TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-06-06, n. 202401220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-06-06, n. 202401220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401220
Data del deposito : 6 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2024

N. 01220/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di NO (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto da
avv. Marcello Giuseppe Feola, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, via G.V. Quaranta n. 5;



contro

Comune di Buccino, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 176/2022 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicato in data 1.6.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 il dott. Marcello Polimeno e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata da parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

Con tale provvedimento è stato ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore dell’odierna parte ricorrente l’importo “ di € 18.869,99 (al lordo di IVA e cpa), dovuta per la causa di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed in euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ”.

Parte ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo all’ente suddetto, l’intervenuta declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, il decorso del termine di legge di 120 giorni e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.

Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata al decreto ingiuntivo predetto, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente e la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora.

2. Non si è costituita l’amministrazione intimata.

3. Alla camera di consiglio del 4.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

4. Va premesso che nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a condizione che il decreto stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 maggio 2015 n. 146).

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