TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201204404

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201204404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204404
Data del deposito : 16 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02056/2009 REG.RIC.

N. 04404/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02056/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2056 del 2009, proposto da S M, rappresentata e difesa dall'avv. P R, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cardinal De Luca n. 1, presso lo studio degli avv.ti G I e G F;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. P 32615/2008, con la quale la ricorrente è stata revocata dall’incarico di Giudice onorario del Tribunale ordinario di Perugia;

- del decreto del Ministro della Giustizia, notificato il 22 gennaio 2009, con cui è stata dichiarata la revoca della ricorrente dall’ufficio di G.O.T.;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento di contestazione del Presidente della Corte d’Appello di Perugia del 27 maggio 2008, nonché della delibera del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Perugia, resa nell’adunanza del 28 settembre 2008, con cui veniva formalizzata la proposta di revoca dall’ufficio di G.O.T. per la ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone preliminarmente la ricorrente di aver svolto le funzioni di Giudice onorario presso il Tribunale di Perugia fin dal 1997.

Nelle more dello svolgimento del secondo triennio della funzioni di G.O.T., veniva dal C.S.M. emanata la circolare n. 10358/2003, con la quale veniva ampliato il divieto di esercizio della professione forense nell’ambito del circondario di svolgimento delle funzioni giudiziali onorarie.

Il 27 maggio 2008 il Presidente della Corte d’Appello di Perugia ha notificato alla ricorrente la violazione dell’art. 5, punto 2, della suindicata circolare: assumendosi che l’interessata avrebbe esercitato, nel marzo 2006, la professione forense nel Distretto di Perugia.

Seguiva l’audizione dell’interessata dinanzi al competente Consiglio Giudiziario, in esito alla quale il predetto organismo trasmetteva al C.S.M. la proposta di revoca dell’interessata dalle funzioni di G.O.T.

A fronte della conforme determinazione dell’Organo di autogoverno e della successiva adozione di omogeneo decreto ministeriale, affida parte ricorrente le doglianze dedotte con il presente mezzo di tutela ai seguenti argomenti:

1) Violazione, falsa e/o errata applicazione dell’art. 13 del D.M. Giustizia 26 settembre 2007.

Assume in primo luogo parte ricorrente che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Perugia abbia deliberato in composizione non integrata dalla presenza di cinque avvocati designati dai Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello.

Tale rilevata irregolarità riverbererebbe, ad avviso della parte, conseguenze caducanti sui conseguenti atti del procedimento, ivi compresa la conclusiva effusione provvedimentale rimessa all’Autorità ministeriale.

2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, carenza di motivazione. abnormità e difetto di istruttoria.

La pretesa attività forense addebitata alla ricorrente – da quest’ultima svolta dal 2 al 7 marzo 2006 – avrebbe avuto carattere di isolata sporadicità e sarebbe stata disimpegnata a titolo meramente amicale.

Né le missive che comproverebbero la sostanza dell’impegno professionale addebitato alla ricorrente consentirebbero di qualificare l’attività di quest’ultima con carattere extragiudiziale.

La dott.ssa S evidenzia, inoltre, di aver comunque operata in buona fede, assumendo che la disciplina sulla incompatibilità nell’esercizio della professione forense da parte dei giudici onorari fosse ancora disciplinata dalla Circolare del C.S.M. P-11357/2000.

E, d’altro canto, sia il Consiglio Giudiziario che il C.S.M. avrebbero travisato il contenuto della documentazione acquisita, erroneamente assumendo che sia intercorso un “carteggio” fra la dott. S e l’avv. S.

Da ultimo, la ricorrente pone il luce il carattere sproporzionato, rispetto alla sostanza dei fatti alla medesima ascritti, della determinazione avversata.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2012.

DIRITTO

1. Viene innanzi tutto in considerazione la censura con la quale la ricorrente ha denunciato l’illegittima composizione del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Perugia, in quanto tale organismo si sarebbe pronunziato sulla proposta di revoca senza la presenza dei cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, con riveniente violazione della prescrizione dettata dal D.M. 26 settembre 2007.

Va preliminarmente osservato come per i magistrati onorari (diversi dai giudici di pace: e, quindi, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale) il Consiglio Superiore della Magistratura abbia disposto che “nelle ipotesi … di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità … e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio …”, il Presidente del Tribunale (per i giudici onorari di tribunale), ovvero, il Procuratore della Repubblica (per i vice procuratori onorari), “che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte d’appello, la revoca o la decadenza” (cfr., rispettivamente, l’art. 13, comma 2, della Circolare P-10358/2003 del 26 maggio 2003: “Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale” e l’art. 13, comma 2, della Circolare n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003: “Criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari”).

Rispetto al quadro normativo-applicativo del quale si è precedentemente dato conto, va tuttavia rilevato come la sopravvenienza integrata dall’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 (“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150”) stabilisca, ora, che “I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”.

A fronte di tale delimitato ambito di attribuzioni rimesse al Consiglio Giudiziario in composizione integrata (nel novero delle quali non è ricompresa l’espressione di parere per la decadenza o revoca), l’organo di autogoverno ha avuto modo chiarire (delibera del 10 settembre 2008) che le questioni afferenti ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace non possono essere trattate dalla Sezione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 25/2006, strutturata con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace;
ed ha precisato, in proposito, che in ragione della (sopra riportata) formulazione dell'art. 16 del D.Lgs. 25/2006 – ove si stabilisce che i componenti laici integrano la composizione dei Consigli giudiziari “esclusivamente” per le competenze di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/2006 – l'intera materia della magistratura onoraria deve essere trattata dal Consiglio giudiziario “in composizione esclusivamente togata”.

Tale orientamento è stato successivamente ribadito dallo stesso C.S.M. con deliberazione adottata nella seduta del 12 marzo 2009, con la quale:

- nel puntualizzare che “La norma di riferimento non può che essere individuata nell'art. 16 D.Lgs. 25/2006 che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del Consiglio giudiziario “esclusivamente” per le competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) del medesimo D.Lgs. 25/2006

- è stato richiamato il contenuto del precedente deliberato del 10 settembre 2008, con il quale lo stesso C.S.M. aveva “rilevato che si tratta di una norma di carattere generale, in base alla quale i membri non togati compongono il Consiglio giudiziario solo per determinate materie, specificatamente individuate”: conseguentemente inferendo che “i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi