TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401823
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Testo completo
N. 01823/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04417/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 4417 del 1997, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'Avv. P D L, giusta delega in atti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, al Viale Ruggero di Lauria n. 29;
contro
- Azienda Unità Sanitaria Locale n.4 (oggi A.S.P. Enna), in persona del legale rappresentante pro tempore, (n.c.);
- Assessorato Regionale della Sanità', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
per l'annullamento
della nota dell’Assessorato Regionale della Sanità n. 1128 del 17.06.1997, delle note dell’AUSL n. 4 di Enna n. 13255 del 25.06.1997 e n. 3913 del 04.07.1997 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere immesso in servizio presso il Consultorio familiare Troina dell’AUSL n. 4 di Enna in esecuzione dell’atto deliberativo n. 81 del 08.02.1995 (dell’ex USL n. 18) con decorrenza dal 01.03.1995 o, in subordine, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 800 del 19.04.1996 (dell’AUSL n. 4) e quindi con decorrenza dal 20.04.1996, nonché per la condanna alla corresponsione delle retribuzioni arretrate, con rivalutazione ed interessi legali, ed al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Sanità;
Visto altresì l’art. artt. 35, co. 1, lett. C) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente adiva la intestata Sezione, impugnando gli atti di cui meglio in epigrafe, al fine di vedersi accertato il diritto ad essere nuovamente immesso in servizio presso il Consultorio familiare Troina dell’AUSL n. 4 di Enna - in esecuzione dell’atto deliberativo n. 81 del 08.02.1995 (dell’ex USL n. 18) con decorrenza dal 01.03.1995 o, in subordine, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 800 del 19.04.1996 (dell’AUSL n. 4) con decorrenza dal 20.04.1996 - nonché per ottenere la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni arretrate dovute, con rivalutazione ed interessi legali, ed il risarcimento del danno.
In particolare, deduceva il ricorrente che con delibera n. 26 del 2.2.1990 veniva assunto, a seguito di pubblico concorso, in ruolo presso l’USL n. 18 di Nicosia (cui è succedeva in seguito l’AUSL n.4 di Enna) con la qualifica di Psicologo collaboratore e, in aggiunta, che prendeva regolarmente servizio presso il Consultorio familiare di Troina in data 01.3.1990.
Tuttavia, in ragione di sopravvenute esigenze familiari, rassegnava