TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-17, n. 202317187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-17, n. 202317187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317187
Data del deposito : 17 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2023

N. 17187/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11663/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2016, proposto da
Elettronica Industriale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, M M, G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Roma, via Po n. 9;

contro

Ministero delle Imprese e del made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legale rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV – Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso, prot. 0050582, del 25 luglio 2016, notificata a mezzo PEC in pari data (doc. 2), di reiezione dell'istanza di riesame di limitazioni ai diritti d'uso su radiofrequenze proposta dalla ricorrente in data 24 maggio 2016 (doc. 3);

di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato e/o connesso, compreso, ove occorrer possa, il parere reso al Ministero resistente dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione infrastrutture e servizi di media, prot. 38220, del 12 luglio 2016 (doc. 4).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento di diniego opposto dal Ministero dello Sviluppo Economico alla sua istanza di riesame della limitazione ai diritti d’uso, proposta ai sensi dell’art. 14- bis del d.lgs. 259 del 2003 in data 24 maggio 2016.

1.1. L’istanza era tesa, in particolare, alla rimozione del vincolo all’utilizzo della frequenza per i soli servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB.T. Il Ministero, conformandosi al parere reso dall’Agcom, ritiene l’istanza improcedibile in quanto:

- si limite a richiedere genericamente la rimozione della limitazione apposta ai diritti d'uso rilasciati all'utilizzo per i soli servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DV13--T senza indicare le tecnologie eventualmente da utilizzare;

- non rientra nell'ambito di applicazione dell'ad.14 bis la parte riferita alla richiesta di un uso diverso della risorsa spettrale rispetto a quello pianificato.

2. Con un unico motivo di ricorso, è censurata la “violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14 bis, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, degli artt. 15 e 16 Dlgs 31 luglio 2005, n. 177, in relazione all’art. 9, direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) come modificata dalla direttiva 2009/140 ed al principio di libera prestazione dei servizi. Eccesso di potere per omessa e contraddittoria motivazione”.

2.1. La società ritiene, in particolare, che sia stato violato il principio di “neutralità di servizio”, ossia quel principio generale di fonte europea (cfr. art. 9 della direttiva 2002/21/CE) che assicura ai titolari di diritti d’uso su radiofrequenze la possibilità di fornire qualsiasi servizio di comunicazione elettronica mediante le frequenze ad essi assegnate. L’affermazione di tale principio, prevalente sulla legislazione interna e derogabile soltanto ove ricorrano specifiche ragioni di interesse generale, non può essere rimessa all’adozione di atti di pianificazione da parte dello Stato.

3. All’udienza straordinaria del 3 novembre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4- bis , c.p.a. e 13- quater , disp. att. c.p.a., il giudizio è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Sostiene la ricorrente che il principio di neutralità di servizio dovrebbe essere garantito incondizionatamente, anche a fronte di una pianificazione delle frequenze incompatibile, in ragione della sua derivazione europea e del principio di diretta applicabilità del diritto UE. Al contrario, nella prospettazione dell’amministrazione è la stessa legislazione europea a chiarire che il principio di neutralità di servizio trova applicazione solo nei limiti dei piani di ripartizione delle frequenze, le cui previsioni, ove contrastanti, non possono essere superate dai singoli provvedimenti di rimozione delle limitazioni ai diritti d’uso.

4.2. Il Tribunale ritiene di aderire a questa seconda interpretazione, che appare conforme al quadro normativo, nazionale e sovranazionale, all’epoca vigente. Non si rinvengono, inoltre, le condizioni di incertezza interpretativa che renderebbero necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione delle questioni prospettate dal ricorrente (tale rinvio costituendo, per il giudice di primo grado, l’oggetto di una mera facoltà, cfr. art. 267, par. 2, TFUE).

4.3. Secondo l’art. 9, par. 4 della Direttiva 2002/21/CE, in particolare: “Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario” . Con disposizione di formulazione analoga, il diritto interno prevede, all’art. 14, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche (come vigente ratione temporis) che “salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l’Autorità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica.

4.4. Entrambe le disposizioni fanno riferimento ai “piani nazionali di attribuzione delle frequenze” , quindi agli atti amministrativi generali finalizzati a disciplinare l’utilizzo delle risorse spettrali, e circoscrivono a tali atti il luogo giuridico di attuazione del principio di neutralità di servizio. Non si legittima, quindi, un’interpretazione tesa a garantire il rispetto di tale principio ad ogni livello, anche al di fuori del potere pianificatorio delle frequenze – e con prevalenza sullo stesso – nell’ambito di istanze presentate dal singolo ai sensi dell’art. 14- bis del Codice.

4.5. L’art 14- bis prevedeva, infatti, che i titolari di diritti d’uso rilasciati in data antecedente al 30 giugno 2012 potessero chiedere il riesame delle limitazioni ai loro diritti “ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7” e cioè nel rispetto di quanto prevedono i piani di ripartizione delle frequenze. Correttamente, pertanto, il Ministero ha ritenuto l’istanza non accoglibile attesa la sua incompatibilità con il piano all’epoca in vigore (“ Non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14 bis la parte riferita alla richiesta di un uso diverso della risorsa spettrale rispetto a quello pianificato”) .

4.6. Le doglianze della ricorrente sono dunque infondate con riferimento al provvedimento impugnato, contro cui esclusivamente si rivolgono, giacché dovevano proporsi piuttosto nei confronti del vigente PNRF, il cui contenuto, anche secondo il presupposto parere dell’AGCOM (cfr. doc. 04), costituiva il principale impedimento giuridico all’accoglimento dell’istanza di revisione ( “l’attuale Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015 n. 143, riserva l'assegnazione, a titolo primario, della banda 470-790 MHz al servizio di Radiodiffusione” ).

4.7. Il piano in vigore al momento dell’istanza non è stato impugnato dalla ricorrente e non può quindi rientrare nel thema decidendum del presente giudizio. L’epigrafe del ricorso, infatti, menziona espressamente – oltre al provvedimento di diniego contestato in principalità – solo il presupposto parere dell’AGCOM, mentre il riferimento ad “ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato e/o connesso” è privo, come noto, di qualsiasi effetto processuale (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 31 marzo 2017, n. 1500).

4.8. Né, infine, l’illegittimità del provvedimento diniego potrebbe essere dichiarata facendo leva sulla primazia e sull’immediata applicabilità del Diritto europeo. Per quanto sia indubbia la derivazione comunitaria del principio di neutralità di servizio sulle reti di comunicazione elettronica, la stessa fonte sovranazionale (direttiva 2002/21/CE) non prescrive che esso debba essere attuato nell’ambito del procedimento di revisione attivato dal singolo operatore, quanto piuttosto “nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze” .

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

5.1. Le spese possono essere compensate, in ragione della novità delle questioni affrontate.

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