TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-11-11, n. 202214750
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 14750/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07804/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7804 del 2022, proposto da
Fastweb S.p.a., società a socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Swisscom Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M O, E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infratel Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia – Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
della comunicazione prot.n.0033584 del 27/05/2022, recante il diniego alla “Istanza di accesso agli atti – Piano Voucher famiglie I e II – analisi di impatto e monitoraggio. Istanza di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. Legge 241/1990” inoltrata da Fastweb S.p.A. in data 10.05.2022 e acquisita al protocollo Infratel al n. 30313 in data 11.5.2022".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infratel Italia S.p.a. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo Fastweb S.p.a. ha dedotto in fatto che: essa eroga servizi di connettività a banda larga ed ultra-larga e ha aderito al piano voucher per le famiglie meno abbienti, finalizzato a garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda larga e ultra-larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai ventimila euro; tale piano prevede la possibilità per gli operatori iscritti in apposito elenco di fornire i predetti servizi alle famiglie meno abbienti aventi diritto al contributo e di ottenere successivamente dall’amministrazione il rimborso per il servizio prestato; in data 23 dicembre 2021 è stato approvato il piano voucher per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese, che prevede il medesimo meccanismo di operatività del voucher famiglie, e in data 27 aprile 2022 Infratel Italia, su incarico del MISE, ha avviato la consultazione pubblica per la seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra larga delle famiglie”; considerato che da dichiarazioni pubbliche risulta che il 76% dei contributi è stato erogato in favore dei clienti dell’operatore dominante e considerato anche che nel periodo di riferimento non sono state registrate variazioni significative del numero di linee fisse nel mercato della banda larga e ultra-larga, Fastweb ritiene che l’erogazione dei contributi possa non essere avvenuta nel rispetto del criterio fondamentale della parità di trattamento e di tutela della concorrenza e, pertanto, ha chiesto di ottenere copia di documenti necessari per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva nei confronti dell’operatore dominante e per partecipare consapevolmente alla procedura di consultazione pubblica avviata ad aprile 2022 (in particolare è stato richiesto l’accesso: agli esiti ed alle risultanze dell’analisi di impatto condotta in ordine al piano Voucher famiglie I ed al piano Voucher famiglie II, posto attualmente in consultazione; agli esiti delle attività di monitoraggio svolto da Infratel ai sensi delle previsioni di cui alla pag. 13 dell’allegato al piano voucher I; al numero aggregato ed indistinto di famiglie che non detengono alcun contratto di connettività ed hanno fruito ai sensi dell’art. 3, co. 2 del decreto 7 agosto 2021 del voucher famiglie I; al numero aggregato ed indistinto di famiglie che detengono un contratto di connettività a banda larga bassa, che dunque hanno beneficiato di un upgrade tecnologico, ed hanno fruito ai sensi dell’art. 3, co. 2 del decreto 7 agosto 2021 del voucher famiglie I; al numero aggregato delle procedure di migrazione di clienti beneficiari del voucher famiglie che risultano ad oggi essere state espletate); con nota del 27 maggio 2022 Infratel Italia ha comunicato di non potere accogliere l’istanza di accesso agli atti in quanto non risulta dimostrato un interesse attuale, diretto e