TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-03-13, n. 201301457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-03-13, n. 201301457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301457
Data del deposito : 13 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00073/2000 REG.RIC.

N. 01457/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 73 del 2000 proposto dal Sig. L C, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele D’Alterio e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Viale A. Gramsci n.19;

contro

Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione

dell’ordinanza del Questore di Caserta dell’11/11/1999 di applicazione della misura di allontanamento dal Comune di Aversa per anni tre.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.263 del 2000 di accoglimento della domanda di sospensione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/2/2013 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere socio del circolo “Sporting Thrust” in Aversa (Ce) e che con il provvedimento impugnato gli è stato intimato l’allontanamento dal Comune di Aversa perché in detto locale erano state rinvenute persone con precedenti di polizia per gioco d’azzardo e perché si praticava gioco d’azzardo.

L’Avvocatura Distrettuale si è costituita per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione dell’art.7 della Legge n.241/1990 e della Legge n.1243/1956, nonché l’eccesso di potere e l’inesistenza dei presupposti.

2. Il Collegio ritiene di dover in via preliminare sottolineare come, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 2 della Legge n. 1423 del 1956, occorre che il provvedimento dia puntuale conto e dimostrazione: a) della appartenenza dell'interessato a una delle tre categorie di soggetti indicate nell'articolo 1 della legge (si tratta di: individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi;
individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica);
b) della sua pericolosità per la sicurezza pubblica.

2.1 Nello specifico non si ignora che la Sezione (da ultimo, 15.9.2011, n.4435) ha espresso l’avviso secondo il quale il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario del divieto di ritorno non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione. Tuttavia il Collegio non può esimersi dal censurare il provvedimento impugnato nella misura in cui, in maniera immotivata e certamente sproporzionata, ha mostrato di ignorare che parte ricorrente è socia del circolo “Sporting Thrust” in Aversa (Ce) e, soprattutto, ha omesso di specificare gli elementi da cui sarebbe dato desumere la pericolosità per la sicurezza pubblica, tanto più che il ricorrente – come peraltro anticipato in fase cautelare - ha un’attività lavorativa, non è dedito al gioco d’azzardo né stava giocando d’azzardo al momento dell’irruzione della Polizia né è stato identificato tra le persone con precedenti per gioco d’azzardo.

In definitiva non possono ritenersi integrati gli estremi per reputare parte ricorrente come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, atteso che è stata omessa un’oggettiva valutazione di fatti da cui risultassero una condotta abituale ed un tenore di vita in termini di inclinazione al delitto sì da giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione.

3. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che il ricorso in esame meriti di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.

Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.

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