TAR Bologna, sez. I, decreto cautelare 2016-12-07, n. 201600343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/12/2016
N. 00343/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00951/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2016, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Trerè C.F. TRRSMN72S24A944I, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Arienti N.37;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del 6 dicembre 2016 della Commissione presso la Corte d'Appello di Bologna, di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sussiste il requisito del danno grave e irreparabile tale da non consentire la dilazione dell’incidente cautelare fino alla prima camera di consiglio disponibile, prevista il 18 gennaio 2017, decorrendo la sessione di esami in questione dal 12 dicembre 2016;
Considerato che il ricorso, inaudita altera parte, è assistito anche dal requisito del fumus boni iuris, sotto il profilo della non pregiudizialità assoluta e insanabile degli adempimenti fiscali de quibus ai fini dell’ammissione agli esami;