TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-02-08, n. 201000032
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N. 00032/2010 REG.SEN.
N. 00971/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 971 del 2009, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
- per l'accertamento
della illegittimità della mancata notifica del provvedimento di rifiuto dell'istanza del rinnovo del permesso di soggiorno comunicata solo attraverso il verbale di consegna redatto dall'Ufficio Polizia di Frontiera - Scalo Marittimo ed Aereo di Bari in data 2.8.2009 sulla istanza di riesame del provvedimento di rinnovo di permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Macerata, in data 22.7.2008, conosciuto in data 2.8.2009, a seguito di semplice comunicazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto formalmente ai sensi dell’art. 21- bis della L. n. 1034/1971 (c.d. ricorso avverso il silenzio della P.A.), il sig. C Arjan, cittadino albanese, censura la mancata pronuncia espressa da parte della Questura di Macerata sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, presentata in data 6/10/2007.
Il ricorrente espone di essere venuto a conoscenza informalmente del rigetto dell’istanza, e ciò a seguito di semplice comunicazione del contenuto dell’atto da parte del Posto di Frontiera della Polizia di Stato – Scalo Marittimo ed Aereo di Bari, al quale il sig. C si era presentato in data 2/8/2009, all’atto dell’imbarco per l’Albania.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- violazione art. 2 L. n. 241/1990;
- omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente (il quale, dopo la scadenza dell’originario permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha reperito un lavoro a tempo determinato, il che lo abilita a chiedere la conversione del titolo autorizzatorio).