TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-04-28, n. 201500671

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-04-28, n. 201500671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500671
Data del deposito : 28 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01446/2011 REG.RIC.

N. 00671/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01446/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2011, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dall'avv. D M T, con domicilio eletto presso D M T in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. A M e A P, con domicilio in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

per l'annullamento

- dell'ordinanza irrogativa di sanzione pecuniaria 1.12.2008, n. 1229, mai notificata;

- del provvedimento prot. n. 25903/01/4452/08 del 4.5.2011 di rigetto dell'istanza di annullamento d'ufficio di detta ordinanza;

- del presupposto parere del "Servizio Supporto giuridico amministrativo" della Direzione urbanistica del Comune di Firenze 24/11/2011, prot. n. 30404/11, e di ogni atto connesso, se lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori avvocati E. Belli, delegata da D. M. Traina, e A. Pisapia.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la signora R C, premesso di essere comproprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in Firenze, in un fabbricato condominiale di quattro piani, espone di avere constatato alcune difformità dell’intero edificio rispetto alla licenza edilizia numero 554 del 1967;
in particolare, con riferimento all’unità immobiliare che la riguarda, precisa che la superficie utile lorda di essa è maggiore di 7,32 m² e che la distribuzione interna dei vani e delle pareti è diversa da quanto sarebbe stato autorizzato. Ella ha pertanto presentato, in data 7 agosto 2008, una duplice istanza, chiedendo l’accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 140 della legge regionale numero 1 del 2005 (con riguardo alle diverse distribuzioni interne), nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 9-bis del Regolamento edilizio comunale per l’aumento di superficie.

Si precisa preliminarmente, per fugare ogni possibile dubbio in proposito, che la pratica di condono di cui si fa menzione nel carteggio intervenuto tra il tecnico che si è occupato delle pratiche edilizie della signora Castelnuovo, geometra M C, e il Comune di Firenze, non riguarda la controversia in esame, in quanto attiene esclusivamente alle parti condominiali dell’edificio (condono S/64880 bis, come precisato nel rapporto inviato dalla Dirigente responsabile del Servizio giuridico amministrativo dell’ente all’Avvocatura del medesimo: si veda l’allegato 16 della produzione del Comune).

Ancora preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, lungamente dibattuta fra le parti.

La ricorrente afferma di non aver eletto domicilio presso il tecnico incaricato delle pratiche edilizie che la riguardano, geometra M C. Ciò la ricorrente precisa, già nell’atto introduttivo del giudizio, per sostenere di non aver mai ricevuto l’ordinanza numero 1229 del 1° dicembre 2008, con la quale l’amministrazione comunale di Firenze ha irrogato la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 139 della legge regionale numero 1 del 2005, pari al doppio dell’aumento del valore venale del fabbricato in relazione all’aumento di superficie di 7,32 m²;
con la medesima ordinanza è stata applicata, in relazione all’accertamento di conformità, la sanzione di € 5164,00.

La ricorrente sostiene di avere conosciuto tale ordinanza soltanto per effetto di un sollecito di pagamento a seguito del quale, in data 5 gennaio 2011, ella avrebbe presentato, tramite il proprio legale, un’istanza di annullamento in autotutela.

Tale istanza è stata respinta con provvedimento del 4 maggio 2011, impugnato insieme all’ordinanza del 2008, su menzionata;
è stato pure impugnato il parere del Servizio Supporto giuridico amministrativo della Direzione urbanistica del Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze ha rappresentato e documentato che, a seguito di procedura di riscossione coattiva, le somme dovute dalla ricorrente sono state pagate in data 13 dicembre 2012.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, come per altro eccepito dall’amministrazione resistente (si veda la memoria depositata in data 5 marzo 2015), è tardivo e pertanto irricevibile;
esso è stato spedito per la notifica in data 7 luglio 2011, laddove, come si è già detto, l’ordinanza sanzionatoria risale al 1° dicembre 2008, senza che parte ricorrente possa fondatamente sostenere che la comunicazione dell’ordinanza al su nominato tecnico, geometra M C (che ha ritirato l’atto il 5 dicembre 2008), sia avvenuta in assenza di elezione di domicilio presso il medesimo da parte sua.

Nell’istanza del 7 agosto 2008 si legge infatti che « ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata al: signor geometra M C », con indicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici del medesimo. In nota (numero 7) viene precisato che in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata esclusivamente al soggetto indicato quale richiedente. In calce vi è la sottoscrizione dell’interessata.

Nella memoria da ultimo depositata parte ricorrente contesta l’eccezione di irricevibilità, sostenendo che la decorrenza del termine di impugnativa dovrebbe essere calcolata a partire dalla data di ricezione della nota con la quale il Comune di Firenze ha confermato il contenuto dell’ordinanza numero 1229 del 2008, respingendo l’istanza di riesame in autotutela. Rispetto alla data del 9 maggio 2011 il ricorso sarebbe tempestivo.

La tesi della ricorrente non può, per più ragioni, essere accolta.

A prescindere dalla indicazione del recapito del geometra M C come indirizzo cui ricevere le comunicazioni relative alla pratica edilizia in questione, va anche rilevato che nello stesso ricorso si afferma che dell’ordinanza sanzionatoria la ricorrente ha avuto conoscenza attraverso un sollecito di pagamento del quale non viene precisata la data, affermandosi tuttavia che a seguito di tale intervenuta conoscenza era stata presentata, in data 5 gennaio 2011, istanza di riesame della pratica. A prescindere da altri solleciti di pagamento dal fatto che il geometra M C in data 3 febbraio 2009 chiedeva un termine di trenta giorni di proroga del termine di pagamento della sanzione al fine di reperire documentazione necessaria al riesame e ulteriore termine di 60 giorni chiedeva in data 3 aprile 2009, e a prescindere anche da altri solleciti di pagamento della cui ricezione non vi è prova, è invece documentalmente provato che il sollecito di pagamento del 16 novembre 2010, facente espresso riferimento all’ordinanza n. 1229 del 1° dicembre 2008 e alla sanzione pecuniaria con essa irrogata, fu ricevuto dalla ricorrente in data 18 novembre 2010. Non vi è alcun motivo di spostare più avanti rispetto a tale data la conoscenza dell’ordinanza, della quale, attraverso il sollecito di pagamento, erano stati comunque resi noti all’interessata l’esistenza del provvedimento e il suo contenuto lesivo (realizzandosi così la piena conoscenza necessaria a far decorrere il termine decadenziale: si veda, fra molte, Cons. Stato, IV, n. 4739/2014, in cui si è ritenuto che la piena conoscenza si fosse realizzata attraverso una comunicazione idonea a dare contezza dell’esistenza del provvedimento e della sua portata lesiva, senza attribuire rilevanza, ai fini della verifica delle tempestività del ricorso, alla conoscenza diretta del provvedimento a seguito di accesso agli atti del procedimento;
secondo il Consiglio di Stato, infatti ( ibidem ), quando la piena conoscenza si è formata, essendo noti gli « elementi essenziali e qualificanti dell’atto, indispensabili per approntare un rimedio a tutela delle posizioni giuridiche soggettive per una efficace difesa delle stesse (art.24 Cost.) », spostare « la decorrenza del termine impugnatorio ad una diversa, successiva data, significherebbe aggirare la regola legislativamente fissata della decadenza del termine di impugnazione, a danno del principio della certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall’azione della P.A.). »

La stessa istanza di riesame del 5 gennaio 2011, inoltrata dal legale e attuale difensore della ricorrente, non solo dimostra la conoscenza dell’ordinanza quanto meno alla predetta data, ma non è certamente idonea a incidere sul termine decadenziale di impugnativa, che il privato non può spostare in avanti pretendendo che l’amministrazione riveda le determinazioni assunte.

E infatti, il Comune di Firenze, nel denegare il provvedimento in autotutela fa presente al legale della signora Castelnuovo (il quale aveva presentato la relativa istanza), che avverso le sanzioni irrogate nell’anno 2008 sarebbe stato possibile presentare a suo tempo ricorso e che i termini sono ormai scaduti, essendo stato il provvedimento sanzionatorio ritirato dal geometra M C in data 5 dicembre 2008.

In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, comma primo, lettera a), c.p.a.

Le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi