TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202200512

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202200512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200512
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 00512/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00264/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Pr, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

del provvedimento di sospensione dall'attività sanitaria dd. 13.04.2022, prot. n. 2811_13/2022, emesso dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Gorizia Pordenone Trieste Udine in forza della delibera n. 4713/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Pr e di Ministero della Salute;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 9 e 11, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la ricorrente, igienista dentale in regime di libera professione, ha domandato l’annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività sanitaria, emesso ai sensi dell’art. 4 del d.l. 44 del 2021 dal competente Ordine professionale, nonché il risarcimento del danno cagionato dal provvedimento;

Considerato che – come rappresentato dal Collegio in udienza – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, hanno individuato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario ( Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28429 );

Considerato, infatti, che secondo le Sezioni Unite tali controversie involgono direttamente una posizione di diritto soggettivo (il “ diritto all’esercizio di una attività professionale regolamentata ”), non intermediata dal potere amministrativo, ma soggetta a limiti e condizioni previsti esaustivamente dalla legge ( “È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico”) ;

Ritenuto di dare prevalenza al menzionato orientamento, rispetto a quello espresso in precedenza da questo Tribunale ( Tar Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, n. 261 ) e dal Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014 ; Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8434) , in forza del ruolo di giudice regolatore della giurisdizione spettante alla Corte di Cassazione (art. 65, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12);

Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario territorialmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ritenuto di compensare le spese, considerato il mutamento giurisprudenziale intervenuto;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi