedente all’1.1.2006, quale dies a quo dell’entrata in vigore della suddetta disciplina – violerebbe la legge sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché estenderebbe la portata dell’art. 175 del d.lgs. n. 217/2005 al di là del dato testuale che invece risulta testualmente ancorato “al personale già in servizio”, in secondo luogo perché tradirebbe la specifica ratio dell’art. 132 che sarebbe diretta a “premiare” specifiche condotte degli operatori a rischio nell’espletamento del servizio, senza tollerare discriminazioni fra i familiari “superstiti” di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per il semplice fatto dell’antecedenza dell’evento infausto. A tali vizi si aggiungerebbe anche quello dell’omesso preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
4. Si è costituta l’Amministrazione intimata eccependo l’incompetenza territoriale di questo TAR in favore di quella del TAR del Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, del c.p.a., nonché in ogni caso l’infondatezza del ricorso nel merito posto che L P, a causa del decesso avvenuto il 28.12.2001, non rientrava più fra il “personale in servizio” alla data del 1.1.2006. Ed invero, trattandosi di una norma di deroga al principio dell’accesso all’impiego pubblico mediante concorso sancito dall’art. 97 Cost., rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore stabilire che l’effetto di una siffatta disciplina si produca a partire da una determinata data piuttosto che da un’altra. Se si applicasse un’interpretazione estensiva della norma, infatti, si capovolgerebbe il rapporto regola/eccezione con conseguente inaccettabile “residualità” della norma costituzionale rispetto alla norma primaria.
5. In vista della discussione il ricorrente depositava una memoria difensiva con cui evidenziava, fra l’altro, che nell’incidente stradale del 28.12.2001, in cui era deceduto il fratello, era rimasto coinvolto anche Mario De Candido, Capo Reparto del Distaccamento Permanente di Santo Stefano di Cadore, allegando la richiesta di archiviazione avanzata all’epoca dei fatti dalla locale Procura della Repubblica che aveva accertato la dinamica del sinistro (cfr. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno dell’1 maggio 2002, doc. 6 di parte ricorrente).
6. Inoltre la difesa di parte attrice evidenziava che, a differenza di quanto era accaduto al ricorrente con il provvedimento di rigetto impugnato, le domande di assunzione per chiamata diretta nominativa presentate dalle figlie di Mario De Candido (Evita, Olga e Martina De Candido) erano state accolte, come emergeva dalla nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili per il Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse umane – Area II del 27 novembre 2013 (cfr. documento n. 8 di parte ricorrente).
7. Con ordinanza n. 189 del 2014 del 13 febbraio 2014, il Collegio disponeva un approfondimento istruttorio per “accertare in base a quali presupposti di fatto e di diritto” fosse “stata disposta l’assunzione per chiamata nominativa ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 217 del 2005 con riferimento alle posizioni di D C E, di D C O, di D C M (cfr. nota del Ministero dell’Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area II, dipvvf. DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0033957 27.11.2013)”.
8. A tale richiesta di informazioni l’Amministrazione non dava alcun seguito.
9. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.
10. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale.
10.1. L’eccezione non è fondata.
10.2. Benché l’atto impugnato sia stato emanato da un’Amministrazione statale, il petitum dell’odierno ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento di diniego i cui effetti, anche in ipotesi di accoglimento, rimarrebbero senz’altro circoscritti all’ambito territoriale della regione in cui questo Tribunale ha sede, poiché si limiterebbero a riguardare l’esclusiva posizione soggettiva del ricorrente, senza incidere sulla graduatoria finale (a valenza nazionale) degli ammessi per chiamata diretta.
11. Passando all’esame del merito, il ricorso è fondato.
11.1. Ritiene il Collegio che l’Amministrazione non abbia correttamente applicato gli artt. 132, 175 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e 4, comma 2-bis, d.l. 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131).
11.2. La motivazione addotta a fondamento del diniego poggia invero non già sul difetto di presupposti oggettivi e/o soggettivi prescritti dal combinato disposto degli artt. 132 del d.lgs. n. 217/2005 e 4, comma 2-bis, del d.l. n. 79/2012, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, bensì sul preteso termine di decorrenza di applicabilità del beneficio medesimo stabilito dall’art. 175 del d.lgs. n. 217/2005, secondo cui le norme del relativo decreto si “applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data”.
Secondo l’Amministrazione, dunque, l’evento infausto in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di chiamata diretta in esame non potrebbe essere legittimamente preso in considerazione in quanto riferito a dipendente non più in servizio alla data di entrata in vigore della norma che prevede il beneficio stesso.
12. Giova, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
12.1. L’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato dall’art. 132 del d.lgs. n. 217/2005 che al comma 1 così stabilisce: “ L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108”.
12.2. L’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 79/2012 (convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 131 del 2012) ha esteso il disposto di cui al sopra riportato art. 132, comma 1, lettera b), al personale volontario del Corpo Nazionale VV.F., prescrivendo che “le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
12.3. L’art. 175 del d.lgs. n. 217/2005 stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo stesso, stabilendo che esse “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data”.
13. Alla luce del quadro normativo appena riportato, l’assunto secondo cui l’ambito temporale applicativo della norma di favore risulterebbe ostativo all’ipotetico accoglimento dell’istanza, in quanto la morte del sig. L M P sarebbe avvenuta circa quattro anni prima della data di applicazione della norma (1.1.2006), non merita accoglimento.
13.1. La reale portata della locuzione “ relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data ” va infatti apprezzata nel contesto normativo in cui si inserisce, secondo i canoni ermeneutici logico-sistematici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c..
13.2. Non vi è dubbio, infatti, che l’art. 175 citato abbia introdotto una linea di demarcazione temporale di applicabilità della disciplina contenuta nelle disposizioni del d.lgs. n. 217/2005 che hanno ridefinito alcuni tratti costitutivi del rapporto lavorativo del personale “ già in servizio ” all’epoca della riforma in questione.
13.3. Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla difesa del ricorrente, la locuzione in parola non può essere letteralmente riferita alla fattispecie costitutiva prevista dall’art. 132 (così come integrata dall’art. 4, comma 2-bis) poiché in tal caso nessuno dei soggetti presi in considerazione (il defunto e/o il familiare) potrebbe rivestire la qualifica di “… personale comunque in servizio alla stessa data ”.
13.4. L’applicazione degli effetti di sbarramento temporale derivanti dall’art. 175 ad una norma che attribuisce un beneficio assumendo a proprio presupposto un evento infausto del passato risulterebbe, infatti, illogica, oltre che contraria ad una lettura sistematica della disciplina cui si riferisce.
13.5. Del resto proprio la concreta applicazione dell’art. 175 citato fatta dalla medesima Amministrazione, in relazione allo stesso evento, conferma la bontà della ricostruzione logico-sistematica della norma sopra svolta.
13.6. Infatti, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente emergono elementi di prova sufficienti per ritenere che l’Amministrazione abbia attribuito il beneficio in questione a favore dei familiari superstiti del Capo Reparto del Distaccamento Permanente di Santo Stefano di Cadore, Mario De Candido (Evita, Olga e Martina De Candido), coinvolto nello stesso sinistro in cui perì il VV.F. fratello dell’odierno ricorrente.
13.6.1. Nè l’Amministrazione resistente ha contestato la fondatezza e la veridicità di tali elementi, benché ritualmente costituita in giudizio, e malgrado la specifica richiesta di fornire chiarimenti al riguardo (cfr. ordinanza n. 189 del 2014 di questo Tribunale).
13.7. Conseguentemente non potrebbe ammettersi che, a fronte della sostanziale identità delle situazioni poste in comparazione, l’Amministrazione adotti provvedimenti diversi senza alcuna ragionevole giustificazione.
14. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve pertanto essere accolto, potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili di censura sollevati.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.