TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202301309
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 01309/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ONB Mode S.p.A. (società in cui è stata incorporata l’originaria ricorrente M Developers S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A F C e M Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Z in Milano, via Paleocapa, 1;
contro
Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, P C, A M, A M P, M L B ed E M F dell’Avvocatura Comunale di Milano, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
A) Con il ricorso introduttivo:
- del Verbale del 24 marzo 2016 della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Milano per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere sull’immobile di Via Pietro M 6/8 (doc.1);
- dell’allegato parere della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio del 23 marzo 2016 (conosciuto in data 24 marzo 2016 – doc.2);
- della comunicazione del 27 aprile 2016 con la quale il Comune ha preannunciato il diniego del permesso di costruire richiesto dalla Società (doc.3);
- nonché di ogni altro atto ad essi connesso o consequenziale, con particolare riferimento, sin d’ora, al preannunciato provvedimento di diniego di permesso di costruire;
B) Con i motivi aggiunti depositati il 18 luglio 2016:
- della nota del Comune di Milano – Settore Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi Maggiori e Condono, Ufficio Trattazioni Gruppo 2 – in data 19 maggio 2016 pratica n. 6367/2015 (ove possa essere interpretata quale diniego dell’istanza di permesso di costruire così come originariamente presentata e del riconoscimento della Slp dei locali seminterrati di cui al Foglio 392, Part. 23, sub 2 e sub 5 nel computo della Slp totale), doc. 14;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società M Developers s.r.l. (in seguito, M) è proprietaria dell’immobile denominato “Casa dell’Opera Nazionale Balilla” sito in Milano, via Pietro M 6/8; l’immobile, costruito nel 1934 e già di proprietà del Comune di Milano, è stato ricompreso nel piano di dismissione immobiliare approvato dal comune nel 2007 e quindi, all’esito di tale procedura, acquistato da M con atto pubblico del 19 ottobre 2011.
2. Con istanza del 14 aprile 2015, M chiedeva al Comune di Milano il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione nel predetto immobile di interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, con cambio di destinazione d’uso; interventi contemplanti, in particolare, la trasformazione della sala di spettacolo in spazi direzionali, con la realizzazione di uffici al piano interrato e terreno e di alloggi residenziali ai piani primo, secondo e terzo.
3. La relativa istruttoria si svolgeva in conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni dei diversi enti coinvolti nel procedimento; in particolare, in occasione della conferenza dei servizi del 24 marzo 2016, anche sulla scorta del parere reso dal Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree del 23 marzo 2016, si rilevava come la Slp di parte dei seminterrati non fosse computabile ai fini della realizzazione del progetto della ricorrente, trattandosi, in parte di area definita “cortilizia” negli atti di fabbrica (e “sala pesi” nelle schede catastali), e in parte di “magazzini” senza permanenza di persone o di “locali tecnici”.
4. Alla luce delle risultanze della predetta conferenza dei servizi, con nota del 27 aprile 2016, il Settore Sportello Unico per l’Edilizia comunicava all’interessata il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis L. 241/90, illustrando diffusamente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza alla luce delle risultanze dell’istruttoria procedimentale, invitando l’interessata a presentare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Con ricorso portato alla notifica il 20 maggio 2016 e ritualmente depositato, M, premesso di aver presentato osservazioni a seguito del preavviso di diniego in data 9 maggio 2016 senza però ricevere alcun ulteriore riscontro, impugnava gli atti da ultimo citati (verbale della conferenza dei servizi del 24.3.2016, parere del competente Settore del 23.3.2016 e preavviso di diniego del 27 aprile 2016), e ne chiedeva l’annullamento sulla base di quattro motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
5.1) gli atti impugnati sarebbero illogici e contraddittori nella misura in cui: (i) avrebbero desunto l’impossibilità di permanenza di persone nei seminterrati, e quindi l’impossibilità di computare questi ultimi come Slp, dall’esame degli atti di fabbrica del 1934, nei quali si riferiva che i locali semiinterrati erano adibiti a “magazzini vari”, senza considerare che nel 1934 non erano stati ancora elaborati i concetti di “carico urbanistico”, di “capacità volumetrica” e di “destinazione d’uso”; (ii) non avrebbero considerato che dal verbale di terza visita emerge che nei piani interrati sarebbe stata presente una “sala raggi”, la quale, necessariamente, prevede